Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28319 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 05/11/2019), n.28319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 731/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.F., rappresentato e difeso, per procura in calce al

controricorso, dall’avv. Paolo VERMIGLIO, elettivamente domiciliato

in Roma, alla via Lutezia, n. 5, presso lo studio legale dell’avv.

Rodolfo ROMEO:

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2435/02/2017 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di Messina, depositata in

data 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per il periodo d’imposta 2009, con cui l’amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze delle verifiche delle movimentazioni risultanti dai conti correnti bancari intestati all’avv. P.F., aveva rettificato il reddito di lavoro professionale di quest’ultimo con riferimento all’anno d’imposta 2009, la CTR accoglieva l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sul rilievo che l’avviso di accertamento era stato sottoscritto da soggetto non legittimato.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l’intimato con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va preliminarmente esaminata l’eccezione del controricorrente di inammissibilità del ricorso per avere la ricorrente omesso di depositare copia del ricorso per cassazione presso la cancelleria della CTR, in violazione dell’art. 123 disp. att. c.p.c. e della L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1.

L’eccezione è infondata atteso che è orientamento di questa Corte, che va condiviso ancorchè risalente, quello secondo cui “L’omissione delle formalità di comunicazione e di annotazione dell’impugnazione prevista dall’art. 123 disp. att. c.p.c., essendo queste esclusivamente preordinate al fine di evitare il rilascio di copie in forma esecutiva della sentenza impugnata, non influisce sulla validità del giudizio di gravame” (Cass. n. 3617 del 1994).

Va rigettata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c. in quanto lo stesso contiene tutti gli elementi necessari a porre questa Corte in grado di avere piena cognizione della controversia.

Il primo motivo di ricorso, incentrato sul vizio di ultrapetizione, in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere i giudici di appello statuito su motivo di impugnazione relativo alla invalidità della delega di firma, mai proposto dal contribuente, è infondato e va rigettato. Invero, dal contenuto del controricorso emerge che il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento deducendo che lo stesso era stato sottoscritto da un delegato del Direttore provinciale dell’Ufficio finanziario ed omessa l’allegazione dell’atto di delega e, quindi, una volta prodotto in giudizio tale documento dall’Agenzia delle entrate, il ricorrente aveva depositato memorie difensive con cui aveva specificamente contestato l’idoneità di quella delega a dimostrare il conferimento del potere sostitutivo di firma in capo al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo.

Con il secondo motivo la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.. Il motivo, incentrato sul difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, sub specie di motivazione apparente in ordine all’assenza di valida delega in capo al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo, è infondato e va rigettato in quanto la CTR esprime in motivazione delle ben identificabili ragioni per le quali ha ritenuto inidonea la delega conferita dal Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate al funzionario che poi aveva sottoscritto l’atto impositivo impugnato (“”atto dispositivo” generico, con destinatari non individuati in maniera nominativa”, nonchè delega conferita per la sottoscrizione di atti impositivi di valore complessivo superiore a Euro 80.000,00″); non si rileva, pertanto, l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass. SU 22232/2016 Rv. 641526).

E’ invece fondato e va accolto il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, per avere i giudici di appello ritenuto inidoneo l’atto di delega perchè “generico, con destinatari non individuati in maniera nominativa”, e perchè conferita per la sottoscrizione di atti impositivi di valore complessivo superiore ad Euro 80.000,00.

In relazione al primo profilo di censura, recentemente questa Corte ha affermato il principio, cui non si è attenuta la CTR, secondo cui “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente del D.P.R. n. 600 del 1973, ex all’art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nè del nominativo del soggetto delegato, nè della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019, Rv. 653352; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019, Rv. 653414).

In relazione al secondo profilo di censura va ribadito che “se il funzionario della carriera direttiva in questione poteva firmare atti impositivi di valore anche notevolmente superiore, senza dubbio deve affermarsi abilitato a sottoscrivere quello oggetto di questa lite” (Cass. n. 5370 del 2017, in motivazione).

Conclusivamente, quindi, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per nuovo esame, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà a regolamentare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo ricorso, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 09 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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