Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28316 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTOLINI

CLAUDIO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ S.P.A. (OMISSIS), in persona dei

procuratori speciali Dott.ssa M.R. e Dott.ssa R.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

A.G. O A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 892/2006 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 25/01/2006 R.G.N. 170/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.B. propose appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti di A.G., proprietario e conducente del camion FIAT 50-9, e della RAS S.p.A., società assicuratrice per RCA, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente occorsogli mentre si trovava alla guida della propria autovettura Lancia Thema; incidente che, secondo l’attore, sarebbe stato causato dal conducente del camion che, nell’effettuare una manovra di sorpasso, avrebbe tamponato l’autovettura da lui condotta, sospingendola contro la piazzola spartitraffico, così provocando al mezzo, a seguito dell’urto, danni quantificati in Euro 3.541,09. Il Tribunale di Milano, dopo aver escusso un testimone, la cui deposizione non era stata ammessa in primo grado, con sentenza pubblicata il 25 gennaio 2006, ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore della RAS s.p.a..

Avverso quest’ultima sentenza S.B. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’intimata S.p.A. Riunione Adriatica di Sicurtà resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

1.- Col primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza, per contraddittorietà tra la motivazione (nella quale è detto che l’appello “è fondato”) ed il dispositivo di rigetto del gravame.

Sebbene si riscontri un contrasto tra l’incipit della motivazione, che è quello riportato dal ricorrente (Ritiene questo Giudice che l’appello proposto sia fondato e meriti, pertanto, di essere accolto nei termini di cui appresso), ed il dispositivo di rigetto, va sottolineato che, non soltanto l’intero contenuto della motivazione è coerente con tale rigetto, ma anche che, nella stessa motivazione, è espressamente detto, a conclusione delle argomentazioni svolte in fatto ed in diritto, che Queste considerazioni hanno convinto il Tribunale dell’infondatezza dell’appello e ne giustificano il rigetto.

Pertanto, non vi è alcuna incertezza determinata da contrasto tra motivazione e dispositivo, ed, anzi, la prima è del tutto coerente con il secondo, sicchè si deve ritenere viziata da mero errore materiale soltanto la parte iniziale della motivazione; errore, che va reputato del tutto ininfluente ai fini della validità della sentenza, proprio perchè non vi è dubbio alcuno sulla statuizione di rigetto (cfr., tra le tante, Cass. n. 29490/08 nel senso che il contrasto è insanabile soltanto quando non sia possibile individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione), tenuto conto dell’interpretazione complessiva di motivazione e dispositivo e della sostanziale coerenza sia delle proposizioni in cui si articola la motivazione sia di queste con il dispositivo (cfr. Cass. n. 15585/07, nonchè, tra le altre, Cass. n. 9244/07, nel senso che, nelle cause di rito ordinario, l’esatto contenuto della pronuncia va individuato integrando dispositivo e motivazione).

Il motivo va rigettato.

2.- Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali sono denunciati vizi di motivazione su punti decisivi della controversia (rispettivamente, sulla ritenuta inattendibilità del teste Mi., escusso in secondo grado, e sulle risultanze del verbale di constatazione amichevole) vanno trattati congiuntamente, poichè relativi entrambi all’apprezzamento del fatto.

2.1.- Il Tribunale ha valutato il testimone inattendibile perchè ha reputato più convincenti e del tutto coerenti le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d’ufficio, secondo cui un leggero urto da tergo non avrebbe potuto provocare l’uscita di strada del veicolo, come sostenuto dall’attore, ma soprattutto i danni riportati dall’autovettura nella parte anteriore non avrebbero potuto assolutamente, essere stati provocati da un urto contro paletti di sostegno (come prospettato dall’attore-appellante) essendo invece rivelatori (per struttura e gravità) di un urto contro un muro.

2.2.- La motivazione del Tribunale è congrua e logica, quindi incensurabile in cassazione, non essendo consentito a questa Corte riconsiderare le emergenze probatorie già valutate, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento del fatto, che è riservato al giudice del merito. Non vi è parte alcuna della motivazione della sentenza di secondo grado che possa essere giudicata carente, insufficiente o contraddittoria, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, risultando coerente la valutazione in fatto che il giudice d’appello ha dato delle stesse risultanze istruttorie delle quali il ricorrente pretenderebbe sostanzialmente un nuovo esame.

Giova aggiungere che nessuna critica significativa risulta svolta dal ricorrente nei confronti delle risultanze della CTU, se non il contrasto tra queste ed il contenuto della prova testimoniale, oltrechè del modulo di constatazione amichevole di incidente (correttamente ritenuto dal giudice a quo liberamente apprezzabile nei confronti della compagnia assicuratrice). Va ribadito il principio per il quale non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza alle aspettative della parte della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante in quanto tutto ciò rimane all’interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. (così Cass. n. 2948/01, nonchè n. 10052/01).

In particolare, non può certo questa Corte ripercorrere l’apprezzamento che il giudice del merito ha fatto della prova testimoniale, essendogli riservato, tra l’altro, il giudizio sull’attendibilità dei testimoni, purchè congruamente motivato (cfr., tra le tante, Cass. n. 11933/03, n. 12362/06, n. 17097/10).

3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella somma di Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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