Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2831 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 13/10/2016, dep.02/02/2017),  n. 2831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8434-2013 proposto da:

AGENZIA ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

TICINO PIU’ SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. BARZELLOTTI 12, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA PALMIERO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIULIO ANTONIO TAGLIABUE, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 106/8/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 4/07/2012, depositata il 27/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito l’avvocato Guido Antonio Tagliabue difensore della

controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta al

controricorso incidentale.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta, fatto valere dalla società Ticino più srl, in quanto la contribuente aveva omesso la dichiarazione IVA per l’anno di maturazione del credito, limitandosi a riportare il credito Iva nella dichiarazione successiva, relativa ad anno diverso. L’Agenzia, presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA, ha emesso cartella di pagamento della relativa somma, poi impugnata dal contribuente.

La CTR di ha ritenuto, invece, che il credito può utilmente essere fatto valere al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, rigettando cosi l’appello del Fisco, ed ha stabilito anche che l’Agenzia non può contestare la decadenza dalla detrazione con il procedimento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis in quanto non si tratta di una mera rettifica formale della dichiarazione dei redditi, ma della contestazione di un credito fatto valere dal contribuente.

La tesi dei giudici di merito è contestata dall’Agenzia ricorrente, che invece, ritiene che l’omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di competenza preclude al contribuente la possibilità di far valer il credito con la dichiarazione successiva, entro i due anni dalla maturazione del credito.

Si è costituita la contribuente che ha proposto ricorso incidentale.

Il collegio conviene sulla motivazione semplificata.

Il ricorso va respinto, in quanto pur essendo consentito all’Agenzia di procedere a contestazione del credito IVA mediante controlli automatizzati (In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, e consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco, operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60 (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili)” (Sez. U. n. 1758/2016), tuttavia, il contribuente non decade dalla detrazione se non la riporta nella dichiarazione dei redditi dell’anno di maturazione del credito, come, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, hanno statuito Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto ovvero non controverso che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. l7757 del 2016).

Va altresì respinto il ricorso incidentale, il quale fa leva sul difetto di specificità dei motivi di appelli), difetto non ritenuto rilevante dal giudice di secondo grado.

E’ infatti orientamento costante di questa Corte che nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto) dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivi pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. N. 3064 del 2012; Cass. n. 1200 del 2016).

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese. Resta fermo l’obbligo di versamento del doppio del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale, obbligo da cui è esente Agenzia delle Entrate, ricorrente principale soccombente.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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