Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28318 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ERIDANO SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

dott. F.G.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato SMIROLDO ANTONINO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LOCANDRO GIUSEPPE

giusta delega in atti;

– ricorrente-

contro

R.G.; SOLAT COOP PRODUTTORI LATTE SRL;

– intimati –

sul ricorso 21217-2007 proposto da:

R.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato SMIROLDO

ANTONINO, che lo rappresenta e difende con procura speciale del dott.

ZAMPAGLIONE LUIGI Notaio in Vestone, del 15/11/2011, rep. n. 92905

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ERIDANO SRL; SOLAT SCARL;

– intimati –

sul ricorso 26810-2007 proposto da:

SOLAT AGRICOLA COOP SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante sig. C.G., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 119, presso lo studio dell’avvocato BISAZZA

TERRACINI ORESTE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CALIARO GIOVANNI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34,

presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MALAGUTI TITO giusta delega in atti;

ERIDANO SRL, in persona del legale rappresentante F.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA U. BOCCIONI 4,

presso lo studio dell’avvocato SMIROLDO ANTONINO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LOCANDRO GIUSEPPE ANTONINO giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 244/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/04/2007; R.G.N. 1649/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ANTONINO SMIROLDO;

udito l’Avvocato ORESTE TERRACINI BISAZZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto ricorso Eridano,

inammissibilità ricorso R., inammissibilità ricorso

incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Brescia, riformando la prima sentenza, ha dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra la promittente soc. SOLAT ed il Promissario R., condannando altresì quest’ultimo al risarcimento dei danni in favore della controparte, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2.

Propone ricorso per cassazione il R. attraverso due motivi. Si difende con controricorso la SOLAT, che propone ricorso incidentale condizionato. Propone, altresì ricorso la soc. ERIDANO (soggetto in favore del quale il bene sarebbe dovuto essere trasferito a seguito di nomina del R.) attraverso due motivi. Il R. ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, siccome proposti contro la medesima sentenza.

I ricorsi del R. e della Eridano devono essere dichiarati inammissibili per assoluta inidoneità dei quesiti posti a corredo dei motivi di ricorso, richiesti, appunto, a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile al procedimento in trattazione in considerazione della data di deposito della sentenza impugnata (4 aprile 2007). Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, i quesiti in questione devono possedere i requisiti dell’originalità e dell’autosufficienza, così da consentire al giudice di legittimità di svolgere il proprio compito nomofilattico attraverso la loro semplice lettura. Requisiti che non sono riscontrabili in quelli in questione, che si manifestano assolutamente generici ed inidonei a consentire l’immediata delibazione della problematica proposta. Va, comunque, rilevato che gli stessi motivi dei ricorsi in trattazione si manifestano affatto generici, tendendo sostanzialmente alla rivisitazione del merito della causa, attraverso una nuova valutazione degli elementi prospettati.

Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato della SOLAT. Vanno compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili quelli del R. e della soc. ERIDANO; dichiara assorbito quello della soc. SOLAT. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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