Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28311 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. II, 11/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 11/12/2020), n.28311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18940/2016 R.G. proposto da:

B.S., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Michele Beni,

ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Denza, n. 50/A,

presso lo studio dell’avvocato Nicola Laurenti.

– ricorrente –

contro

P.A., c.f. (OMISSIS), P.G., c.f. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in Roma, alla via F. Corridoni, n. 19,

presso lo studio dell’avvocato Giandomenico De Francesco, che

disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Giancarlo Tonetto, li

rappresenta e difende in virtù di procure speciali in calce al

controricorso.

– controricorrenti –

e

BR.AL.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1215/2016 della Corte d’Appello di Venezia;

udita la relazione nella camera di consiglio del 16 settembre 2020

del Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto in data 21.3.2011 P.A. e G. citavano a comparire dinanzi al Tribunale di Treviso B.S. e Br.Al..

Premettevano che il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 609/2007, confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, aveva trasferito ad essi attori, ai sensi dell’art. 2932 c.c., l’immobile promesso in vendita a Pe.Ge., loro genitore, con preliminare del 6.11.1970 da F.L..

Premettevano che il Tribunale di Treviso aveva pronunciato Decreto Ingiuntivo n. 367 del 1998, in danno di F.L., suocero del convenuto B.S., ricorrente in via monitoria, per un credito di Lire 100.000.000, da quest’ultimo asseritamente vantato in virtù di venti cambiali non protestate.

Premettevano che sulla scorta di tale ingiunzione era stata iscritta ipoteca sull’immobile oggetto della domanda ex art. 2932 c.c., da essi esperita.

Premettevano che il Decreto Ingiuntivo n. 367 del 1998, era stato ad essi notificato, unitamente all’atto di precetto, in data 23.2.2011.

Indi esponevano che, tra l’altro, la mancata proposizione di opposizione avverso l’ingiunzione, il mancato avvio dell’azione esecutiva in danno dell’ingiunto ed i tempi di iscrizione dell’ipoteca inducevano a ritenere che l’ingiunzione n. 367/1998 fosse frutto della collusione tra B.S. e F.L. finalizzata a vanificare l’acquisto immobiliare da essi attori operato ai sensi dell’art. 2932 c.c..

Chiedevano dichiararsi ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 367 del 1998.

2. Si costituiva B.S..

Tra l’altro, eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione ex art. 404 c.p.c., comma 2, siccome proposta tardivamente, decorso il termine di trenta giorni dalla scoperta della collusione.

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

3. Rimaneva contumace Br.Al..

4. All’esito dell’istruzione probatoria con sentenza n. 2247/2013 l’adito tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione, in quanto proposta allorchè era da tempo decorso il termine di trenta giorni.

5. Proponevano appello P.A. e P.G..

Resisteva B.S..

Non si costituiva Br.Al..

6. Con sentenza n. 1215/2016 la Corte d’Appello di Venezia accoglieva il gravame e, per l’effetto, in accoglimento dell’opposizione esperita in prime cure dagli appellanti, dichiarava nei loro confronti l’inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 367 del 1998; condannava l’appellato costituito alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che P.A. e G. avevano acquisito piena ed effettiva consapevolezza della collusione in loro danno unicamente in occasione della notifica, il 23.2.2011, del precetto fondato sull’ingiunzione di pagamento n. 367/1998, sicchè l’opposizione doveva reputarsi tempestiva, siccome esperita nei trenta giorni successivi, appunto, alla notifica del precetto.

Evidenziava nel merito – la corte – che sussistevano plurimi, gravi e concordanti indizi della collusione tra B.S. ed il suocero, F.L., volta a vanificare il trasferimento ex art. 2932 c.c., dell’immobile promesso in vendita al dante causa di P.A. e G..

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso B.S.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni ulteriore statuizione.

P.A. e P.G. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Br.Al. non ha svolto difese.

8. Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti.

9. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 325,326 c.p.c., art. 404 c.p.c., comma 2, artt. 405, e 656 c.p.c., in relazione all’art. 2712 c.c. e artt. 115,116 e 215 c.p.c..

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte d’appello, P.A. e G. già negli anni 2007/2008 avevano avuto compiuta e concreta conoscenza del Decreto Ingiuntivo n. 367 del 1998, così da poterlo ascrivere eziologicamente ai presunti artifici e raggiri posti in essere, di concerto, da F.L. e B.S..

Deduce in particolare che depone in tal senso il verbale di causa del 24.12.2008, ove P.A. e G. ebbero a riservarsi separata azione avverso l’emissione del Decreto Ingiuntivo n. 367 del 1998, qualificato espressamente in guisa di “espediente processuale” cui B.S. e F.L., d’intesa, avevano dato corso onde vanificare le avverse pretese.

Deduce al contempo che sin dal 2004 P.A. e G. erano consapevoli che B.S. fosse il genero di F.L..

Deduce d’altra parte che del tutto contraddittoriamente la corte di merito ha assunto che l’interesse alla proposizione dell’opposizione revocatoria è insorto per P.A. e G. unicamente all’esito della sentenza di questa Corte del 19.6.2014, con la quale ebbe a radicarsi l’acquisto ex art. 2932 c.c.; che invero, in tal guisa, P.A. e G. non avrebbero avuto alcun interesse a proporre l’opposizione revocatoria antecedentemente, cioè nel termine di trenta giorni dal 23.2.2011, di della notifica del precetto.

10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1415,2697 e 2729 c.c., in relazione agli artt. 115,116 e 215 c.p.c..

Deduce che la corte distrettuale ha omesso l’esame di risultanze probatorie contrastanti con le presunzioni semplici poste a fondamento della decisione adottata.

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte territoriale, nella primavera del 2005 egli ricorrente notificò atto di precetto ed atto di pignoramento immobiliare ad Br.Al., coniuge di F.L., così intraprendendo azione esecutiva ai suoi danni.

Deduce che la richiesta del decreto ingiuntivo si era imposta, onde conseguire il titolo per iscrivere ipoteca giudiziale, sicchè del tutto irrilevante è la circostanza per cui le cambiali non fossero state protestate.

Deduce che non era suo onere dimostrare la natura simulata del mutuo ed, in ogni caso, che il versamento della somma mutuata rinviene riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi F.F. e F.L..

11. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 97 c.c., in relazione al D.M. n. 55 del 2014.

Deduce che la Corte di Venezia lo ha erroneamente condannato in via esclusiva anzichè in via solidale con l’appellata Br.Al. alle spese di lite; che a nulla rileva che Br.Al. fosse rimasta contumace.

12. Il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto.

13. Va evidentemente premesso l’insegnamento di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui il termine perentorio di trenta giorni, accordato al creditore per l’opposizione contro la sentenza che sia intervenuta fra il debitore ed un terzo e sia effetto di dolo o collusione in suo danno (art. 404 c.p.c., comma 2), decorre dalla scoperta di detto dolo o collusione (art. 326 c.p.c.), scoperta che deve peraltro essere effettiva e completa, e che, ove avvenga per gradi, può dirsi completata solo quando il creditore abbia acquisito la ragionevole certezza – non essendo sufficiente il mero sospetto – del fatto che detto dolo e/o collusione vi sono stati ed hanno ingannato il giudice, determinando statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto (cfr. Cass. 27.2.2004, n. 4008; Cass. 16.2.2016, n. 2989).

14. Su tale scorta si rimarca che la corte distrettuale ha in sostanza postulato che P.A. e P.G. hanno acquisito per gradi, progressivamente, conoscenza compiuta e reale della collusione ai loro danni.

Tant’è che, per un verso, la corte di merito ha esplicitato che a nulla rileva la conoscenza pregressa da parte dei P. dell’ingiunzione, “rimasta (…) quiescente per tutto il tempo in cui essi ancora non erano divenuti proprietari dell’immobile promesso al loro padre” (così sentenza d’appello, pag. 16).

Tant’è che, per altro verso, la corte di merito ha puntualizzato che doveva reputarsi irrilevante che i P. “nella causa da loro promossa nel 2008 si fossero riservati apposita azione sul rilievo che l’ipoteca iscritta sui beni di loro interesse costituisse mero espediente processuale per vanificare il loro acquisto, ancora sub judice” (così sentenza d’appello, pag. 13).

Tant’è che, per altro verso ancora, la corte di merito ha esplicitato che la collusione posta in essere in pregiudizio dei P. si è appieno manifestata allorquando B.S. ha ai P. notificato il precetto, così palesando il proposito di voler agire nei loro confronti, ad ogni effetto, in forza dell’ingiunzione di pagamento n. 367/1998 (cfr. sentenza d’appello, pag. 16). In tale occasione dunque, ha reputato la corte di merito, P.A. e G. ebbero ad acquisire la ragionevole certezza della collusione in loro danno.

15. Negli esposti termini l’iter motivazionale alla cui stregua la corte territoriale ha dato conto della tempestività dell’esperita opposizione ex art. 404 c.p.c., comma 2, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

16. Si tenga presente che è nel solco e nel segno della postulata graduale, progressiva acquisizione, da parte di P.A. e G., della piena ed effettiva consapevolezza della collusione ai loro danni che va “letto” il rilievo della corte veneziana secondo cui, fino alla sentenza di questa Corte di legittimità del 19.6.2014, la proprietà dell’immobile ipotecato – attesa la natura costitutiva della pronuncia ex art. 2932 c.c. – spettava agli eredi del promittente venditore, F.L., sicchè, antecedentemente alla sentenza di questa Corte, P.A. e G. non avrebbero avuto interesse a proporre l’opposizione revocatoria, siccome le vicende attinenti all’ipoteca riguardavano unicamente gli eredi del promittente venditore e B.S. (cfr. sentenza d’appello, pagg. 13 – 14).

Conseguentemente il surriferito rilievo per nulla osta alla possibilità che, pur antecedentemente al perfezionamento del “costitutivo” acquisto ex art. 2932 c.c., P.A. e G. maturassero, in coincidenza appunto della notifica del precetto, piena, compiuta e certa cognizione della collusione perpetrata in loro pregiudizio.

17. A nulla vale d’altra parte che il ricorrente deduca che P.A. e G. già in epoca antecedente alla notifica del precetto avevano acquisito compiuta e concreta consapevolezza della presunta collusione in loro danno.

Segnatamente, da un canto, alla stregua della loro partecipazione, sin dal 2007, all’esecuzione immobiliare promossa dal medesimo B. in danno di Br.Al., coniuge di F.L., e propriamente alla stregua della loro partecipazione ai sopralluoghi effettuati dal consulente incaricato per la stima degli immobili.

Segnatamente, d’altro canto, alla stregua del ricorso ex art. 619 c.p.c., del 18.2.2008 – correlato all’espropriazione immobiliare intrapresa dal B. in danno della Br. – con il quale gli opponenti ex art. 404 c.c., comma 2, ebbero a sostenere la tesi della collusione tra il B. ed il F..

E’ sufficiente porre in risalto che l’asserito mancato esame delle argomentazioni difensive svolte neppure è riconducibile al paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718).

18. Il secondo motivo di ricorso parimenti è infondato e va respinto.

19. Si premette che il secondo motivo si qualifica in via esclusiva in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero con il secondo mezzo il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio “di fatto”, di carattere presuntivo, in virtù del quale la Corte di Venezia ha riscontrato la collusione tra F.L. e suo genero, B.S., ai danni di P.A. e G., eredi dell’originario promissario acquirente, Pe.Ge..

Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Ed, in pari tempo, si reputa, in tema di prova presuntiva, che è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. (ord.) 17.1.2019, n. 1234).

Su tale scorta gli asseriti vizi motivazionali sono da vagliare, oltre che nel solco della (novella) formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

20. Ebbene, in quest’ottica, si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia” motivazionale destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata – tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte d’appello ha ancorato il suo dictum.

Con riferimento all'”anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la Corte di Venezia ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, id est le ragioni cui ha ancorato il riscontro della collusione.

In particolare la corte distrettuale ha specificato che concorreva a dar ragione della collusione la natura fittizia del prestito di Lire 100.000.000, desumibile, a sua volta, dalla circostanza per cui B.S., semplice operaio, di certo non avrebbe avuto la disponibilità di una così cospicua somma da concedere a mutuo, dalla circostanza per cui non vi era prova dell’avvenuto versamento dell’anzidetta somma, dalla circostanza per cui la somma asseritamente mutuata giammai era stata chiesta in restituzione, siccome comprovava il mancato protesto dei titoli, dalla circostanza per cui il presunto credito, nonostante l’esistenza di un’ingiunzione esecutiva, siccome giammai opposta, non era stato azionato per ben tre lustri nei confronti del presunto debitore ed era stato invece azionato nei confronti degli eredi dell’acquirente.

Per altro verso, la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto storico – la collusione – dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa.

21. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della Corte di Venezia risulta, pur in parte qua, in toto ineccepibile, congruo ed esaustivo.

22. All’uopo si rimarca ulteriormente quanto segue.

23. Il ricorrente in fondo si duole per l’asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie, delle prove documentali, delle dichiarazioni testimoniali.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

24. In ogni caso, già nel vigore dell’abrogato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, questa Corte spiegava che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

25. In tema di prova per presunzioni spetta al giudice di merito non solo vagliare l’opportunità del ricorso alle presunzioni, ma pur individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento “di fatto” che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio – il che assolutamente non è nel caso di cui al presente ricorso – restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847).

26. Il terzo motivo di ricorso è viceversa fondato e meritevole di accoglimento.

27. Sussiste la denunciata falsa applicazione.

Ossia ha indiscutibilmente errato la corte di merito a condannare alle spese del doppio grado unicamente B.S. e non anche, in solido con costui, Br.Al., appieno soccombente al pari del B..

Ben vero a nulla rileva che Br.Al. e in prime e in seconde cure sia rimasta contumace (cfr. Cass. (ord.) 29.5.2018, n. 13498, secondo cui, poichè, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale).

Ben vero B.S. ha pieno interesse a denunciare la surriferita falsa applicazione di legge, giacchè ai sensi dell’art. 1298 c.c., nei rapporti interni l’obbligazione solidale si divide tra i diversi debitori.

28. In accoglimento e nei limiti del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 1215/2016 della Corte d’Appello di Venezia va cassata.

Nulla osta, giacchè non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, a che la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p. e per quanto postulato dall’accoglimento del terzo motivo, sia decisa nel merito e quindi a che B.S. e Br.Al. siano condannati in solido tra loro a rimborsare ad P.A. e a P.G. le spese del giudizio di primo grado e le spese del giudizio di secondo grado.

La liquidazione segue come da dispositivo.

29. Il ricorso per cassazione è stato in parte accolto; si giustifica dunque, limitatamente al rapporto tra B.S., da un lato, ed P.A. e G., dall’altro, in ragione della reciproca soccombenza (cfr. Cass. (ord.) 23.9.2013, n. 21684), l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta nei confronti di Br.Al., rimasta intimata.

30. In dipendenza del parziale accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il primo motivo di ricorso ed il secondo motivo di ricorso;

accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accolto motivo la sentenza n. 1215/2016 della Corte d’Appello di Venezia e, decidendo nel merito;

condanna in solido B.S. e Br.Al. a rimborsare ad P.A. e a P.G. le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano nel complesso in Euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

condanna in solido B.S. e Br.Al. a rimborsare ad P.A. e a P.G. le spese del giudizio di appello, che si liquidano nel complesso in Euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;

compensa integralmente, limitatamente al rapporto tra B.S., da un lato, ed P.A. e G., dall’altro, le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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