Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28316 del 05/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 05/11/2019), n.28316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18924-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C & C SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 206, presso lo

studio dell’avvocato MONICA AGOSTINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 268/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 268/21/18 depositata in data 12 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 21120/37/15 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della società C & C SrL relativo all’avviso di accertamento per IVA 2010;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo un unico motivo. La contribuente resiste con controricorso, che illustra con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare, va esaminata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mera riproposizione di questione e fatti attinenti al merito, dal momento che l’unico motivo deduce non una rivalutazione in fatto, ma una violazione di legge circa la pretesa motivazione adottata dalla CTR, per relationem ad altri precedenti di merito, senza ragione espressa di motivata adesione agli stessi;

– Ancora in via preliminare, in controricorso si eccepisce l’inammissibilità del ricorso in appello per mancata impugnazione di autonome rationes decidendi espresse dalla CTP a supporto di altrettanti capi della sentenza gravata;

– L’eccezione è inammissibile. In relazione a doglianze circa la sentenza di primo grado per autosufficienza la contribuente avrebbe dovuto dimostrare di aver sottoposto la questione nelle proprie controdeduzioni in appello, dal momento che la sentenza della CTR non ne dà conto. Infatti, in tema di giudicato interno ai fini della verifica dell’avvenuta impugnazione o meno di una statuizione contenuta nella sentenza di primo grado la S.C. non è vincolata all’interpretazione compiuta dal giudice di appello. Al contrario, la Corte ha il potere-dovere di valutare gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente preclusione di ogni esame della stessa. Nondimeno, ciò deve avvenire – per il principio di autosufficienza – sulla base di elementi indicati e di riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il contenuto delle controdeduzioni in appello a questo preciso proposito, non essendo il vizio rilevabile d’ufficio (v. per lo speculare caso del ricorso in appello, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019, conforme a Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11322 del 21/07/2003, Rv. 565303-01). Orbene, nel caso di specie, la CTR afferma che “l’Agenzia ha voluto contraddire e censurare una sola parte che ha ritenuto assorbente” in relazione ad una precisa eccezione dell’appellata, identificata dalla CTR come chiaramente di genericità dell’appello: “preliminarmente va considerata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per l’assoluta genericità delle censure in quanto non si riferiscono, neppure indirettamente, ad alcun punto della sentenza impugnata”, eccezione riproposta nei medesimi termini (“(…)eccependo, preliminarmente la inammissibilità dell’appello per l’assoluta genericità (…)”) nell’esposizione in fatto della sentenza. Era a questo punto onere della contribuente riprodurre in ricorso il pertinente passaggio delle controdeduzioni in appello in cui avrebbe eccepito la violazione del giudicato interno e l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi, non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio per consolidata interpretazione giurisprudenziale, da cui non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie;

– Va poi disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57, da parte dell’Agenzia in quanto generica, non essendo nemmeno indicati quali sarebbero le domande ed eccezioni nuove, di cui la CTR non avrebbe tenuto conto, doglianza peraltro proposta in sede di controricorso e non di ricorso incidentale. L’eccezione è ripresa e sviluppata nelle memorie autorizzate nel senso che le sentenze di merito ivi meglio indicate (a pagg. 24 e 25 del controricorso e a pagg. 6-9 della memoria) avrebbero statuito con effetto di giudicato ai fini del presente processo, l’incompentenza territoriale della direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania. L’eccezione di giudicato circa l’incompetenza è destituita di fondamento, sia in quanto non sono state prodotte unitamente al ricorso le rilevanti sentenze di merito definitive munite di attestazione di passaggio in giudicato (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 16105 del 29/07/2015), sia perchè la CTR elabora una ratio decidendi complessiva che si pronuncia anche sulla questione, dedotta in primo grado e disattesa dalla CTP (“Ma se tale circostanza può assolvere l’ufficio dalla invocata inammissiblità dell’appello, dall’altro deve ritenersi infondato quanto dedotto (…)”)

– Infine, è inammissibile l’eccezione di giudicato interno sulla doglianza di mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, dal momento che in controricorso non si riporta il passaggio in cui, nel ricorso e poi eventualmente nelle controdeduzioni in appello, la questione sarebbe stata riproposta, ove non scrutinata in primo grado;

– Ulteriori deduzioni di esistenza di giudicati interni, alle pagg.33-37 e 37-38, ove da qualificarsi come eccezioni di inammissibilità, sono a loro volta inammissibili, in quanto non è riportato il pertinente passaggio del ricorso introduttivo e delle controdeduzioni in appello in qui la questione della “eccezione di nullità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società ricorrente per avere l’Ufficio assunto fatture di acquisto di merce, servizi e beni strumentali come soggettivamente inesistenti” e “l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento nei confronti della società ricorrente per carenza assoluta di potere della DRE della Campania” sarebbero mai state poste ed eventualmente riproposte ove non espressamente decise dal giudice di primo grado;

– Con l’unico motivo di ricorso – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, la difesa erariale lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per aver la CTR adottato una motivazione per relationem priva di riproduzione dei contenuti mutuati e di autonoma valutazione critica;

– Il mezzo di impugnazione è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, nella quale era stata integralmente trascritta la sentenza di primo grado, senza alcun riferimento a quanto accaduto nel corso del giudizio di appello ovvero ai motivi di gravame, con l’inserimento, nella parte finale, di un’integrazione fondata su un presupposto fattuale palesemente errato).” (Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018, Rv. 651516 – 01); inoltre, va rammentato che: “In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.” (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018, Rv. 651205 – 01);

– Orbene, premesso che il ricorso alla motivazione per relationem, con richiami a precedenti, non solo di legittimità ma anche di merito è ben possibile, dalla lettura della sentenza impugnata emerge con chiarezza che la CTR ha operato un riferimento del tutto generico a un precedente di merito. Inoltre, la condivisione degli esiti cui è giunta la CTP nella controversia sono altrettanto generici e in ultima analisi tautologici: ad es. “ciò detto deve argomentarsi come in sede di prime cure si siano accolti altri aspetti fondamentali e cioè l’accertamento esperito nei confronti della Elma Cart srl da cui poi si sarebbe originato l’accertamento ritenendo detta società cartiera ovvero tra le società della cui interposizione si sarebbe avvalsa anche la società appellata, in realtà detta la Elma Cart srl sarebbe stata assolta dalla CTR di Latina con sentenza n. 3571/39/15 depositata il 17.6.2015, con la quale detto giudice, con una articolata sentenza aveva mandato completamente assolta la Elma Cart. Tanto deve sommarsi a tuttè le altre sentenze versate in atti con le quali si è dato sempre positivo riscontro ai ricorsi proposti sia dalla C & C srl che dalle altre società”. Tali argomentazioni non consentono in alcun modo di evincere quella riproduzione dei contenuti mutuati e quella autonoma valutazione critica richieste dall’insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato;

– Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame in relazione ai profili accolti, e per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione ai profili accolti, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2019

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