Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28313 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28313 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 20669-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3032

DI PRIMIO ANNA MARIA;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 18/12/2013

DI PRIMO ANNA, controricorso e ricorso incidentale non
depodsitato;
– controricorrente e ricorrente incidentale “Cok
contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega ein attiI

q,

L

– controricorrente al ricorso incidentale tm..4914-

avverso la sentenza n. 987/2007 della CORTE D’APPELLO
di

L’AQUILA,

depositata

il

23/08/2007

R.G.N.

1607/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

legale rappresentante pro tempore,

..

4

Svolgimento del processo
La Corte d’appello deet’Aquila, con sentenza depositata il 23 agosto
2007, confermava parzialmente (escludendo il diritto al
risarcimento del danno) la pronuncia del Tribunale di Chieti con
cui venne dichiarata nulla, per genericità della causale e difetto di
prova delle circostanze in essa indicate, l’apposizione del termine
al contratto di lavoro stipulato tra la società Poste Italiane e Anna

luglio 2002 (motivato da “esigenze tecniche, organizzative e
produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi
di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale
riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o
sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonché
all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17,18 e 23
ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile
2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in
concomitanza di assenze per ferie”), con conseguente declaratoria
dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato dal 24 luglio 2002.
Propone ricorso per cassazione la società Poste, affidato a tre
motivi, poi illustrati con memoria.
La Di Primo è rimasta intimata.
Motivi della decisione
Deve pregiudizialmente osservarsi che il controricorso della Di
Primio, evincibile dal controricorso di Poste avverso il ricorso
incidentale che in esso sarebbe stato proposto, non risulta
depositato (cfr. certificato di Cancelleria del 10.11.08), sicché il
riferito ricorso incidentale sarebbe comunque improcedibile (Cass.
sez.un. n.6420 \ 81).
Nel merito si osserva.

1.-Con il primo motivo la società Poste denuncia la violazione
dell’art. 1 d.lgs. n. 368 \ 01 e dei contratti ed accordi collettivi

,

3

Maria Di Primio, ex art. 1 d.lgs n. 368 del 2001, per il periodo 9-24

nazionali di lavoro, nonché insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
c. p. c.) .
Lamenta che la Corte di merito ritenne generica la causale di
assunzione a termine, senza esaminare gli accordi sindacali del
2001-2002 in essa richiamati, il cui contenuto è chiarito nel
presente ricorso.

Deve infatti rilevarsi che l’apposizione di un termine al contratto di
lavoro, consentita dall’art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia,
in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare

in modo circostanziato e puntuale,

al fine di assicurare la

trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità
delle stesse nel corso del rapporto,

le circostanze che

contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme
alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato
contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere
evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea
della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la
stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore
assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata
ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 27 aprile
2010 n. 10033).
Questa Corte ha tuttavia osservato che tale specificazione può
risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso
“per relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti (ex multis,
Cass. 1° febbraio 2010 n. 2279, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033),
come avvenuto nel caso di specie.
Questa Corte ha in particolare ritenuto (Cass. n. 8286\ 12) che in
tema di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato,
la specificazione delle ragioni giustificatrici ex art. 1 del d.lgs. n.
4

2.-11 motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

368 del 2001 può risultare dall’atto scritto non solo per indicazione
diretta, ma anche “per relationem” ad altri testi, richiamati nel
contratto di lavoro, con la conseguente necessità di cassare la
sentenza impugnata nel caso in cui, senza valutare che il contratto
scritto rinviava ad accordi sindacali su processi di mobilità
aziendale legittimanti le assunzioni a termine quale strumento di
riequilibrio territoriale e funzionale delle risorse umane, abbia
ritenuto generica l’indicazione delle ragioni giustificatrici.
Occorre al riguardo osservare che l’odierna ricorrente non solo ha
chiarito il contenuto degli Accordi sindacali in questione, ma li ha
anche prodotti ex art. 369 c.p.c., sicché la doglianza risulta
ammissibile e fondata, avendo la Corte territoriale omesso
qualsivoglia esame sul punto.
Risultando fondata la prima censura, restano assorbite le altre
(inerenti l’esercizio dei poteri ufficiosi e la distribuzione dell’onere
della prova in ordine al risarcimento del danno), nonché
l’applicabilità al caso di specie dell’art. 32 L. n. 183 \ 10, di cui alla
memoria ex art. 378 c.p.c.
3. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione
alle censure accolte, con rinvio per l’ulteriore esame ad altro
giudice, in dispositivo indicato, che provvederà anche in ordine alle
spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2015
IL CONSIGLIERE est.

IL PRESIDENTE

• Il

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