Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28312 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ANAD SAS, (OMISSIS), in persona del socio accomandatario p.t.,

sig.ra I.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato MANTOVANI BRUNO,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONE SCARL, (OMISSIS), in persona del dott.

S.M.G., Vice Presidente, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio

dell’avvocato ZARDO FULVIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MEO

GIUSEPPE giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3547/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/01/2006; R.G.N. 3059/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato BRUNO MANTOVANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per l’accoglimento 1-2 motivo rigetto

3 motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La conduttrice soc. ANAD (esercente laboratorio di analisi cliniche e centro anti diabetico) citò in giudizio la locatrice Soc. Cattolica di Ass.ne perchè fosse condannata a pagarle le somme a titolo di indennità d’avviamento, di spese per esecuzione di opere di adeguamento e per IVA pagata sugli oneri condominiali accessori.

Il Tribunale di Napoli accolse la sola domanda relativa all’IVA sugli oneri accessori come risultanti dal rendiconto dell’anno 1999.

La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli con la sentenza che ora la ANAD impugna attraverso tre motivi. Resiste con controricorso la Soc. Cattolica di Ass.ne.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo censura la sentenza per violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 34 e 35 laddove ha ritenuto che la società conduttrice non rientra tra i conduttori aventi diritto all’indennità di avviamento commerciale, siccome esplicante un’attività incentrata esclusivamente su ricerche di carattere medico (analisi cliniche e centro antidiabetico) e, dunque, di natura professionale. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di spiegare che anche il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell’ambito di un’attività organizzata in forma d’impresa, in quanto svolga una distinta e assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo – il quale cessa di essere meramente strumentale – e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d’opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all’attività tecnica ai fini della produzione del servizio.

Tale esercizio in forma di impresa è configurabile nel caso del laboratorio di analisi cliniche, che si connota solitamente come struttura organizzativa di dimensioni più o meno rilevanti, dove il professionista titolare si avvale stabilmente di una pluralità di collaboratori e di dotazioni tecniche di guisa che l’attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo (Cass. nn. 13677/04, 8989/08).

La sentenza deve essere, dunque, cassata sul punto ed il giudice del rinvio si adeguerà all’enunciato principio, al fine di accertare il diritto del conduttore a conseguire l’indennità di cui alla L. n. 392 del 1978, artt. 34 e 35.

Il secondo motivo concerne il punto della sentenza in cui è stato escluso il diritto della conduttrice ad ottenere il rimborso delle spese per l’adeguamento dell’impianto elettrico. Il giudice ha giustificato il rigetto della domanda facendo riferimento al principio affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, nei casi in cui si ravvisi la necessità o l’opportunità di effettuare riparazioni all’immobile locato, il conduttore non ha diritto al risarcimento del danno per eventuali danni collegati alla mancata esecuzione delle riparazioni, ma può, in caso di rifiuto oppostogli dal locatore, esperire solo una particolare procedura incentrata su una autorizzazione da chiedere al magistrato o, al limite, può chiedere la risoluzione del contratto.

A tal riguardo la ricorrente censura la violazione degli artt. 1575, 1576 e 1577 c.c., nonchè della L. n. 253 del 1950, art. 41. Il motivo è fondato.

In primo luogo, deve osservarsi che è del tutto improprio il riferimento al risarcimento del danno collegato alla mancata esecuzione delle riparazioni, in quanto, nella specie, risulta che la pretesa della società conduttrice consiste nel rimborso delle spese sostenute per effettuare interventi che – si sostiene – avrebbe dovuto effettuare la locatrìce. In secondo luogo (e principalmente) va, poi, rilevato che il principio al quale fa riferimento la sentenza è fissato per i contratti di locazione soggetti a proroga, in corso alla data di entrata in vigore della L. n. 392 del 1978 (per i quali, appunto, si applica la disciplina della L. n. 253 del 1950, art. 41 che esclude il diritto del conduttore a ripetere dal locatore le somme spese per le riparazioni effettuate senza la preventiva autorizzazione del pretore). Nella specie, invece, si controverte intorno a contratti di locazione stipulati nel vigore della legge dell’equo canone, per i quali, dunque, si applica la disciplina di cui all’art. 1575 c.c. e segg..

Anche sul punto la sentenza deve essere, pertanto, cassata ed il giudice del rinvio riesaminerà la domanda in base a quanto sopra affermato.

Inammissibile è il terzo motivo, che prospetta questioni di fatto relative all’impossibilità per la conduttrice di dimostrare il diritto al rimborso dell’IVA (anche con riferimento ad annualità diverse rispetto a quella per cui il rimborso è stato riconosciuto) e sostiene l’obbligo del giudice di emettere l’ordinanza di esibizione dei rendiconti.

In conclusione, accolti i primi due motivi e dichiarato inammissibile il terzo, la sentenza deve essere cassata con rinvio con riferimento ai motivi accolti.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche perchè provveda in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA