Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28317 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28317 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 19246-2009 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, già RAI – Radiotelevisione Italiana
in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 21/23, presso lo
2013
3219

studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CASCIONE RUDIA;

Data pubblicazione: 18/12/2013

- intimata –

avverso la sentenza n. 2588/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/08/2008 R.G.N.
3224/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ARIENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO ) che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ROSA

FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 26.8.2008, in parziale accoglimento del
gravame proposto da Cascione Rudia ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarava
la nullità del termine apposto al contratto stipulato dalla predetta con la s.p.a. Rai il I aprile
1993 ed accertava la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con decorrenza dalla data suindicata, rigettando ogni altra domanda.

della lavoratrice assunta a termine, requisito richiesto dall’art. 1, lett. e), della legge
230/62.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Rai s.p.a., affidando l’impugnazione a tre
motivi illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
La Cascione è rimasta intimata.
Posto quanto sopra, rileva il Collegio che la ricorrente, con verbale di conciliazione
giudiziale, sottoscritto il 5.4.2011 dalla RAI e dal proprio legale, a fronte di un complessivo
accordo raggiunto con la Cascione, ha rinunciato al ricorso proposto (punto 3 lett. e) e che
quest’ultima ha proceduto all’accettazione di tale rinunzia (punto 4 lett. e), con
sottoscrizione dell’atto anche da parte del proprio difensore.
In definitiva, deve dichiararsi

l’estinzione del giudizio, quale conseguenza della

intervenuta rinunzia e della relativa accettazione.
Nulla va statuito sulle spese essendo la Cascione rimasta intimata e tenuto conto, in ogni
caso, di quanto previsto dall’art. 391, 4° comma c.p.c. in ordine all’esonero dalla condanna
alle spese della parte che abbia dato causa all’estinzione del processo, in caso di
adesione della controparte alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per spese.
Così deciso in ROMA, il 12.11.2013

Osservava che non sussisteva il nesso tra la specificità del programma e rapporto creativo

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