Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28312 del 07/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 07/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 07/11/2018), n.28312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3842/2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO FANIZZI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale. della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CRIDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3140/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 17.2.2016, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da C.G. avverso la cartella esattoriale con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di somme per contributi omessi in danno di lavoratori agricoli suoi dipendenti;

che avverso tale pronuncia C.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura;

che l’IN PS, anche quale procuratorè di s.p.a., ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 113 e 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che gravasse a suo carico un onere di contestazione specifica delle pretese creditorie dell’INPS;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 e D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, per non avere la Corte territoriale rilevato che, nel caso di specie, mancavano in atti le denunce mensili dei lavoratori agricoli e non era pertanto possibile procedere all’accertamento degli elementi oggettivi dell’imponibile contributivo;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 2724,2725,2727 e 2729 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto, pur in assenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che dal tenore della cartella opposta (e segnatamente dall’assenza in essa di ogni riferimento a pregressi accertamenti compiuti dall’ente previdenziale) dovesse necessariamente evincersi che la fonte dell’obbligazione contributiva fosse costituita dalle denunce trimestrali del datore di lavoro;

che, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia omesso esame circa fatti decisivi e apparenza della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che il credito potesse ritenersi identificato nonostante che in specie non si evincesse dalla cartella quali fossero i lavoratori per i quali era stata omesso il pagamento, quale Cosse la loro retribuzione e quale fosse il periodo in relazione al quale era stato omesso il pagamento;

che, con il quinto motivo, il ricorrente si duole di omesso esame circa fatti decisivi per avere la Corte di merito ritenuto che le denunce trimestrali fossero state allegate dall’INPS, laddove nella specie soltanto con l’atto di appello l’Istituto aveva chiesto ordinarsene l’esibizione in giudizio;

che, con il sesto motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 437 c.p.c., per non avere la Corte territoriale dato corso alle prove documentali richieste in appello dall’INPS;

che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intimata connessione delle censure svolte, e sono, a parere del Collegio, infondati;

che, anzitutto, reputa il Collegio di dover dare continuità al principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi, l’onere della prova gravante a carico dell’INPS, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione di specifiche ragioni di contestazione della pretesa, atteso che, diversamente opinando, l’atto introduttivo assumerebbe natura puramente esplorativa, laddove l’onere di specifica allegazione a carico dell’opponente, che delimita il thema decidendum, trova giustificazione nella preventiva notifica di un atto formale del creditore esplicativo della pretesa e delle sue ragioni (Cass. n. 27274 del 2018);

che, nel caso di specie, la Corte ha condotto un’indagine in fatto in ordine sia al contenuto dell’atto introduttivo del giudizio che con riguardo al contenuto della cartella, evidenziando come, dal complessivo tenore di entrambi, potesse ritenersi acquisito tanto che l’odierno ricorrente aveva svolto, nel periodo di riferimento della cartella, attività di imprenditore agricolo, avvalendosi di manodopera stagionale, citiamo che i crediti fatti valere dall’istituto traevano origine dalle denunce trimestrali della manodopera stagionale, per come allegato dall’Istituto nella memoria di costituzione in primo grado (cfr. sentenza impugnata, pagg. 2 e 4);

che spetta in via esclusiva al giudice di merito la valutazione circa l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, risolvendosi tale valutazione in un apprezzamento di fatto che può essere sottoposto al sindacato di legittimità solo nei ristretti limiti del vizio di omesso esame circa fatti decisivi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 101 del 2015 in rel. a Cass. S.U. n. 8053 del 2014);

che nella specie parte ricorrente non ha dedotto alcun fatto decisivo idoneo a sovvertire l’accertamento presuntivo condotto dai giudici di merito, limitandosi inammissibilmente a contestare che le circostanze valorizzate ai fini del decidere non avessero i caratteri della gravità, precisione e concordanza;

che la questione dell’imputazione soggettiva dei contributi ai singoli lavoratori da parte dell’INPS non rileva nel rapporto contributivo con il datore di lavoro, il quale – una volta individuato il numero dei lavoratori impiegati e la base imponibile dell’obbligazione contributiva per i periodi di utilizzazione – non ha titolo ed interesse a lamentare la mancata identificazione nominativa dei beneficiari di contributi che è comunque obbligato a versare nella misura discendente dalla legge (Cass. n. 19098 del 2017);

che nessun titolo ha una parte a dolersi della mancata ammissione di prove richieste dalla controparte;

che il ricorso va pertanto rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a eludo dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2018

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