Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28314 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. II, 11/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22627/2019 proposto da:

K.F., rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA

SANTILLI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 5393/2019 del TRIBUNALE di

MILANO, depositato il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.F. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Milano avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva che il padre e lo zio lavoravano assieme un terreno e che un giorno lo zio uccise suo padre a seguito di un litigio, sicchè egli rimase a vivere con lo zio in quanto orfano e senza fratelli.

Il richiedente asilo precisava d’aver lavorato per lo zio nei campi ed un giorno morì una mucca a lui affidata, sicchè lo zio richiese a lui il pagamento del valore della bestia morta addebitandogli la colpa.

Poichè egli non aveva denaro lo zio cominciò a minacciarlo ed anche lo ferì ad una gamba, sicchè il ricorrente decise d’espatriare per paura d’esser ucciso dallo zio.

Il Tribunale ambrosiano ebbe a rigettare il ricorso ritenendo la vicenda personale narrata dal ricorrente non credibile e la persecuzione prospettata proveniente da un privato; ritenne non sussistente nella Guinea una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e non concorrenti ragioni attuali di vulnerabilità od elementi lumeggianti integrazione nella società italiana ai fini della protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale lombardo articolato su sei motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, è rimasto intimato.

Ragioni della decisione

Il ricorso svolto da K.F. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17 -.

Va anzitutto rilevata l’inammissibilità dei documenti depositati unitamente al ricorso per cassazione, posto che questi non risultano presentare le caratteristiche previste dall’art. 372 c.p.c., comma 1.

In limine il ricorrente propone dubbio circa la legittimità costituzionale della norma D.L. n. 13 del 2017, ex art. 21, comma 1, convertito con la L. n. 46 del 2017, in relazione agli artt. 3,24 e 11 Cost., poichè a procedimento amministrativo, ancora istruito secondo le modalità dettate dalla disciplina precedente, seguirà l’applicazione nel giudizio avanti il Tribunale del rito processuale disposto dalla nuova disciplina. Dunque concorre vizio di legittimità costituzionale poichè situazioni differenti sono trattate in modo identico – sia la nuova procedura in sede amministrativa che processuale entrano in vigore nel medesimo momento – così ledendo i diritti della difesa.

La questione sollevata appare manifestamente infondata posto che è irrilevante nel caso di specie, in quanto la norma di cui si sospetta l’illegittimità costituzionale attiene al regolamento della fase amministrativa, mentre oggetto d’esame da parte di questa Corte è il decreto emesso dal Tribunale sull’opposizione al provvedimento adottato ad esito della fase amministrativa. Con la prima ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, commi 10 e 11 e normative Europee poichè il Collegio ambrosiano non ha disposto la chiesta sua audizione al fine di fornire chiarimenti, così impedendogli una difesa completa.

La censura appare generica poichè prescinde dalla motivazione sul punto pur illustrata dal Tribunale.

Difatti i primi Giudici hanno puntualmente esaminato la questione della necessità dell’audizione ed hanno rilevato che la difesa non aveva nè introdotto nuovi temi d’indagine, nè allegato fatti nuovi su cui indagare e questa specifica ratio decidendi non risulta attinta da contestazione specifica.

Il ricorrente si limita a richiami astratti a principi in materia e ad evocare la sua richiesta di audizione senza però confrontarsi con la motivazione data dal Collegio ambrosiano per la ripulsa di detta istanza del tutto in linea con il dettato legislativo posto dalla norma assunta siccome violata.

Con la seconda doglianza il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2,3,4,5,6,8 e 14, ed omesso esame di fatti decisivi poichè il Tribunale non avrebbe adeguatamente indagato – anche mediante i poteri officiosi – la situazione di pericolo specifico e generico che si profila a carico del richiedente asilo in caso di rimpatrio, tenuto anche conto delle vicissitudini patite nel Paese di transito.

La censura s’appalesa inammissibile poichè generica in quanto viene sviluppato argomento meramente assertivo ed astratto senza un effettivo confronto con la motivazione illustrata dal Collegio ambrosiano, che non ha ritenuto credibile il narrato, reso dal K., a giustificazione del suo espatrio.

Inoltre il Collegio ambrosiano ha puntualmente apprezzato le narrate vicissitudini subite in Libia rilevando come detto Paese era di mero transito ed alcun refluo negativo psico-somatico da tali traversie risultava comprovato.

Con il terzo mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente deduce violazione della Convenziona di Ginevra e delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2,7,8 e 14, poichè il Collegio ambrosiano non ebbe ad espletare la necessaria acquisizione officiosa di informazioni circa la situazione di persecuzione da parte dei privati in relazione all’ambiente sociale ed alla capacità statuale di offrire protezione ai propri cittadini.

L’argomento critico svolto dal ricorrente nel motivo si compendia nella mera riproposizione del suo narrato – motivatamente ritenuto non credibile dal Collegio ambrosiano – con richiami a disposizioni legislative in tema di istruttoria officiosa, che nella specie non rilevano in difetto di credibilità.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il K. nuovamente deduce violazione delle regole poste dal D.Lgs. n. 251 del 2007 e D.Lgs. n. 25 del 2008, in tema di valutazione della credibilità del racconto circa le ragioni dell’espatrio da lui reso; censura che appare generica eppertanto inammissibile.

L’argomento critico sviluppato si compendia nella riproposizione della propria tesi difensiva, fondata sulla veridicità del proprio narrato, e nel richiamo a dettami legislativi in materia ovvero a regole guida dettate da Organismi internazionali, operanti nel settore, senza un effettivo confronto con le ragioni puntuali esposte dal Tribunale per giungere alla statuizione di non credibilità.

Il Collegio ambrosiano difatti ha partitamente esposto le ragioni di non credibilità del racconto – specie l’irrazionalità della decisione di rimanere a convivere con lo zio che aveva ucciso suo padre pur in presenza di altri parenti di pari grado – e messo in rilievo come non concorreva pericolo attuale in caso di rimpatrio, posto che il ricorrente non aveva più necessità di andare a convivere con lo zio stante l’attuale sua età.

Con la quinta doglianza – denominata terza nel ricorso – il ricorrente deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, lett. g) e art. 14, lett. c), ed omesso esame di fatto decisivo poichè il Collegio ambrosiano ha errato nell’escludere che in Guinea concorreva situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa con pericolo effettivo per la generalità dei suoi cittadini.

In particolare l’impugnante rileva come il Tribunale non avrebbe assunto tutte le informazioni disponibili circa la situazione guineana, specie con riguardo alla zona di sua provenienza, poichè ha utilizzato una sola fonte non ben indicata senza esperire un’analisi approfondita delle informazioni così assunte.

Il Tribunale, viceversa, ha partitamente esaminata la situazione socio-politica della Guinea ed ha escluso che concorra una situazione di violenza diffusa, nell’accezione indicata dalla Corte Europea, e ciò ha fatto sulla scorta di informazioni tratte da indicazione specifica del rapporto redatto da Organismo internazionale predisposto all’uopo.

A fronte di ciò il ricorrente si limita ad argomentazione dogmatico-astratta ed asserzioni di mancato od insufficiente esame di fonti accreditate circa l’attuale situazione socio-politica della Guinea senza indicare in modo specifico altre fonti dalle quali si ricava una situazione diversa rispetto a quella delineata dal Tribunale – Cass. sez. 1 n. 26728/19 -.

Con relazione alla denunzia di vizio fondato sulla disposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente nemmeno indica in modo specifico il fatto non esaminato. L’argomento critico svolto dal ricorrente nel motivo, pertanto, si compendia nella mera proposizione di tesi alternativa rispetto alla valutazione degli elementi probatori in atti siccome operata dal Collegio milanese, sicchè la censura risulta generica e quindi inammissibile.

Con il sesto mezzo d’impugnazione – denominato quarto nel ricorso – il ricorrente rileva violazione del disposto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, nonchè omesso esame di fatto rilevante, motivazione apparente nonchè violazione di numerosi articoli ex D.Lgs. n. 251 del 2007 e D.Lgs. n. 25 del 2008 e della Costituzione in tema di mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Già la contemporanea e promiscua deduzione ed illustrazione di più e, tra loro, anche logicamente inconciliabili vizi di legittimità lumeggia l’inammissibilità del motivo, ma pure in concreto lo stesso si compendia in apodittica ed astratta contestazione della motivazione esposta al riguardo della domanda tesa al riconoscimento della protezione umanitaria da parte del Tribunale.

Difatti il Collegio ambrosiano ha puntualmente messo in evidenza come non concorrono in causa elementi atti a lumeggiare un inserimento sociale in Italia del ricorrente, stante che non parla l’italiano e risulta ancora ospitato nel circuito dell’accoglienza e nemmeno ha intessuto apprezzabili contatti sociali.

Inoltre il Tribunale ha rilevato come il ricorrente non ebbe a prospettare alcuna specifica condizione di vulnerabilità, ulteriore rispetto a quelle desumibili dal suo racconto, ritenuto motivatamente non credibile.

Infine i Giudice di prime cure ebbe ad operare la valutazione comparativa richiesta dall’insegnamento di questo Supremo Collegio, mettendo in rilievo come al riguardo non assumeva dirimente rilevanza la situazione economica della Guinea.

A fronte di detta esaustiva valutazione, il ricorrente si limita a riproporre enfatizzazione circa l’instabile situazione socio-politica ed economica della Guinea ed a trattazione in via astratta e dogmatica dell’istituto senza un effettivo confronto con la motivazione illustrata sul punto dal Collegio ambrosiano.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione rimasta intimata.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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