Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2831 del 06/02/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 2831 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 11690-2009 proposto da:
COMENSOLI

LINO

CMNLNI42H08A861S,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SILLA 7, presso lo studio
dell’avvocato MANUELA OLIVIERI,

rappresentato e

difeso dall’avvocato ELISABETTA FATUZZO,

giusta

procura speciale notarile in atti;
– ricorrente –

2017
contro

3999

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 06/02/2018

in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale de1l’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati NICOLA VALENTE, GIUSEPPINA GIANNICO,
ALESSANDRO RICCIO, giusta delega in atti;
– controricorrente

di MILANO, depositata il 07/05/2008 r.g.n. 362/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato BIANCAMARIA CELLETTI per delega
verbale Avvocato ELISABETTA FATUZZO;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN per delega verbale
Avvocato GIUSEPPINA GIANNICO.

avverso la sentenza n. 538/2008 della CORTE D’APPELLO

RG n 11690/2009

Fatti di utrià
1. Con sentenza depositata il 7/5/2008 la Corte d’appello di Milano , in riforma della
sentenza del Tribunale , in applicazione dell’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006 di
interpretazione autentica del DPR n 488/1968 art 5 , comma 2, ha rigettato la
domanda di Lino Comensoli ,volta alla riliquidazione della pensione goduta sulla
scorta delle retribuzioni effettivamente percepite durante i periodi di lavoro
effettuati in Svizzera, in luogo di quelle virtuali, ricalcolate dall’INPS, in rapporto

La Corte ha , altresì , ritenuto manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità
prospettati .
Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione il Comensoli con un
motivo. Si è costituito l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso.
Fissata la causa per la decisione ,con ordinanza del 18/12/2014, la causa è stata
rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla
questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza di questa Corte
n.4881/2015 .
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 166/2017, la causa è stata
fissata nuovamente per la decisione all’udienza odierna .L’Inps ha depositato
memoria ex art 378 cpc.
Ragioni della decisione
2. Oggetto del contendere è la legittimità o meno delle modalità di liquidazione della
pensione spettante ai cittadini italiani che hanno prestato attività lavorativa in
Svizzera. Il ricorrente, infatti, si duole del fatto che l’INPS gli abbia liquidato la
pensione assumendo come base di calcolo, non già la retribuzione effettivamente
percepita in tale Paese , – come a suo avviso avrebbe dovuto fare in virtù del
disposto dell’art. 1, I. n. 283/1973, che, nel ratificare la Convenzione stipulata tra
l’Italia e la Svizzera in materia di sicurezza sociale del 4.7.1969 aveva fissato il
principio secondo cui il calcolo della pensione sarebbe stato effettuato come se
l’assicurato avesse lavorato in Italia – , bensì una retribuzione teorica, ottenuta
rapportando la retribuzione effettiva al maggior importo dei contributi previdenziali
che sarebbero stati dovuti qualora egli avesse effettivamente lavorato in Italia,
secondo modalità poi consacrate dall’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006, che, nel
dettare l’interpretazione autentica dell’art. 5, comma 2°, d.P.R. n. 488/1968, ha
previsto che esso s’interpreti nel senso che «in caso di trasferimento presso
l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti
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alla diversa incidenza degli oneri contributivi.

RG n 11690/2009

previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali
di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto
nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per
cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e
superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono», facendo salvi «i
trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore
della presente legge».

è in contrasto con la normativa comunitaria e quindi dovrebbe essere disapplicato
in quanto viola : l’art 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo,
che garantisce un equo processo vietando l’ingerenza del potere legislativo su
quello giudiziario, volto ad influenzare e determinare la decisione giudiziaria della
lite; la Convenzione Italo Svizzera

del 14/12/1962 che ,quale impegno

internazionale, non può essere violata da una norma interpretativa nazionale; il
principio di tutela del lavoro all’estero ,con la previsione di una disparità di
trattamento a svantaggio del lavoratore emigrato rispetto a quello rimasto a
lavorare in Italia .
Il ricorrente ha , poi, concluso chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia , ai sensi dell’art 234 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea .
4. Appare opportuno brevemente ripercorrere le tappe fondamentali della questione
oggi sottoposta all’esame di questo Collegio .
La legge di interpretazione autentica del 27/12/2006 n 296 (legge finanziaria
2006), stabilisce al comma 777 che “Il DPR n 488/1968 art 5, comma 2, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento
presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti
previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzione ed accordi
internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di
lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi
trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità,
vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti
salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in
vigore della presente legge”.
La norma è stata dichiarata conforme a Costituzione in riferimento agli artt. 3 c.
1, 35 c. 4 e 38 c. 2, Cost. con sentenza della Corte Costituzionale n 172/2008 in
quanto:- le previsioni dell’art. 5, c. 2, del d.P.R. n. 488 del 1968 e delle successive
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3. Tanto premesso, il ricorrente denuncia che l’art 1, comma 777, della L n 296/2006

RG n 11690/2009

disposizioni in materia si collocano nell’ambito di un sistema previdenziale tendente
alla corrispondenza fra risorse disponibili e prestazioni erogate (art. 81 Cost.) e
implicano che il rapporto tra retribuzione pensionabile e massa dei contributi
disponibili sia quello espresso dalle aliquote contributive previste in Italia; – l’art.
1, c. 777, della I. 296, disponendo che la retribuzione percepita all’estero, da porre
a base del calcolo della prestazione, sia riproporzionata per stabilire lo stesso
rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel

oggetto di interpretazione autentica, e quindi non è irragionevole. Essa, inoltre,
assegna alla disposizione interpretata un significato rientrante nelle possibili letture
del testo originario e non determina lesione dell’affidamento del cittadino nella
certezza dell’ordinamento. – Non c’è violazione del principio di eguaglianza, perché
la salvezza delle posizioni dei lavoratori cui già sia liquidato il trattamento
pensionistico secondo un criterio più favorevole, risponde all’esigenza di rispettare
il principio dell’affidamento ed i diritti ormai acquisiti di detti lavoratori. Non è leso
neppure l’art. 35, c. 4, Cost., perché la disposizione censurata non attribuisce al
lavoro prestato all’estero un trattamento deteriore rispetto a quello svolto in Italia,
ma anzi assicura la razionalità complessiva del sistema previdenziale.- Infine, non
esiste contrasto con l’art. 38, c. 2, Cost. perché la norma censurata non determina
riduzione ex post del trattamento previdenziale spettante ai lavoratori.
5. Con ordinanza del 15/11/2001 questa Corte ha sollevato nuovamente la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 1, c. 777, della I. 296/06:”in riferimento
all’art117 Cost. ,comma 1, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo, e in particolare dalla sentenza del 31 maggio 2011, resa nel caso
Maggio e altri c. Italia” .
La Corte Costituzionale , con sentenza n 264 /2012 , ha dichiarato infondata
anche tale questione . La Corte, infatti, dopo aver rilevato che nel bilanciamento
tra la tutela dell’interesse sotteso all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, e la tutela degli
altri interessi costituzionalmente protetti complessivamente coinvolti nella
disciplina recata dall’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006, sussistevano quei
preminenti interessi generali che giustificano il ricorso alla legislazione retroattiva,
trattandosi in specie di assicurare che il sistema previdenziale risponda a criteri di
corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate e di impedire
alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a
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medesimo periodo, ha reso esplicito un precetto già contenuto nelle disposizioni

RG n 11690/2009

vantaggio di altri, così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di
solidarietà che occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri
valori costituzionali, ha dapprima rilevato come l’art. 1, comma 777, cit., sia
ispirato ai principi di uguaglianza e di proporzionalità, in quanto, tenendo conto
della circostanza che i contributi versati in Svizzera sono notevolmente inferiori a
quelli versati in Italia, si limita ad operare una riparametrazione diretta a rendere i
contributi proporzionati alle prestazioni, in modo da livellare i trattamenti per

garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni (sent. n. 264 del 2012),
6. Da ultimo la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile l’ulteriore questione
di legittimità costituzionale della disposizione in esame, sollevata da questa Corte,
con ordinanza n. 4881 del 2015, per contrasto con l’art. 117, comma 1°, Cost. in
relazione all’art. 6, par. 1, e all’art. 1, Protocollo n. 1 allegato alla CEDU, per come
interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 15.5.2014 (Stefanetti ed altri c/ Italia).
Ha osservato, infatti, il giudice delle leggi che la citata sentenza della Corte EDU
non evidenzia «un profilo di incompatibilità, con l’art. 1 del Protocollo addizionale
alla CEDU, che sia riferito, o comunque riferibile, alla disposizione nazionale in
esame, in termini che ne comportino, per interposizione, il contrasto – nella sua
interezza – con l’art. 117, primo comma, Cost.», quanto piuttosto «l’esistenza di
una più circoscritta area di situazioni in riferimento alle quali la riparametrazione
delle retribuzioni percepite in Svizzera, in applicazione della censurata norma
nazionale retroattiva, può entrare in collisione con gli evocati parametri
convenzionali e, corrispondentemente, con i precetti di cui agli artt. 3 e 38 della
Costituzione», e – dato atto che tale area non è stata delineata in termini generali
nella sentenza della Corte EDU, il cui giudizio tiene invece conto, «quali “elementi
pertinenti”, dei lunghi periodi da quei soggetti trascorsi in Svizzera, della entità dei
contributi ivi versati, della loro categoria lavorativa di appartenenza e della qualità
dei rispettivi stili di vita» – ha concluso nel senso che «l’indicazione di una soglia
(fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità delle “pensioni
svizzere” […] come pure l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a
salvaguardare il nucleo essenziale del diritto leso, […] presuppongono,
evidentemente, la scelta tra una pluralità di soluzioni rimessa, come tale, alla
discrezionalità del legislatore» (così Corte cost. n. 166/2017).
7. Le citate pronunce della Corte Costituzionale forniscono risposta completa alle
censure di parte ricorrente, con la conseguenza che la decisione della Corte
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evitare sperequazioni e rendere sostenibile l’equilibrio del sistema previdenziale a

RG n 11690/2009

territoriale ,di applicazione della norma di interpretazione autentica , deve essere
confermata .
Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. In considerazione della novità e
straordinaria complessità della questione trattata, per il cui esito ultimo è stato
necessario attendere il citato pronunciamento del giudice delle leggi, sussistono
giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.10.2017.

P. Q. M.

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