Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28309 del 15/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 15/10/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 15/10/2021), n.28309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 22925/2014 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimata –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 1000/14/14 depositata il 19/02/2014.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella

camera di consiglio del 3/12/2020.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1000/14/2014 depositata il 19/02/2014.

La vicenda tra origine dalla notifica della cartella di pagamento (OMISSIS), in data (OMISSIS).

La cartella opposta si riferisce all’avviso di accertamento (OMISSIS), per maggiori IRPEF per l’anno 2001. L’avviso era stato impugnato dal contribuente, P.M., medico odontoiatra, innanzi alla CTP di Roma che accoglieva il ricorso, mentre la CTR faceva proprio il gravame dell’Ufficio. Il contribuente ricorreva per la cassazione di tale decisione e questa Corte, con la sentenza n. 18764/06, rigettava l’impugnativa rendendo definitiva la pretesa tributaria.

L’Ufficio in base al giudicato formatosi sulla pronuncia di legittimità, iscriveva a ruolo l’importo preteso e incaricava l’Agente della riscossione a darvi seguito con l’emissione della cartella di pagamento, qui impugnata, e la sua notifica, avvenuta l'(OMISSIS).

Il P. opponeva tale ultimo atto innanzi alla CTP di Roma che accoglieva il ricorso. Il successivo appello dell’Ufficio veniva respinto per cui la decisione è ora impugnata in base ad un unico motivo.

Non ha resistito il contribuente, rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso dell’Ufficio è fondato.

La ricostruzione dell’opposizioni all’originario avviso di accertamento, propedeutica alla cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, operata dal giudice regionale è errata alla luce della citata sentenza di questa Corte n. 18764/2006.

Giova ricordare che la decisione della CTR Lazio n. 43/02/02, favorevole all’Ufficio, che aveva concluso la fase contenziosa di merito avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS), era stata impugnata per cassazione dal contribuente e la Corte aveva rigettato il ricorso, affermando la ritualità della notifica dell’avviso in data 29/12/1997. Lo stesso contribuente, dunque, aveva promosso il giudizio in sede di legittimità deducendo, come secondo motivo di quel ricorso, la tardività della notifica dell’atto impositivo. Al riguardo, egli riteneva (come si legge nella sentenza della Corte n. 18704/06) “la nullità della notifica eseguita dall’Ufficio in data 29/12/1997 presso il portiere dello stabile in (OMISSIS), ove in passato aveva avuto il suo studio professionale, a quella data però chiuso per cessazione dell’attività”. La notifica – sosteneva – avrebbe dovuto essere effettuata presso il suo domicilio fiscale di via (OMISSIS).

La Corte aveva, invece, ritenuta corretta la notifica contestata, per cui doveva considerarsi avvenuta nel termine quinquennale, allora concesso dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. La stessa sentenza rigettava gli altri motivi di ricorso, tal che la pretesa impositiva risultava confermata anche nel merito.

E dunque, la decisione di legittimità, promossa dal contribuente, formatosi su di essa il giudicato, costituisce l’antecedente imprescindibile ai fini della valutazione delle censure mosse alla successiva cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio.

Ciò premesso, non può ritenersi fondata la tesi del giudice regionale secondo cui, acclarata la correttezza della notifica eseguita il 29/12/1997, l’Ufficio avrebbe dovuto procedere all’iscrizione a ruolo del credito erariale entro l’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo per mancata opposizione. Nella specie, entro il 27.2.1998.

Tale assunto urta colla circostanza che la pretesa tributaria non era affatto divenuta definitiva, per mancata opposizione, dal momento che, l’Ufficio aveva proceduto a nuova notifica dello stesso avviso di accertamento in data 5.2.1998, stante l’incertezza sulla regolarità della prima, tanto che il portiere dello stabile di via Sistina (già sede dello studio del professionista) aveva poi restituito l’atto consegnatogli il 29.12.1997. L’accertamento non poteva considerarsi definitivo dal momento che il contribuente aveva impugnato l’avviso, nuovamente notificatogli il 5.02.1998, innanzi alla CTP di Roma. L’esito era stato a lui favorevole, ma poi ribaltato dalla CTR con la decisione n. 43/02, impugnata dal P. per la sua cassazione.

Con ciò viene meno lo stesso presupposto (cioè la definitività dell’accertamento) su cui si basa la decisione n. 1000/14/14 in esame. Il giudice regionale, errando, ha ritenuto che la notifica del (OMISSIS) e quella del (OMISSIS) avessero ad oggetto due atti diversi e che la seconda non fosse, come invece era, solo una nuova notifica dello stesso atto. Dalla sentenza n. 19704/06 risulta, del resto, chiaro che la Corte avesse valutato le due notifiche, quella del 29/012/97 e quella del 5/02/98, come relative all’unico avviso di accertamento, affermando la ritualità di quella iniziale.

Ciò posto, esclusa la nullità della prima notifica, la definitività dell’accertamento discende solo dalla sentenza di legittimità n. 18704/06, a far tempo dalla data in cui essa aveva acquistato efficacia di giudicato.

Pertanto, da tale data, la fonte del credito d’imposta, di cui all’avviso di accertamento n. (OMISSIS) e della correlata cartella di pagamento n. (OMISSIS), qui impugnata, non era più l’atto ammnistrativo impositivo, ma la decisione giurisdizionale su di esso.

E’, dunque, dal giudicato formatosi sulla pronuncia che, nella specie, decorreva il termine entro cui avviare la fase di riscossione mediante l’iscrizione e ruolo e la notifica della cartella. Trova, infatti, applicazione quanto più volte affermato da questa Corte, e qui ribadito, secondo cui “In caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, derivandone l’inapplicabilità del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, che concerne la messa in esecuzione dell’atto amministrativo e presidia l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l’interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all’iniziativa unilaterale dell’ufficio” (Sez.5, n. 16730/2016; Sez.5, n. 9076/2017).

Il giudice regionale ha, dunque, erroneamente applicato al caso in esame, il termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, citato art. 25, in violazione dell’art. 2953 c.c..

Il ricorso va, pertanto, accolto. La sentenza impugnata va cassata. Non sussistendo accertamenti di fatto da demandare al giudice di merito, il Collegio, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Ritiene ricorrano le condizioni per compensare le spese di merito, attesa il contrastante esito dei giudizi di quella fase. Condanna il contribuente al pagamento delle spese di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, oltre alla rifusione di quelle prenotate a debito.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il (Ndr. Testo originale non comprensibile), compensa le spese di merito.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

 

 

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