Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28311 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 7, presso lo studio dell’avvocato

REANDA CECILIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FUSI STEFANO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.L.V.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. G. BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI

ORNELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SCRIPELLITI NINO giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 353/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/02/2006; R.G.N. 702/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ORNELLA MANFREDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello proposto dal G. contro la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze aveva respinto l’opposizione da lui proposta avverso la convalida dello sfratto per morosità intimatogli dalla locatrice G.L.V.. Il ricorso è svolto in sei motivi. Risponde con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Infondato è il primo motivo nel quale si sostiene la nullità dell’intimazione per essere stata rivolta nei confronti di Go.Mi. e non nei confronti di G.M. (effettivo nome dell’intimato). La censura si risolve in una questione di fatto, avendo il giudice accertato e congruamente argomentato che una serie di elementi (che qui non occorre neppure ripetere) escludono ogni dubbio sul destinatario e sulla corretta instaurazione del procedimento.

Medesima considerazione deve essere rivolta ai motivi secondo e terzo, che insistono sulla nullità della notifica e degli atti successivi per incertezza assoluta sulla persona alla quale è stata rivolta.

Il motivi quarto, quinto e sesto (relativi all’ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione siccome successiva all’esecuzione stessa) restano assorbiti.

Il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA