Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28308 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28308 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 969-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE
DE ROSE, VICENZO STUMPO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
EPISCOPO GIAMBATTISTA;

– intimato avverso la sentenza n. 6205/2010 della CORTE D’APPELLO di
BARI del 9/12/2010, depositata i1X/01/2011;

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Data pubblicazione: 18/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato GIUSEPPE MATANO (per delega
avv. ANTONIETTA CORETTI) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO

1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Bari, Giambattista
Episcopo, operaio agricolo a tempo determinato, conveniva in giudizio
l’I.N.P.S., chiedendo la riliquidazione dell’indennità di disoccupazione
agricola per l’anno 2004. Il ricorrente, premesso che il suddetto
trattamento di disoccupazione gli era stato corrisposto dall’Ente
previdenziale sulla base del salario medio convenzionale congelato
all’anno 1995, sosteneva che lo stesso dovesse essere invece calcolato,
ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997, sui minimi retributivi
previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente
diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito. L’adito
Tribunale con sentenza 21375/2008, rigettava la domanda. A seguito
dell’appello proposto dall’I.N.P.S., la Corte di appello di Bari, con
sentenza del 5 gennaio 2011, n. 6205/2010, accoglieva la domanda.
Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre
l’I.N.P.S., affidandosi a due motivi.
L’Episcopo è rimasto intimato.
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso l’I.N.P.S. lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 18, del D.L. n.
98/2011 convertito in legge n. 11/2011 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)
nonché violazione degli artt. 46, 51 e 55 del C.C.N.L. per gli operai
agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione all’art. 6 comma 4, lett. a)
Ric. 2012 n. 00969 sez. ML – ud. 24-10-2013
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ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

del d.lgs. n. 314 del 1997, nonché in relazione agli artt. 1362 e segg.,
2120 cod. civ. ed all’art. 4, commi 10 e 11, della legge 29 maggio 1982
n. 297 (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) censurando la
sentenza per avere incluso, nella retribuzione da prendere a base per la
liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, anche la voce

affermato la Corte territoriale – ha natura di retribuzione differita.
E’ manifestamente fondato il secondo motivo (con
assorbimento del primo) alla stregua della recente giurisprudenza di
questa S.C. secondo cui, ai fini della liquidazione delle prestazioni
temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla
contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario
medio convenzionale d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è
comprensiva del trattamento di fine rapporto. Ne consegue che la voce
denominata quota di T.F.R. dai contratti collettivi vigenti a partire da
quello del 27.11.1991, evidenziata nei prospetti paga ma non erogata se
non alla fine del rapporto di lavoro, va esclusa dal computo della
indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa
dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui al d.l. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, convertito nella
legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non
può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa
rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna
illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia
collettiva (cfr. Cass. n. 200 del 5 gennaio 2011, id n. 11152 del 20
maggio 2011, n. 17832 del 30 agosto 2011, n. 7118 del 10 maggio 2012
e numerose altre conformi). Recentemente, peraltro, il significato della
Ric. 2012 n. 00969 sez. ML – ud. 24-10-2013
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denominata quota di T.F.R, voce che – contrariamente a quanto

norma di cui all’art. 4 del d. lgs. n. 146 del 1997, individuato dalla
giurisprudenza sopra citata, è stato esplicitato anche dal legislatore, che
al d.l. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18, conv. nella legge n. 111 dello
stesso anno, ha specificato che «il d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, art. 4 e il
d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1, comma 5 conv. con modificazioni

retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore
degli operai agricoli a tempo determinato non è comprensiva della
voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla
contrattazione collettiva».
Per tutto quanto sopra considerato, si propone raccoglimento del
secondo motivo di ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod.
proc. civ., n. 5”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo, soluzione non contrastata dalle parti – che non
hanno depositato memoria – e condivisa dal Procuratore generale, che
ha aderito alla relazione.
3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384,
comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito, rigettando
la domanda di inclusione della quota di T.F.R. nella base di calcolo della
indennità di disoccupazione agricola.
4 – L’esito complessivo del giudizio e la relativa novità della tesi
propugnata dalla sentenza impugnata consigliano la compensazione
delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.
Ric. 2012 n. 00969 sez. ML – ud. 24-10-2013
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dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si interpretano nel senso che la

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda quanto alla inclusione della

quota di T.F.R. nella base di calcolo dell’indennità di disoccupazione
agricola. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2013.

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