Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28308 del 22/12/2011
Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28308
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3814-2007 proposto da:
L.M.F., (OMISSIS), B.V.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FALERIA
17/C, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE SERVICE,
rappresentati e difesi dall’avvocato PIAZZA MANFREDO con procura
speciale del dott. Stefano Camilleri, Notaio in Cosenza, del
05/11/2008, rep. n. 34283, giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
CONS AMM COOP EDIL IL BELVEDERE DI ANDREOTTA SOC;
– intimato –
avverso la sentenza n. 448/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 29/08/2006; R.G.N. 1196/2003.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato ORLANDO GUIDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
POLICASTRO Aldo che ha concluso per l’inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il B. ed il L.M. hanno citato in giudizio il C.D.A. della Coop. “Il Belvedere di Andreotta” in liquidazione, chiedendo la ripetizione di somme che sostenevano di avere indebitamente pagato e di altre eccedenti rispetto a quelle dovute, nonchè il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Cosenza ha respinto la domanda con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro. Il B. ed il L.M. propongono ricorso per cassazione attraverso due motivi. Non si difende l’intimato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile sotto vari profili. In primo luogo, occorre rilevare che i quesiti posti a corredo dei motivi (imposti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. in ragione della data di pubblicazione della sentenza) non soddisfano i requisiti di autosufficienza ed originalità richiesti dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. La loro genericità, infatti, non solo non consente di comprendere la sintesi della questione posta, quanto, peraltro, non consente alla Corte stessa di emettere un principio di diritto che prescinda dalla specifica fattispecie.
Quanto, poi, al primo motivo, esso critica la sentenza per non aver fornito risposta ai motivi d’appello (censurando, dunque, l’omessa motivazione), ma questi motivi neppure trascrive, così da impedire in questa sede la delibazione della questione senza ricorrere alla lettura degli atti processuali.
Il secondo motivo, inoltre, è assolutamente generico e pone una serie di questioni di fatto che non solo sono inammissibili ma che, peraltro, non inficiano la decisione impugnata, la cui motivazione risulta congrua e logica. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del ricorso per cassazione, in considerazione della mancata difesa della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011