Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28308 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 04/11/2019), n.28308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5840-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1823/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA della

TOSCANA, depositata il 14/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che il contribuente, ex dirigente ENEL, ricorreva alla CTP contro il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle entrate alla sua richiesta di rimborso di una ritenuta d’imposta pari alla differenza tra quella applicata dal sostituto d’imposta (35,49%) e quella effettiva da praticare (12,50%) su una parte della liquidazione relativa alla previdenza integrativa aziendale ((OMISSIS));

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto non occorre un investimento sui mercati finanziari per avere un rendimento tassabile al 12,50% dato che questa tassazione è applicabile al rendimento dei capitali che sono stati gestiti all’interno del patrimonio dell’ENEL;

che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre il contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, lett. a), e art. 42, comma 4, in quanto secondo la Cassazione occorre un investimento sui mercati finanziari per avere un rendimento tassabile solo al 12,50%;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in quanto la Cassazione ha escluso la valenza probatoria di certificazioni provenienti dall’ENEL;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato in quanto, secondo questa Corte, in tema di fondi previdenziali integrativi per i dirigenti Enel, le prestazioni erogate in forma di capitale a coloro che risultino iscritti, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati a decorrere dal 10 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (nel testo vigente “ratione temporis”); b) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, invece, la prestazione è assoggettata a detto regime di tassazione separata solo per quanto riguarda la sorte capitale, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore e corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, alle somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario (Cass. 15 giugno 2018, n. 15853; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27610; Cass. 6 luglio 2018, n. 17929): nella specie la CTR ha errato laddove invece ha affermato che non occorre un investimento sul mercato per avere un rendimento tassabile al 12,50% dato che questa tassazione sarebbe applicabile al rendimento dell’intero capitale gestito all’interno del fondo pensioni dell’ENEL, senza necessità di distinguere tra capitale derivante da rendimenti conseguiti a seguito di investimenti effettuati sul mercato e capitali che non hanno tale origine;

ritenuto dunque che i giudici del rinvio avrebbero dovuto quantificare l’eventuale credito del contribuente spiegando i criteri aritmetici e logici della soluzione adottata, in esito ad un’attenta e concreta verifica circa l’impiego dei capitali in parola nel mercato;

pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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