Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28309 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28309 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 1968-2012 proposto da:
TROMBETTA MARIO TRMMRA54A13E932Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO PERRI, rappresentato e difeso
dall’avvocato CESARE FORMATO giusta mandato a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/12/2013

avverso la sentenza n. 4267/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 6/6/2011, depositata il 10/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

contenuto:
“Con sentenza n. 4267 del 2011 depositata in data 10 agosto 2011,
la Corte di appello di Napoli, pronunciando sull’appello proposto dalla
Regione Campania, nel confronti del Ministero della Salute (appellatoappellante incidentale) e di Mario Trombetta (appellato-appellante
incidentale), avverso la sentenza n. 6358/08 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, in parziale riforma della sentenza impugnata,
dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania e
rigettava la domanda avanzata nei confronti del Ministero della Salute
dichiarando l’insussistenza del diritto del Trombetta alla rivalutazione
della componente dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992
denominata indennità integrativa speciale. A sostegno del decisum, i
giudici di appello richiamavano l’espressa previsione di cui all’art. 11,
comma 13, del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 conv. nella legge 30 luglio
2010 n. 122, nelle more intervenuto, che ritenevano con confliggente
con alcun principio costituzionale.
Avverso tale pronuncia Mario Trombetta propone ricorso e
censura la sentenza impugnata lamentando: “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 della legge n. 210/1992 e dei principi in materia
di determinazione dell’indennizzo di cui alla citata legge in relazione
all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. Difetto di motivazione in relazione
all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.”. Rileva che le modifiche all’art. 2 della
legge n. 210/1992 introdotte dal d.l. 23/10/1996 n. 548 conv. nella
Ric. 2012 n. 01968 sez. ML – ud. 24-10-2013
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1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente

legge n. 20/12/1996 n. 641 evidenziano l’intento del legislatore di
porre rimedio ad una situazione di vulnus costituzionale (art. 38 Cost.)
costituito dalla perdita di acquisto originario dell’indennizzo prevista

dalla prima formulazione della legge 210/1992 e che il ragionamento
seguito dalla Corte territoriale contrasta con tale intento legislativo.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato
conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass.
29080 del 25 novembre 2011, id. n. 29914 del 29 dicembre 2011, n.
4467 del 21 marzo 2012, n. 4705 del 23 marzo 2012, n. 12590 del 19
luglio 2012).
Invero era stato affermato (Cass. n. 21703 del 13 ottobre 2009,
disattendendo il precedente orientamento di cui a Cass. n. 15894 del 28
luglio 2005) che “In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica
all’indennità integrativa speciale, prevista dalla legge 25 luglio 1992, n.
210, art. 2, comma 2, sia perché il legislatore ne ha espressamente
stabilito il riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente
disciplinato dall’art. 2 cit., comma 1 (così come modificato dalla legge
25 luglio 1997, n. 238), sia perché l’indennità integrativa speciale ha
proprio la funzione di attenuare od impedire gli effetti della
svalutazione monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa
normativamente la rivalutabilità”.
L’infondatezza della pretesa era stata poi confermata dalla
successiva sentenza n. 22112 del 19 ottobre 2009, che si era data carico
di risolvere il contrasto.
Inoltre con il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 convertito
nella legge n. 122 del 2010, si è disposto che “la legge 25 febbraio
1992, n. 210, art. 2, comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel
Ric. 2012 n. 01968 sez. ML – ud. 24-10-2013
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Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

senso che la somma corrispondente all’importo della indennità
integrativa speciale non è rivalutato secondo il tasso di inflazione”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293 del 2011, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
art. 11, commi 13 e 14, ritenendo tale disciplina non conforme al

La Corte Costituzionale ha affermato, con detta sentenza: <

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