Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28310 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28310 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 4160-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta, legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BARBERINI 36 presso la DELEGAZIONE ROMANA,
rappresentata e difesa dagli avvocati ADRIANA SHIROKA,

MA

G-RIMALDI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente nonchè contro

2552

Data pubblicazione: 18/12/2013

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT, DE SIMONE
GIOVANNA;

– intimate avverso la sentenza n. 641/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’Avvocato ADRIANA GRIMALDI difensore della
controricorrente che si riporta agli scritti e deposita n. 3 cartoline A/R.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO che
aderisce alla relazione.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Trani, Giovanna
De Simone, quale erede di Vincenzo Paolo Liberti chiedeva, nei
confronti del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della
Azienda Sanitaria Locale BAT, il riconoscimento del proprio diritto a
percepire l’indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 relativamente ad
una patologia da virus HCV, asseritamente derivata al de cuius da
emotrasfusione. Il Tribunale accoglieva la domanda e, ritenuta la
sussistenza di un nesso causale tra la trasfusione e la positività al virus,
riconosceva il diritto invocato nei confronti della sola Regione Puglia.
La Corte di appello di Bari, decidendo sul gravame proposto dalla
Regione Puglia, nel contradditorio con il Ministero e con Giovanna De
Simone, quale erede di Vincenzo Paolo Liberti, riformava la decisione
di primo grado ritenendo sussistente la legittimazione passiva del
Ministero, indipendentemente dal momento di presentazione della
domanda amministrativa.
Ric. 2012 n. 04160 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

del 4/02/2010, depositata il t1/12/2011;

Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale il
Ministero della Salute propone ricorso affidato ad un motivo.
La Regione Puglia resiste con controricorso.
Sono rimasti solo intimati Giovanna De Simone, quale erede di
Vincenzo Paolo Liberti e l’Azienda Sanitaria Locale BAT.

passiva del Ministero, si palesa manifestamente infondato alla stregua
del principio enunciato, in materia, dalle Sezioni unite di questa Corte
che, con la sentenza n. 12538 del 2011, hanno osservato, in sintesi,
che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nei d.P.C.M. 26
maggio 2000, 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 riguardano solo l’onere
dello stesso e non anche una regola processuale sulla legittimazione
passiva che, peraltro, non potrebbe comunque desumersi per
inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto, pur in un mutato
contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato
e Regione, che assegna, ora, alle Regioni la competenza residuale in
materia di assistenza sociale; b) la legge n. 210 del 1992, art. 5 continua
ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decidere il ricorso
amministrativo avverso la valutazione della commissione medicoospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dal d.lgs. n. 112
del 1998, art. 123 e sopravvive anche nel mutato contesto di
trasferimento alle Regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo
(ad opera dei cit. d.P.C.M. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di
attribuzione alle Regioni della competenza legislativa residuale in
materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117 Cost., comma 4,
riformato). Le Sezioni unite hanno, pertanto, chiarito che, come il
Ministero della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul
ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame,
analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria
Ric. 2012 n. 04160 sez. ML – ud. 24-10-2013
-3-

Il ricorso, nella parte in cui si censura l’affermata legittimazione

con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo, affermando il principio
di diritto secondo cui: “nelle controversie aventi ad oggetto
l’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei
soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi

ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la
legittimazione passiva del Ministero della salute”.
Va, inoltre, precisato che la suddetta sentenza delle Sezioni Unite è
stata resa in una fattispecie in cui il Ministero della Salute era stato già
destinatario di pronuncia di condanna nei gradi di merito e che anche
in relazione a tale domanda va, quindi, letta la ritenuta legittimazione
passiva del Ministero.
Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5″.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo, soluzione non contrastata dalle parti costituite che non hanno depositato memoria – né dal Procuratore generale.
3 – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
4 – La regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità segue la soccombenza. h (2′ ifttpoku,

Nlizau,

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P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il Ministero della Salute al
pagamento, in favore della Regione Puglia, delle spese del presente
giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed curo
2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. /1AL2/ 11r2A”
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Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2013.

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