Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28310 del 04/11/2019
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 04/11/2019), n.28310
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15634-2(118 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
AGRICOLA IMMOBILIARE LE QUERCE SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
A. DORIA, 64/E, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIANO,
che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 6544/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Considerato che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che “la questione dell’edificabilità, sostanzialmente unico motivo di impugnazione, è stata sollevata solo in sede di appello ed è quindi inammissibile”;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre il contribuente non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, e dell’art. 132 c.p.c. per l’incomprensibilità della motivazione in quanto, facendo riferimento alla “questione dell’edificabilità”, non sarebbe possibile comprendere se la CTR volesse riferirsi alla questione della sopraelevazione dei lastrici solari;
considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e in via subordinata rispetto al primo motivo di impugnazione, il contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 345 c.p.c. in quanto la questione della sopraelevazione non sarebbe nuova perchè di essa se ne sarebbe ampiamente discusso in primo grado;
considerato, quanto al primo motivo di impugnazione, che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);
ritenuto che nella specie non può dirsi rispettato il suddetto “minimo costituzionale” in quanto la motivazione della CTR, laddove afferma che “la questione dell’edificabilità, sostanzialmente unico motivo di impugnazione, è stata sollevata solo in sede di appello ed è quindi inammissibile” deve considerarsi solo apparente in quanto è eccessivamente generica e, unicamente ad una descrizione del fatto confusa e disordinata, non permette di comprendere adeguatamente le motivazioni del giudice di secondo grado;
considerato peraltro che, anche a voler ritenere che con “la questione dell’edificabilità” la CTR volesse riferirsi alla sopraelevazione del lastrico solare, tale questione è stata comunque oggetto di discussione in primo grado, come dimostrato dal ricorrente nel suo ricorso in ossequio al principio di autosufficienza;
ritenuto pertanto che, in accoglimento del primo motivo e assorbito il secondo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019