Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28315 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE MEDAGLIE D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato

CIUFO CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato SPARTI ROBERTO

con studio in 90139 PALERMO VIA P.PPE DI BELMONTE 94 giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

M.U.;

– intimato –

e sul ricorso 9954-2007 proposto da:

M.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 37, presso lo studio dell’avvocato CAPECE

MICHELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/01/2006, R.G.N. 2208/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato MICHELE CAPECE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il pretore di Torino dichiarò risolto il contratto di locazione intercorrente tra il locatore M. ed il conduttore A., relativamente ad immobile adibito ad uso abitativo ed artigianale, per inadempimento del conduttore consistito nella realizzazione di opere abusive. La sentenza fu eseguita.

Successivamente, il Tribunale riformò la prima sentenza ma respinse la domanda del conduttore di risarcimento danni provocati con l’esecuzione forzata, la demolizione dell’immobile e la sua vendita ad altri.

La sentenza fu cassata con rinvio, sul rilievo che il giudice d’appello aveva respinto la domanda ex art. 96 c.p.c. senza fornire alcuna motivazione a riguardo.

La Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio, ha respinto la domanda dell’ A. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Quest’ultimo propone ora ricorso per cassazione attraverso nove motivi. Risponde con controricorso il M., il quale propone ricorso incidentale attraverso un solo motivo. Chiede, altresì, la condanna della controparte per lite temeraria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti contro la medesima sentenza.

Il primo motivo (nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.) critica la sentenza per avere: dichiarato l’assenza dell’elemento oggettivo dell’invocata responsabilità, benchè il M. nelle sue difese non l’avesse mai contestato; omesso la pronuncia in ordine al disposto dell’art. 88 c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

Attraverso l’accertamento di merito (che qui non è neppure necessario ripetere) il giudice del rinvio è pervenuto alla conclusione che il nesso causale tra la condotta del M. e gli eventi pregiudizievoli dedotti dall’ A. potesse essere ravvisato solo in relazione alla privazione della detenzione dell’immobile attuata in via esecutiva e non con riferimento alla successiva distruzione del fabbricato o alla pretesa impossibilità di esercizio del riscatto conseguente al mancato esercizio della prelazione.

Passando, poi, alla valutazione dell’elemento soggettivo, il giudice del rinvio ha escluso che fosse stata fornita la prova della colpa del M. nel porre in esecuzione la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva “della cui apparente legittimità (presuntivamente ipotizzabile) non vi era particolare motivo di dubitare, tenuto anche conto dell’atteggiamento assunto dal Presidente del Tribunale in sede di procedura inibitoria” (cfr. la sentenza a pag. 17). A fronte di siffatta conclusione non ha alcun effetto la critica del ricorrente, posto che, seppure l’accertamento dell’elemento oggettivo fosse stato svolto senza esplicita eccezione della controparte, l’accertamento (negativo) circa la sussistenza della colpa (specificamente demandato dalla sentenza di legittimità) priva il ricorrente di interesse alla delibazione della sua doglianza. Per il resto, basti dire che il generale dovere di lealtà e probità nel processo, posto dall’art. 88 a carico delle parti, trova specifica applicazione nella disposizione dell’art. 96 c.p.c.;

sicchè, l’indagine relativa a quest’ultima fattispecie assorbe in sè anche quella relativa al generico dovere di cui prima s’è detto.

I motivi dal secondo all’ottavo, che riguardano il merito della controversia, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Sono inammissibili laddove, benchè sotto il profilo formale della violazione di legge e del vizio della motivazione, chiedono al giudice di legittimità un nuovo accertamento del merito della controversia, attraverso una diversa valutazione degli elementi emersi nel corso dei giudizi di merito. Sono infondati per quanto riguarda i censurati vizi di legittimità. Infatti, l’accertamento del giudice del rinvio si manifesta puntuale rispetto ad ogni elemento della controversia. Esso è espresso attraverso motivazione congrua e logica, è immune da vizi giuridici e, soprattutto, è assolutamente rispettoso degli ambiti imposti dalla sentenza di cassazione già intervenuta nel corso del procedimento.

Il nono motivo – che censura la sentenza per omessa motivazione in ordine alla denunciata violazione della disposizione dell’art. 88 c.p.c. – è infondato per le ragioni già espresse in precedenza.

In conclusione, il ricorso dell’ A. deve essere respinto.

Infondato è anche l’unico motivo del ricorso incidentale, siccome la decisione in ordine alla parziale compensazione delle spese di giudizio si manifesta immune da vizi logici e giuridici. Sicchè, va respinto anche il ricorso del M.. Mancano i presupposti per emettere la condanna richiesta dal M. ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1. Il rigetto dei contrapposti ricorsi comporta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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