Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28308 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3814-2007 proposto da:

L.M.F., (OMISSIS), B.V.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FALERIA

17/C, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE SERVICE,

rappresentati e difesi dall’avvocato PIAZZA MANFREDO con procura

speciale del dott. Stefano Camilleri, Notaio in Cosenza, del

05/11/2008, rep. n. 34283, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

CONS AMM COOP EDIL IL BELVEDERE DI ANDREOTTA SOC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 448/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/08/2006; R.G.N. 1196/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ORLANDO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il B. ed il L.M. hanno citato in giudizio il C.D.A. della Coop. “Il Belvedere di Andreotta” in liquidazione, chiedendo la ripetizione di somme che sostenevano di avere indebitamente pagato e di altre eccedenti rispetto a quelle dovute, nonchè il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Cosenza ha respinto la domanda con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro. Il B. ed il L.M. propongono ricorso per cassazione attraverso due motivi. Non si difende l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile sotto vari profili. In primo luogo, occorre rilevare che i quesiti posti a corredo dei motivi (imposti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. in ragione della data di pubblicazione della sentenza) non soddisfano i requisiti di autosufficienza ed originalità richiesti dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. La loro genericità, infatti, non solo non consente di comprendere la sintesi della questione posta, quanto, peraltro, non consente alla Corte stessa di emettere un principio di diritto che prescinda dalla specifica fattispecie.

Quanto, poi, al primo motivo, esso critica la sentenza per non aver fornito risposta ai motivi d’appello (censurando, dunque, l’omessa motivazione), ma questi motivi neppure trascrive, così da impedire in questa sede la delibazione della questione senza ricorrere alla lettura degli atti processuali.

Il secondo motivo, inoltre, è assolutamente generico e pone una serie di questioni di fatto che non solo sono inammissibili ma che, peraltro, non inficiano la decisione impugnata, la cui motivazione risulta congrua e logica. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese del ricorso per cassazione, in considerazione della mancata difesa della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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