Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28309 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 04/11/2019), n.28309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12646-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.R., S.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato SIMONA PAIANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO LIOTTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 470/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11 /07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che il contribuente ricorreva alla CTP contro il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate alla sua richiesta di rimborso di una ritenuta d’imposta pari alla differenza tra quella applicata dal sostituto d’imposta e quella effettiva da praticare (12,50%) su una parte della liquidazione relativa alla previdenza integrativa aziendale (FONDENEL);

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello in quanto il contribuente ha maturato il diritto già nel 1996 e cessava la prestazione lavorativa nel 1998;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre gli eredi del contribuente si costituivano con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che, con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, e dell’art. 112 c.p.c. nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e, ove occorrer possa, n. 4, per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa pronuncia su fatti decisivi e carenza di prova in ordine alla spettanza dell’invocato rimborso;

considerato che, con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, della L. n. 482 del 1985, art. 6, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17, 19, 20,22, 42 e 52 e del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, per non aver adeguatamente distinto tra “sorte capitale” dei contributi versati e “rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato in quanto solo a quest’ultimo si applica l’aliquota nella misura del 12,50%;

ritenuto preliminarmente che, in virtù del principio secondo cui occorre privilegiare la questione di più agevole soluzione (Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531; Cass. 9 gennaio 2019, n. 363, secondo cui in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.), appare opportuno esaminare innanzitutto il secondo dei motivi di ricorso;

ritenuto che il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto, secondo questa Corte, in tema di fondi previdenziali integrativi per i dirigenti Enel, le prestazioni erogate in forma di capitale a coloro che risultino iscritti, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (nel testo vigente “ratione temporis”); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, alle somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario (Cass. 15 giugno 2018, n. 15853; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27610; Cass. 6 luglio 2018, n. 17929): nella specie la CTR non ha seguito il suddetto principio laddove non ha distinto, all’interno del Fondo, tra somme derivanti o meno dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato;

ritenuto dunque che i giudici del rinvio avrebbero dovuto quantificare l’eventuale credito del contribuente spiegando i criteri aritmetici e logici della soluzione adottata, in esito ad un’attenta e concreta verifica circa l’impiego dei capitali in parola nel mercato;

ritenuto pertanto fondato il secondo motivo di impugnazione e assorbito il primo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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