Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28313 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28313
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZALE CLODIO 8, presso lo studio dell’avvocato DI ASCENZO
GIANLUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAPPALARDO
MICHELANGELO giusta delega in atti;
– ricorrente-
contro
D.G. (OMISSIS), D.P.C.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso
CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
TUCCITTO VINCENZO giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 98/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 04/02/2006; R.G.N. 1217/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
POLICASTRO Aldo che ha concluso per rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Catania ha respinto il gravame proposto dal G. contro l’ordinanza resa dal Tribunale di Siracusa ex art. 186 quater c.p.c., con la quale era stato condannato a restituire al D. ed alla D.P. una somma di danaro ricevuta a titolo di mutuo.
Il ricorso per cassazione del G. è svolto in due motivi.
Resistono con controricorso gli intimati.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo – attraverso il quale la sentenza è censurata per violazione dell’art. 2721 c.c. e per vizio della motivazione – è infondato, siccome il provvedimento impugnato (cfr. pagg. 8 e segg.) fornisce ampia e dettagliata motivazione delle ragioni per le quali ritiene che il primo giudice abbia fatto corretto uso del suo potere discrezionale di ammettere la prova testimoniale.
Il secondo motivo è inammissibile, siccome tendente ad ottenere una diversa valutazione di una testimonianza (di tal Sp.) assunta nel giudizio.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011