Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28310 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5649-2007 proposto da:

CALL CENTER ITALIA SRL (già Borsa Immobiliare Internet Network, già

Borsa Immobiliare) (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante p.t. sig.ra D.P.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAVRIGLIA 10, presso lo studio dell’avvocato

BRIENZA LUCA, rappresentata e difesa dagli avvocati GAMBINO CONCETTA,

PERONGINI SERGIO giusta delega in atti;

– ricoprente –

contro

COOP MEDICI INSIEME A RL, (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante, dott. M.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio

dell’avvocato IOVANE CLAUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

LANDI ALFONSO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MO.AN., L.F., C.L. 0 C.

L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 803/2006 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 09/11/2006; R.G.N. 67/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato NICOLA PENNELLA per delega;

udito l’Avvocato ALFONSO LANDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cooperativa Medici Insieme propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno – sezione distaccata di Eboli, depositata il 20 novembre 2003, con la quale era stata accolta la domanda proposta nei confronti della stessa Cooperativa, quale subconduttrice, da parte della società Borsa Immobiliare s.r.l., quale sublocatrice, e, per l’effetto, era stato dichiarato valido ed efficace il contratto di sublocazione intercorso tra le parti ed era stata condannata la Cooperativa al pagamento in favore della società ricorrente di tutti i canoni mensili scaduti fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre accessori; con la stessa sentenza era stata rigettata la domanda riconvenzionale della Cooperativa di declaratoria di risoluzione del contratto e di condanna della controparte al risarcimento dei danni ed alla restituzione dei canoni corrisposti, per impossibilità di utilizzare il bene secondo l’uso pattuito a seguito della sentenza del TAR Campania di annullamento della concessione edilizia relativa al cambio di destinazione d’uso.

Avverso la stessa sentenza propose appello incidentale la (v società Borsa Immobiliare.net Internet Network (già Borsa Immobiliare s.r.l.), sostenendo che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna solidale nei confronti dei singoli medici ed aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, mentre essa ricorrente vi aveva rinunciato, sicchè le spese non avrebbero dovuto essere compensate; chiese inoltre il riconoscimento degli aumenti ISTAT relativamente ai canoni oggetto di condanna in suo favore.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 9 novembre 2006, ha accolto l’appello principale ed ha dichiarato risolto il contratto di sublocazione per inadempimento della società sublocatrice; ha, peraltro, condannato l’appellante principale ed, in accoglimento dell’appello incidentale, anche i medici L., Mo. e C. (che avevano personalmente sottoscritto il contratto) al pagamento in favore della società appellata dei canoni relativi ai mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2000, oltre accessori; sempre in accoglimento dell’appello incidentale, ha dichiarato abbandonata la domanda di risarcimento danni avanzata dalla sublocatrice in primo grado; ha confermato nel resto la sentenza impugnata; ha quindi interamente compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello la s.r.l. Call Center Italia (già Borsa Immobiliare Internet Network, già Borsa Immobiliare) propone ricorso per cassazione a mezzo di due articolati motivo. Si difende la Cooperativa a r.l. “Medici Insieme” con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Il ricorso per cassazione in esame è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (9 novembre 2006).

1.- Il primo motivo del ricorso, con il quale si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1578, 1575, 1453, 1218 e 1176 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile per difettosa formulazione del quesito di diritto.

Infatti, il quesito è formulato in termini tali (l’art. 1575 c.c. e il successivo art. 1578 non individuano tra le obbligazioni principali del locatore quella di garantire una specifica destinazione urbanistica dell’immobile oggetto del contratto; tale garanzia può costituire uno specifico obbligo del locatore solo nell’ipotesi in cui lo stesso abbia costituito oggetto di una specifica pattuizione) da esprimere un concetto talmente ovvio, ma anche generico, che non vi coglie la questione di diritto sottoposta all’esame della Corte; esso fa riferimento alla disciplina regolatrice del contratto di locazione, senza fare alcun cenno al caso di specie, in particolare con riguardo al contenuto del contratto stipulato tra le parti ed alla situazione di fatto e di diritto del bene che era oggetto.

Conclusivamente, il quesito di diritto non consente a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dalla ricorrente con riferimento alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita alcuna valida sintesi logico- giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020 del 30 ottobre 2008).

2.- Analoga conclusione va presa con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui è denunciata violazione degli artt. 1363, 1453, 1218 e 1176 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, concluso col seguente quesito di diritto: L’art. 1362 c.c. impone al giudice di interpretare il contratto, valutando prima di qualsiasi altra cosa il significato letterale delle parole utilizzate nel regolamento negoziale e, quindi, nella valutazione di un eventuale inadempimento agli obblighi contrattuali dovrebbe fare riferimento oltre che alle norme del c.c. anche al contenuto meramente letterale del contratto.

3.- Quanto al vizio di motivazione, denunciato, con riferimento alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella seconda parte di entrambi i motivi di ricorso, manca il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09). Vanno perciò reputate inammissibili anche le censure di difetto di motivazione per omissione o insufficiente o carente, illogica e contraddittoria su punto decisivo, prospettato dalle parti. 4.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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