Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28315 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. II, 11/12/2020, (ud. 12/11/2020, dep. 11/12/2020), n.28315

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24252/2019 proposto da:

S.D., rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LUFRANO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimata –

avverso il provvedimento n. cronol. 8922/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.D. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Ancona avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè era stato aggredito dai ribelli della regione della Casamance, dove s’era trasferito per motivi di lavoro, per sottrargli il bestiame che accudiva ed anche arruolarlo.

Il Tribunale dorico ebbe a rigettare il ricorso, ritenendo non credibile il racconto del richiedente asilo; reputando non attualmente concorrente situazione sociopolitica di violenza generalizzata in Senegal e che, con riguardo alla protezione umanitaria, il ricorrente non aveva fornito elementi utili per poter individuare sua situazione di vulnerabilità o d’integrazione sociale in Italia.

Avverso detto decreto il S. ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal S. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente deduce violazione delle norme ex art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto il Collegio dorico non ha attivato i suoi poteri officiosi di indagine pur ritenendo d’incerta valutazione la narrazione da lui resa circa le ragioni dell’espatrio.

L’argomentazione critica sviluppata dal S. appare apodittica e svincolata dalla motivazione sul punto illustrata dal Tribunale, in quanto si limita a postulare il dovere di attivazione dei poteri istruttori officiosi da parte del Giudice quando ritiene di “incerta valutazione” le dichiarazioni rese dal richiedente asilo.

Viceversa il Collegio dorico, non ha, già ha palesato dubbi sul racconto reso dal S. a giustificazione della decisione d’espatriare, bensì l’ha ritenuto inattendibile esponendo puntualmente le ragioni di fatto sulle quali basava detta sua statuizione – dati questi non attinti dal ricorrente con specifico argomento critico.

Dunque il motivo d’impugnazione appare generico poichè si limita ad invocare attivazione del potere istruttorio officioso senza specifica contestazione della statuizione di non credibilità del nucleo essenziale del suo racconto e, non già, di mero dubbio su qualche particolare – Cass. sez. 1 n. 10286/20.

Con il secondo motivo di doglianza il S. rileva violazione delle disposizioni portate nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per aver il Collegio dorico escluso, con motivazione apparente, l’esistenza in Senegal di una situazione “di violenza indiscussa ed incontrollata” e ciò in contrasto con l’insegnamento dettato al riguardo da questo Supremo Collegio.

Il Tribunale, invece, ha partitamente esaminato l’attuale situazione socio-politica del Senegal sulla scorta delle informazioni desunte dai rapporti redatti da Organizzazioni internazionali all’uopo preposte, mettendo in rilievo come la situazione in Casamance risulta avviata a stabile condizione di pacificazione e sviluppo economico e come in generale la situazione socio-politica del Senegal non risulta connotata da violenza diffusa nell’accezione assegnata a detto concetto dalla Corte Europea.

A fronte di tale puntuale ricostruzione il ricorrente si limita a denunziare “motivazione apparente” ed a qualificare la situazione del Senegal siccome caratterizzata da “violenza indiscussa ed incontrollata” senza citare nemmeno autorevole fonte informativa a conforto di tale sua asserzione – Cass. sez. 1 n. 26728/19.

Dunque la critica portata rimane a livello di asserzione apodittica senza un effettivo confronto con la motivazione illustrata dal Tribunale.

Con la terza ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè il Tribunale non ha ritenuto sussistente condizione di sua vulnerabilità in caso di rimpatrio senza adeguatamente considerare la situazione economica e geo-politica del Senegal.

L’argomento critico sviluppato risulta svincolato dalla motivazione esposta al riguardo dal Collegio dorico – avverso la quale il ricorrente non porta alcuna specifica censura – limitandosi invece ad esporre ragionamento astratto teso a delineare le linee portanti dell’istituto senza una verifica della possibilità di sussumere in detto contesto teorico il caso concreto.

Viceversa il Tribunale anconetano ha posto in evidenza come non concorrevano condizioni di vulnerabilità proprio in relazione alla situazione sociale, politica ed economica del Senegal ed alla non provata concorrenza di una situazione di integrazione sociale in Italia del ricorrente, così ponendo in essere la prescritta comparazione, di cui agli arresti di legittimità evocati, nel ricorso, dal S..

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione degli Interni, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate e debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il S. alla rifusione verso il Ministero degli Interni delle spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

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