Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28317 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

E.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. SERBELLONI 27, presso lo studio dell’avvocato PARLAPIANO

PETRUCCIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) quale società che ha

incorporato la MEIE AURORA S.P.A., in persona del Dirigente e

procuratore ad negotia pro tempore Dott. R.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA 27, presso lo

studio dell’avvocato MARINI LUCIA, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

D.S., D.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2492/2006 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

03/02/2006, R.G.N. 31927/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato PETRUCCIO PARLAPIANO;

udito l’Avvocato ELISABETTA MARINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.V. interpose appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti di D.S., proprietaria, D.M., conducente, e della MEIEAURORA Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice per RCA, dell’autovettura Fiat Panda, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente occorsogli mentre si trovava alla guida della propria autovettura Ford Escort SW; incidente che, secondo l’attore, sarebbe stato causato dal conducente della Panda, che seguiva l’auto da lui condotta e, nell’effettuare una manovra di sorpasso, in prossimità di una curva a gomito, sarebbe entrata in collisione con l’autovettura dell’attore, sospingendola contro una balaustra delimitante il Lungomare (OMISSIS), così provocando al mezzo, a seguito dell’urto, danni quantificati in L. 11.593.393. In primo grado era stato escusso un testimone, mentre non aveva reso l’interrogatorio formale il D.; era stata disposta ed effettuata CTU cinematica.

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 3 febbraio 2006, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore della AURORA Assicurazioni (già MEIEAURORA Ass.ni) s.p.a..

Avverso quest’ultima sentenza E.V. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria.

L’intimata AURORA Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

1.- Il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali sono denunciati vizi di motivazione su punti decisivi della controversia (rispettivamente, sulle risultanze del verbale di constatazione amichevole; sulla deposizione del teste Mo.;

sulle risultanze della CTU; sul mancato supplemento di istruttoria) vanno trattati congiuntamente, poichè relativi tutti all’apprezzamento del fatto.

1.1.- Il Tribunale ha valutato inattendibili le risultanze del modulo di constatazione amichevole di incidente perchè ha reputato più convincenti e del tutto coerenti le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio. Ha quindi escluso, ritenendo l’evenienza “improbabile”, che l’autovettura dell’attore appellante, a seguito della collisione con l’autovettura condotta dal D. – produttiva di una modesta deformazione sulla carrozzeria della FORD – abbia potuto, come indicato negli atti di causa, percorrere ben 37 metri, sormontando nel percorso un dislivello di 10 cm. dato dal marciapiede, prima di impattare con una certa intensità (vi è stato scoppio di air-bag) contro una delle colonnine che costituiscono il limite finale del tratto stradale.

Non ha escluso che vi fosse stata una collisione, ma ha ritenuto che questa non avesse avuto efficienza causale alcuna nella determinazione dell’incidente, e quindi nella produzione dei notevoli danni riportati dall’autovettura; in particolare, ha escluso che l’incidente si sia verificato con le modalità riportate in citazione e nel modulo di constatazione amichevole.

Ha altresì valutato la deposizione testimoniale e proprio perchè ha ritenuto essersi verificata una collisione, sia pure produttiva di effetti modesti, non ha affatto disatteso – come sembra sostenere il ricorrente – la prova testimoniale secondo cui detta collisione vi sarebbe stata, ma ne ha valutato la portata nei termini anzidetti. Al fine poi di evidenziare, nel caso di specie, le ragioni di limitata oggettiva attendibilità del teste (anche al fine di escludere l’opportunità di una nuova sua audizione), il Tribunale ha aggiunto che data la distanza e la presenza di altri veicoli, verosimilmente non aveva una visuale completa dell’area e del sinistro.

1.2.- La motivazione del Tribunale è congrua e logica, quindi incensurabile in cassazione, non essendo consentito a questa Corte riconsiderare le emergenze probatorie già valutate, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento del fatto, che è riservato al giudice del merito. Non vi è parte alcuna della motivazione della sentenza di secondo grado che possa essere giudicata carente, insufficiente o contraddittoria, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, risultando coerente la valutazione in fatto che il giudice d’appello ha dato delle stesse risultanze istruttorie delle quali il ricorrente pretenderebbe sostanzialmente un nuovo esame.

Giova aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice d’appello ha valutato le risultanze della CTU, ritenendo, tra le due prospettate dal consulente (presenza di sabbia sulla carreggiata stradale – velocità non adeguata del veicolo condotto dall’ E.), quale causa determinante dell’impatto della vettura dell’attore contro la balaustra, quella imputabile all’attore medesimo ed escludendo l’altra, con motivazione congrua e logica (perchè si sarebbe trattato di un elemento di fatto, quale la presenza di sabbia sull’asfalto, che non è mai stato dedotto da parte attrice e non è stato riferito dal convenuto in sede di interrogatorio formale, nè menzionato dal teste), rispetto alla quale il ricorrente ha opposto soltanto la richiesta di supplemento di istruttoria, con la nuova audizione dello stesso teste già sentito in primo grado.

Orbene, l’esercizio della facoltà di cui all’art. 257 c.p.c., comma 2, ovvero di quella di cui all’art. 356 c.p.c., comma 2, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione anche sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr.

Cass. n. 2808/94, n. 10371/95, n. 11436/02, n. 8217/04, n. 9322/10).

Va, altresì, precisato che, fatto salvo quanto si dirà appresso tornando sulla posizione del conducente confidente, il modulo C.I.D. correttamente è stato ritenuto dal giudice a quo liberamente apprezzabile sia nei confronti della compagnia assicuratrice che nei confronti del proprietario del veicolo litisconsorte necessario (cfr.

Cass. S.U. n. 10311/06, Cass. n. 12257/07, n. 1680/08).

Va qui ribadito il principio per il quale non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza alle aspettative della parte della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante in quanto tutto ciò rimane all’interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (così Cass. n. 2948/01, nonchè n. 10052/01; cfr, quanto al giudizio sull’attendibilità dei testimoni, tra le tante, Cass. n. 11933/03, n. 12362/06, n. 17097/10).

2.- Col sesto motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2048 e 2054 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di considerare la condotta del veicolo investitore rispetto alla norma civilistica dell’art. 2054 cod. civ. e, quindi, si sarebbe limitato a considerare la condotta colposa dell’ E.; secondo quest’ultimo, anche a voler ammettere una siffatta condotta, il giudice del merito sarebbe dovuto pervenire alla statuizione del concorso di colpa. Svolge quindi ulteriori argomenti fondati sull’apprezzamento di elementi di fatto e di risultanze processuali che avrebbero dovuto indurre il giudice d’appello a ritenere colposa la condotta di guida del conducente del veicolo antagonista, ovvero a ritenere non superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, perchè non risulterebbe che detto conducente avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno.

2.1.- Il motivo è infondato.

Vanno disattesi i due principali argomenti posti a base del motivo:

la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c., comma 1, non è richiesta in caso di scontro di veicoli (cfr. Cass. n. 13445/04) e, comunque, la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l’incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell’altro (cfr. Cass. n. 29883/08);

è vero peraltro che in tema di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma (e salvo ipotesi particolari: cfr. Cass. n. 16244/05), non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04).

Tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell’art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n. 4755/04, n. 11772/06, n. 1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice – e con l’attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n. 456/05).

2.2.- Il Tribunale si è attenuto, sia pure con motivazione stringata, ai principi di diritto ed agli orientamenti giurisprudenziali di cui sopra, poichè, nel ricostruire la dinamica dell’incidente, ha escluso che la collisione tra i due veicoli avesse avuto efficacia causale dell’impatto della Ford Escort contro la balaustra, che provocò i danni lamentati dall’attore; ha infatti individuato la causa della deviazione di traiettoria da parte dell’auto condotta dall’ E. esclusivamente nella velocità eccessiva tenuta da quest’ultimo; operando il rinvio alle risultanze della CTU – specificamente all’accertamento della portata e degli effetti della collisione – ha anche valutato la condotta di guida del conducente dell’autovettura che stava eseguendo il sorpasso ed ha escluso che questa potesse avere avuto un’efficacia causale, sia pure concorrente, nella determinazione del sinistro.

3.- Col secondo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza o del procedimento, quindi error in procedendo e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda di risarcimento avanzata dall’attore specificamente nei confronti di proprietaria e conducente del veicolo investitore, avendo invece pronunciato il rigetto dell’appello soltanto nei confronti della società assicuratrice.

3.1.- Il motivo è palesemente infondato, atteso che il Tribunale non ha omesso la pronuncia, ma ha rigettato la domanda anche nei confronti di D.S. e di D.M., per come è reso palese sia dal tenore della motivazione che dal contenuto letterale del dispositivo. La pronuncia vi è stata ed è pronuncia di rigetto. Se il ricorrente avesse voluto denunciare l’erroneità di siffatto rigetto, perchè il giudice d’appello avrebbe dovuto dare al modulo C.I.D. il valore di confessione giudiziale o stragiudiziale quanto meno nei confronti di conducente e proprietario, allora avrebbe dovuto impugnare la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, cioè con riferimento alle norme sulla confessione e sul modulo di constatazione amichevole e non a quella dell’art. 112 cod. proc. civ., quindi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e non all’art. 360 c.p.c., n. 4.

4.- Quanto alla posizione del conducente del veicolo investitore e, con riferimento al primo motivo del ricorso, col quale è denunciata la mancata considerazione anche nei confronti di M. D. delle risultanze del modulo C.I.D. (sotto il profilo del vizio di motivazione), si deve peraltro aggiungere che, contrariamente a quanto detto sopra a proposito del proprietario del veicolo, dette risultanze potrebbero avere valore di confessione nei confronti del conducente responsabile del sinistro, che non assume la veste di litisconsorte necessario, ma al più di litisconsorte facoltativo (cfr. Cass. n. 10304/07).

Tuttavia, il motivo, considerato con riferimento alla posizione dell’intimato D.M., è privo di autosufficienza. Va infatti ribadito il principio che in tanto il modulo di constatazione amichevole di incidente sottoscritto da entrambi i conducenti ha valore di confessione in quanto sia completo di ogni suo elemento (cfr. Cass. n. 13019/06, nonchè n. 10304/07 cit.): pertanto, il ricorrente ne avrebbe dovuto riportare il contenuto in ricorso, ai fini dell’ammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6; avrebbe dovuto inoltre indicare l’ubicazione del documento nel fascicolo, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 ai fini della procedibilità del ricorso. Conclusivamente il ricorso va rigettato nei confronti di tutti e tre gli intimati.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente Aurora Assicurazioni S.p.A., nella somma di Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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