Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28313 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio dell’avvocato DI ASCENZO

GIANLUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAPPALARDO

MICHELANGELO giusta delega in atti;

– ricorrente-

contro

D.G. (OMISSIS), D.P.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

TUCCITTO VINCENZO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 98/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/02/2006; R.G.N. 1217/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Catania ha respinto il gravame proposto dal G. contro l’ordinanza resa dal Tribunale di Siracusa ex art. 186 quater c.p.c., con la quale era stato condannato a restituire al D. ed alla D.P. una somma di danaro ricevuta a titolo di mutuo.

Il ricorso per cassazione del G. è svolto in due motivi.

Resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo – attraverso il quale la sentenza è censurata per violazione dell’art. 2721 c.c. e per vizio della motivazione – è infondato, siccome il provvedimento impugnato (cfr. pagg. 8 e segg.) fornisce ampia e dettagliata motivazione delle ragioni per le quali ritiene che il primo giudice abbia fatto corretto uso del suo potere discrezionale di ammettere la prova testimoniale.

Il secondo motivo è inammissibile, siccome tendente ad ottenere una diversa valutazione di una testimonianza (di tal Sp.) assunta nel giudizio.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA