Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28314 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28314 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 20445-2010 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 8018440587, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI,
12;
– ricorrente –

2013
contro

3133

TASCIONI

FRANCESCO

C.F.

TSCFNC71L19C746Q,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 86, presso lo studio dell’avvocato MORELLI

Data pubblicazione: 18/12/2013

ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controricorrente nonchè contro

PROVINCIA DI RIETI;

Nonché da:
PROVINCIA

DI

RIETI,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA ACILIA 3, PIANO 2 INT. 8, presso lo
studio dell’avvocato ANGELETTI RIZIERO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

TASCIONI

FRANCESCO

C.F.

TSCFNC71L19C746Q,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI
RIENZO 86, presso lo studio dell’avvocato MORELLI
ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale nonchè contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 8018440587;
– intimato –

avverso la sentenza n. 6789/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2010 R.G.N.
4061/2005;

– intimata –

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato DE GIOVANNI ENRICO (Avvocatura
Generale dello Stato);

udito l’Avvocato SMEDILE ILARIA per delega ANGELETTI
RIZIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

udito l’Avvocato MORELLI ANTONIO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 15 febbraio 2010 la Corte d’appello di Roma, in
riforma della sentenza del Tribunale di Rieti del 15 marzo 2005, ha
condannato il Ministero della Giustizia e la Provincia di Rieti al pagamento
in solido in favore di Tascioni Francesco della somma di E 20.822,62 a

pronuncia considerando applicabile 1′ art. 2126 cod. civ. anche per il lavoro
prestato in favore di una pubblica amministrazione, come avvenuto nel
caso del Tascioni lavoratore socialmente utile assegnato alla Provincia di
Rieti e che, per accordi intervenuti fra le due amministrazioni, era stato
assegnato al Tribunale di Rieti ove aveva svolto mansioni di cancelleria
riconducibili alla qualifica B2 del CCNL di categoria percependo
unicamente l’assegno erogatogli dall’INPS.
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso tale
sentenza affidato a due motivi.
Resistono con controricorso il Tascioni e la Provincia di Rieti che svolge
anche ricorso incidentale affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione dell’art.
2126 cod. civ. e dell’art. 8, comma 2 del d.lgs. 468 del 1997 in relazione
all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si assume che non sarebbe
stato considerato che il Tascioni era lavoratore socialmente utile e la sua
domanda era rivolta ad avere un’integrazione del trattamento previsto per
tale categoria di lavoratori, mentre la Corte territoriale avrebbe
illegittimamente applicato la disciplina per i rapporti di lavoro di fatto di
cui al’art. 2126 cod. civ.

titolo di spettanza lavorative. La Corte territoriale ha motivato tale

Con il secondo motivo si deduce contraddittoria motivazione in relazione
all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si rileva la contraddittorietà
della motivazione che, da un lato, riconosce al Tascioni la qualità di
lavoratore socialmente utile, per poi riconoscere le spettanze lavorative non
previste dal relativo trattamento.

Rieti chiede pure la riforma della sentenza impugnata nel medesimo senso
del ricorrente principale, si lamenta violazione dell’art. 2126 cod. civ. e
dell’art. 8, comma 2 del d.lgs. 468 del 1997 in relazione all’art. 360, n. 3
cod. proc. civ. analogamente a quanto esposto nel corrispondente motivo
del ricorso principale.
Con il secondo motivo si deduce omessa/insufficiente o contraddittoria
motivazione ex art 360, comma 1, n. 5 nella parte in cui da un lato si
prevede l’applicabilità della normativa di cui all’ari 2126 cod. civ. e
dall’altro la condanna in solido di entrambe le amministrazioni per aver
concorso alla realizzazione della situazione illegittima.
I due motivi del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso
incidentale proposto dalla Provincia di Rieti vanno esaminati
congiuntamente riferendosi tutti all’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ. ai
rapporti di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico o, come nel caso in
esame, della pubblica amministrazione. A tale riguardo va ribadito in
questa sede l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che si è da
tempo consolidata nel senso dell’adeguamento alle pronunce della Corte
costituzionale n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994, che hanno affermato il
principio secondo il quale non sarebbe comunque consentito al legislatore
negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a
rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi
l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento per dare

2

Con il primo motivo del ricorso incidentale con il quale la Provincia di

attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a
tutela del lavoro subordinato (Cass. 27 giugno 2007 n. 14700). Da ciò
deriva l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ. anche al rapporto in esame,
come correttamente affermato dal giudice dell’appello che ha appunto dato
esatta applicazione al suddetto principio.

in questione si è svolto alle esclusive dipendenze del Ministero della
Giustizia, e la citata applicabilità dell’art. 2126 cod. civ. comporta la
condanna del pagamento della retribuzione a carico del solo soggetto alle
cui dipendenze il lavoratore ha prestato la propria attività, per cui
erroneamente è stata disposta la condanna in solido di entrambe le
amministrazioni convenute, anziché del solo Ministero della Giustizia. Ai
fini in esame non rileva che il Tascioni quale lavoratore socialmente utile,
erta stato originariamente assegnato alla Provincia di Rieti, rilevando solo,
viceversa, come detto, il soggetto alle cui dipendenze si è effettivamente
svolto il rapporto.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo
accolto e va rigettata la domanda svolta dal lavoratore nei confronti della
Provincia di Rieti.
Il Ministero della Giustizia soccombente, va condannato al pagamento
delle spese di giudizio relative al Tascioni liquidate in dispositivo da
distrarsi, come richiesto, in favore del procuratore antistatario, mentre,
stante il diverso orientamento manifestatosi nei due gradi del giudizio di
merito, appare opportuno compensare le spese di giudizio relative alla
Provincia di Rieti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;

E’ fondato il secondo motivo del ricorso incidentale. Il rapporto di lavoro

Rigetta il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale;
Accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale;
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo
nel merito, rigetta la domanda proposta da Tascioni Francesco nei confronti

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio
in favore di Tascioni Francesco che liquida in € 100,00 per esborsi ed €
3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge da distrarsi in
favore dell’avv. Antonio Morelli antistatario;
Compensa per intero le spese nei confronti della Provincia di Rieti.
Così deciso in Roma il 6 novembre 2013.

della Provincia di Rieti;

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