Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28318 del 18/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 28318 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 16634-2009 proposto da:
ROVETTO MARCO C. F. RVTMRC68A17H501X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio
degli avvocati SOLFANELLI ANDREA e D’ONOFRIO SARA, che
lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3253

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI
S.

ANDREA

DELLA VALLE

6,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 18/12/2013

dell’avvocato D’ERCOLE STEFANO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1623/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 03/07/2008 r.g.n. 8376/05;

udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato SOLFANELLI ANDREA;
udito l’Avvocato PALOMBI NICOLA per delega D’ERCOLE
STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Fatto e diritto
La Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato la
sussistenza tra Marco Rovetto e la RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 22.9.1997 e condannato la società resistente al
pagamento delle retribuzioni contrattualmente dovute per la qualifica di montatore di 3°1ivello a partire
dal 14.11.2003, rigettava integralmente la domanda del lavoratore.

– dal verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti in data 13.9.2001 si evinceva che
queste avevano inteso defmire in via transattiva “ogni questione inerente al precorso”, per cui la
rinuncia da parte del lavoratore ad ogni rivendicazione riferibile alla pregressa attività non poteva che
riguardare diritti che il lavoratore avrebbe potuto far valere in virtù dei contratti conclusi in precedenza,
senza alcuna distinzione;
– era da escludere che il Rovetto si fosse indotto a sottoscrivere la transazione sul rilievo che poco
prima “si era parlato” solo di profili retributivi e di inquadramento e non di rinuncia ad altre pretese,
atteso il contenuto dell’atto transattivo che non autorizzava alcuna differenziazione in tal senso; inoltre
la deduzione del lavoratore era inidonea a configurare la sussistenza di un errore essenziale e
riconoscibile;
– era infondata la eccezione di risoluzione per mutuo consenso in relazione alla sottoscrizione da parte
del Rovetto delle comunicazioni con le quali la RAI- Radiotelevisione Italiana s.p.a. gli rendeva noto, di
volta in volta, che il rapporto era cessato ad una determinata data, trattandosi di una mera presa d’atto
del verificarsi di un termine finale già genericamente indicato nel contratto come ” fine produzione”.
– il contratto in data 17.9.2001 era legittimo in quanto stipulato in conformità della previsione
autorizzatoria ex art. 23 L. n. 56 del 1987 del contratto collettivo RAI che autorizzava la apposizione
del termine per un programma o specifici programmi da intendersi come “uno o più trasmissioni,
spettacoli o produzioni, purchè individuati nel contratto a termine”, dovendo convenirsi con la
giurisprudenza di legittimità in merito al fatto che con l’art. 23 L. n. 56 del 1987 il legislatore aveva
inteso conferire alle parti sociali una delega in bianco nella individuazione di nuove ipotesi
– le ipotesi di assunzione a termine autorizzate dal contratto collettivo erano valide anche con
riferimento al periodo successivo alla entrata in vigore del d. lgs n. 368 del 2001 in base al disposto del
relativo art. 11 che anche nel vigore della nuova disciplina ha mantenuto la efficacia dei contratti
collettivi nazionali di lavoro fino alla relativa data di scadenza.
– il peculiare contributo – cd. vincolo di necessità diretta- al programma del lavoratore assunto a tempo
determinato che secondo la elaborazione giurisprudenziale costituiva requisito indispensabile per la
legittima apposizione del termine nelle fattispecie regolate dall’art. 1 lett . e) L. n. 230 del 1962 non era

1

Il decisum del giudice di appello era fondato sulle seguenti considerazioni :

più necessario con riferimento alle ipotesi individuate dall’autonomia collettiva, in quanto il legislatore
nel riconoscere alle parti la favcoltà ex art. 23 1. n. 56 del 1987 aveva inteso creare un diverso sistema di
controllo sulle modalità e di utilizzazione dello strumento contrattuale , parallelo e alternativo rispetto a
quello della legge.
– nella memoria difensiva del Ravetto non risultavano nemmeno allegate le pretese anomalie che
avrebbero comunque caratterizzato i contratti tali da comportare la nullità del termine.
– nella reiterazione delle assunzioni a termine non era ravvisabile alcun intento fraudolento della legge n.
230 del 1962 tanto più che all’epoca del secondo contratto dei contratti in controversia la stessa non
era più vigente in quanto abrogata.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Maco Rovetto sulla base di cinque motivi. La Rai
ha depositato controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1965,
1362, 1364, 1346, 2113 e 2697 cod. civ., censurando la decisione per avere affermato la validità
dell’accordo transattivo nonostante il difetto della “res dubia” , della indicazione delle opposte pretese
e delle reciproche concessioni, e dei diritti determinati o determinabili, oggetto di rinunzia da parte del
lavoratore .
Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in
relazione all’art. 23 L. n. 56 del 1987, agli artt. 1 e 12 preleggi, agli artt. 1 e 3 L. n. 230 del 1962, 1362 e
1364 e 2967 cod. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione, e violazione e falsa applicazione
degli artt. 132 e 113 cod. proc. civ. Afferma , in sintesi, che le ipotesi di assunzione a termine
individuate dalle parti collettive ai sensi dell’art. 23 L. n. 56 del 1987 si inseriscono nel sistema
delineato dai principi di cui alla legge n. 230 del 1962 . In questa prospettiva sostiene il divieto per
l’autonomia collettiva di introdurre ai fini della legittimità dell’assunzione a termine un concetto di
“specificità” del programma — essenzialmente coincidente con quello di indicazione nominativa dello
stesso — differenziato rispetto a quello risultante dall’elaborazione giurisprudenziale maturata con
riferimento all’ipotesi di cui all’art. 1 lett. e) L. n. 230 del 1962.
Con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2069, 2070, 2071
cod. civ. in riferimento all’art. 23 L. n. 56 del 1987 per avere ritenuto il contratto collettivo RAI
applicabile pur dopo l’entrata in vigore del d. lgs n. 368 del 2001 . Sostiene infatti che tale contratto
esula dalla previsione di cui all’art. 11 d. lgs n. 368 cit. in quanto privo del requisito del carattere
nazionale prescritto da detta norma ed essendo privo del requisito della categorialità previsto dall’art.
2069 cod. civ.
Con il quarto motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112,
132 cod. proc. civ. e 118 disp . att. cod. proc. civ. nonché dell’art. 2 comma 2 L. n. 230 del 1962.
Premesso che il giudice di primo grado non si era pronunziato sulla deduzione formulata nel ricorso
2

introduttivo in ordine al perseguimento dell’intento elusivo della L. n. 230 del 1962 e che il giudice di
appello lo aveva escluso ritenendo, con affermazione apodittica, a tal fine insufficiente la mera
reiterazione dei contratti a termine.
Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112,

132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria

motivazione su fatto controve4so e decisivo per il giudizio, censurando in sintesi la decisione I per non

risultava fondata solo sulla circostanza della reiterazione dei contratti a tempo determinato bensi’ sul
“sistema” di gestione dei rapporti di lavoro a tempo determinato finalizzato a sopperire stabilmente a
croniche carenze di organico della parte datrice . In tal senso era stata formulata richiesta di prova orale
su specifiche circostanze di fatto delle quali la Corte aveva omesso di dare conto.
Il primo motivo di ricorso è infondato. Il giudice d’appello ha ritenuto valida la transazione conclusa in
sede sindacale sul rilievo che dalla stessa risultavano comunque determinati o determinabili i diritti
oggetto di rinunzia da parte del lavoratore ( identificati con il complesso di tutte le possibili pretese
scaturenti dal pregresso rapporto con la RAI .Per contrastare l’interpretazione del giudice di appello in
ordine al contenuto dell’atto transattivo, a conforto dell’assunto della indeterminatezza dell’oggetto,
della carenza della res dubia e delle reciproche concessioni, parte ricorrente non poteva limitarsi a
prospettare direttamente una possibile, diversa interpretazione del contenuto dell’atto ma doveva
specificamente dedurre e dimostrare che il risultato interpretativo contestato era frutto della violazione
di specifiche regole ermeneutiche. Costituisce espressione di un orientamento consolidato
l’affermazione di questa Corte secondo la quale l’ interpretazione dei contratti, e degli atti negoziali in
genere, è riservata all’esclusiva competenza del giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità
limitato alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e
segg. cod. civ., nonché alla coerenza e logicità della motivazione. Pertanto, qualora venga dedotta la
violazione dei citati canoni interpretativi, deve essere precisato in qual modo il ragionamento del giudice
se ne sia discostato, senza che sia sufficiente all’uopo il generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e
neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione, ma
consistente nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza
impugnata. Ove, poi, la censura riguardi anche il vizio di motivazione, nel quale il giudice sarebbe
incorso a prescindere dal rispetto dei citati canoni ermeneutici, essa deve investire l’obiettiva deficienza
o la contraddizione del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, potendo il sindacato di
legittimità riguardare unicamente la coerenza formale della motivazione ovvero l’equilibrio dei vari
elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa ( exp/urimis Cass. n. 1754 del 2006).

3

avere la Corte considerato e motivato che la deduzione della sussistenza dell’intento fraudolento non

Il secondo motivo è infondato alla luce del costante insegnamento di questa Corte (v. principio
affermato da questa Corte ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.- ord. n. 23119 del 2010-)
secondo il quale 1″art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva
la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dall’art. 1 della legge 18 aprile
1962, n. 230 e successive modifiche nonché dall’art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con
modificazioni dalla legge 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata

pertanto, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe
a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di
carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per
ragioni di tipo meramente “soggettivo”, consentendo (vuoi in funzione di promozione dell’occupazione
o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l’assunzione di speciali categorie di lavoratori,
costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del
lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

Il terzo motivo di ricorso è infondato avendo questa Corte chiarito, con decisione alla quale si
ritiene di dare continuità ( resa peraltro in fattispecie relativa agli accordi collettivi 5 aprile 1997 e 8
giugno 2000, stipulati tra l’associazione sindacale Intersind e la RAI, e, rispettivamente, RAI spa,
RAI SAT spa, RAI Way spa e RAI Cinema spa, dal lato datoriale e, dal lato sindacale, dalle
associazioni sindacali SLC-CGIL, FIS-CISL e UILSIC-UIL) che in tema di lavoro a termine, l’art. 23
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di
individuare nuove ipotesi, ulteriori rispetto a quelle legali, di apposizione di un termine alla durata del
rapporto di lavoro richiede che “i contratti collettivi di lavoro” (non qualificati quanto al loro livello)
siano “stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale” e, dunque, non richiede che il contratto collettivo debba essere
nazionale, né compie alcuna selezione con riferimento alla parte datoriale, che può essere pertanto
anche una singola azienda; ne deriva che anche un contratto aziendale, purché stipulato con
un’organizzazione sindacale che presenti i requisiti su indicati, può legittimamente individuare nuove
ipotesi di apposizione del termine. ( Cass. n. 15455 del 2012) .
Il quarto motivo e quinto motivo di ricorso possono esaminarsi congiuntamente attenendo entrambi al
profilo della sussistenza della frode alla legge . Essi sono infondati, Parte ricorrente muove dal
presupposto che il giudice di appello ha ritenuto non ricorrere l’intento elusivo della legge n. 230 del
1962 sulla esclusiva considerazione della insufficienza a tal fine della reiterazione di una pluralità di
contratti . In realtà la Corte territoriale ha anche osservato che all’epoca del secondo dei contratti in
esame la legge n. 230 del 1962 era stata ormai abrogata . Su tale decisiva circostanza, che esclude in

4

del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali,

radice la configurabilità dell’intento elusivo, parte ricorrente non svolge alcuna deduzione destinata a
contrastare l’assunto della sentenza impugnata risultando assorbite anche le censure attinenti alle
omessa considerazione delle istanze istruttorie.
Consegue l’integrale rigetto del ricorso.

La complessità delle questioni affrontate e gli esiti alterni dei giudizi di merito giustificano la integrale

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Roma, 14.novembre 2013

compensazione delle spese.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA