Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28312 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 28312 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA
sul ricorso 3369-2010 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
2991

avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN
SERGIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

LO FARO ANTONINO C.F. LFRNNN44P021139M, elettivamente

Data pubblicazione: 18/12/2013

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20,
presso UFFICIO LEGALE CENTRALE DEL PATRONATO ACLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato FAGGIANI GUIDO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

di GENOVA, depositata il 05/11/2009 R.G.N. 1049/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;
udito l’Avvocato FAGGIANI GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

avverso la sentenza n. 652/2009 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Con sentenza del 9/10 — 5/11/2009 la Corte d’appello di Genova ha rigettato
l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del
Tribunale di Savona che l’aveva condannato a rivalutare a Lo Faro Antonino
l’anzianità contributiva ai sensi dell’art. 3, comma 133, della legge n. 350 del 2003

l’applicazione del coefficiente 1,5 in relazione al periodo lavorativo svolto da
quest’ultimo all’interno dello stabilimento ACNA di Cengio, quale dipendente di
società che avevano stipulato con la medesima ACNA s.p.a contratti d’appalto per
mansioni di varia tipologia.
Nel respingere l’impugnazione dell’Inps i giudici d’appello hanno spiegato che la
“ratio legis” perseguita attraverso la norma di cui all’art. 3, comma 133, della legge

n. 350/2003 era stata quella di beneficiare tutti quei lavoratori che avevano
operato in vario modo e misura in un ambiente come quello dell’ACNA di Cengio
ove era presente il rischio chimico derivante dalla presenza di cloro, nitro ed
ammine.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps che affida l’impugnazione
a due motivi.
Resiste con controricorso Lo Faro Antonino.
L’Inps deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 3,
comma 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’istituto ricorrente censura
l’impugnata sentenza in ordine alla decisione dei giudici d’appello di annoverare
nella platea dei destinatari del beneficio previdenziale di cui alla predetta norma,
non solo i lavoratori dipendenti della ex ACNA s.p.a. adibiti allo stabilimento di
Cengio, ma anche quei lavoratori che avevano frequentato tale stabilimento in
quanto dipendenti di imprese stipulanti contratti di appalto con la ACNA per lo
svolgimento di servizi di varia natura.

Ail,

e dell’art.13, commi settimo ed ottavo, della legge n. 257 del 1992, mediante

Ritiene l’Inps che la norma in esame sia da intendere, nella sua interpretazione
letterale, come riferita ai soli lavoratori dipendenti della nominata società, cioè
dell’ACNA, quale impresa i cui dipendenti erano soggetti al rischio morbigeno
prodotto dal cloro, dal nitro e dall’ammine, tanto più che ove il legislatore avesse

attività professionale nella realtà industriale di tale impresa avrebbe adoperato la
disposizione riferendola a coloro che avevano lavorato nello stabilimento di
Cengio. Aggiunge la difesa dell’ente che solo per l’esposizione all’amianto, di cui
all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, il legislatore ha inteso
prescindere da ogni considerazione in ordine alla soggettività della realtà
produttiva nella quale essa è avvenuta ai fini del riconoscimento del beneficio
previdenziale della rivalutazione del periodo contributivo.
Il ricorrente conclude affermando che la natura eccezionale del beneficio
pensionistico in esame, comportante un aumento figurativo dell’anzianità
contributiva indipendentemente dagli anni di esposizione ai summenzionati agenti
chimici dannosi, dovrebbe indurre l’interprete ad una esegesi rigorosa della norma
di cui trattasi in relazione all’esatta individuazione dei destinatari del predetto
beneficio.
Il motivo è infondato.
Invero, la disposizione di cui all’art. 3, comma 133, della legge n. 350 del 24
dicembre 2003 stabilisce quanto segue: ” I benefici previdenziali di cui all’articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono
estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello
stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a
decorrere dal 2004.”
Orbene, questa Corte ha avuto già modo di occuparsi della questione in esame
(Cass. Sez. 6 — Lavoro, Ordinanza n. 10773 del 27/6/2012), precisando che “il
beneficio previdenziale riconosciuto dall’art. 3, comma 133, della legge n. 350 del

2

mfr

voluto estendere la tutela ad ogni lavoratore che avesse a qualsiasi titolo svolto

2003 ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello
stabilimento ex Acna di Cengio spetta anche a coloro che, senza essere
dipendenti di Acna, hanno lavorato in quel luogo, comandati da imprese esterne,
giacché la legge si riferisce ai “lavoratori”, non ai dipendenti, e allo “stabilimento”

indistintamente coloro che sono stati esposti al rischio morbigeno, accelerando,
nei confronti di tutti, la maturazione dei requisiti di pensionamento.”
Osserva, questo collegio che non vi è motivo di discostarsi da tale orientamento
posto che la rivalutazione contributiva in esame è stata ricollegata dal legislatore
ad un rischio di esposizione, quale quello derivante dai suddetti agenti chimici,
particolarmente grave, tanto che il beneficio in questione non è stato sottoposto,
come quello concernente l’amianto, né alla ricorrenza di un periodo minimo di
esposizione alle sostanze nocive, né al superamento di una determinata soglia di
tale esposizione, per cui non vi è ragione alcuna per ritenere esclusi dal
conseguimento del diritto alla predetta rivalutazione contributiva coloro che
avevano lavorato nello stabilimento di Cengio in qualità di dipendenti di imprese
esterne, dal momento che anch’essi erano stati sottoposti al medesimo rischio.
2. Col secondo motivo, dedotto per violazione dell’art. 13 della legge 27 marzo
1992 n. 257 e dell’art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, il
ricorrente si duole del fatto che la rivalutazione contributiva ai fini pensionistici è
stata riconosciuta a Lo Faro Antonino anche in relazione ai periodi in cui il
medesimo aveva operato all’interno dello stabilimento ACNA in qualità di
lavoratore autonomo.
Tale motivo è inammissibile, in quanto attraverso lo stesso è sottoposta all’esame
di questo collegio una questione nuova che non emerge dalla lettura
dell’impugnata sentenza e che presuppone, inoltre, un accertamento di fatto che
non risulta essere stato posto al vaglio dei giudici di merito.
Pertanto, il ricorso va rigettato.

Acna, non alla società Acna, in conformità, del resto, alla “ratio” di agevolare

La novità della questione trattata ed il formarsi di recente del suddetto
orientamento giurisprudenziale inducono la Corte a ritenere compensate tra le
parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Così deciso in Roma il 23 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

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