Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28313 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 04/11/2019), n.28313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30136-2017 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO,

63, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASTIELLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 26359/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da A.F., di nazionalità nigeriana. A sostegno della decisione ha rilevato che il ricorrente non ha saputo indicare circostanze decisive e rilevanti per rendere credibile la sua narrazione. In particolare non è risultato plausibile che la famiglia non sapesse che uno dei figli era membro del culto degli Eye, conosciuto in tutto il mondo per la ferocia con la quale gestisce il traffico della prostituzione femminile; che il ricorrente non si sia interessato alla sepoltura del padre e non ne abbia spiegato le ragioni; che non abbia chiarito se la polizia si era occupata dei gravissimi fatti narrati. Doveva pertanto escludersi la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del rifugio politico nonchè della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Dalle ECOI aggiornate sul paese d’origine del richiedente emerge infine, l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata da escludersi in particolare nell’area di provenienza del cittadino straniero così da escludere anche l’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c). Infine non erano state indicate peculiari ragioni di vulnerabilità o l’inclusione nelle categorie dell’inespellibilità previste nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 commi 1 e 2.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato ad un unico motivo nel quale si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., sia per non avere il Tribunale esaminato l’eccezione di nullità della pronuncia della Commissione territoriale in quanto firmata solo dal Presidente sia in relazione ad altre denunciate violazioni di norme non affrontate nella decisione del Tribunale. Infine viene lamentata l’omessa audizione.

Non si ravvisa l’omessa pronuncia in relazione al merito perchè il Tribunale ha affrontato tutte le domande di protezione proposte e ne ha dato puntuale giustificazione argomentativa. Non si ravvisa l’omessa pronuncia neanche in relazione al vizio processuale, rispetto al quale c’è stato un implicito rigetto derivante dalla sua palese infondatezza. (Cass. 29191 del 2017; 20718 del 2018). La mancanza della sottoscrizione viene dedotta solo ex art. 112 c.p.c. e non come vizio di nullità dell’atto. Essa pertanto non può essere scrutinata. Peraltro non è neanche dedotto che il presidente non fosse anche l’estensore del provvedimento amministrativo con conseguente genericità (anche a voler ritenere prospettata la violazione di legge) della censura stessa.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non si deve procedere alla statuizione sulle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 4 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA