Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28307 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3790-2007 proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato BISCONTI

MARINO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI CANDIA CLAUDIO giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA S.P.A. (OMISSIS), in persona dell’Avv. F.

M., Procuratore Speciale dell’Amministratore Delegato pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUE MACELLI N. 75,

presso lo studio dell’avvocato FOSCARINI AMILCARE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GUGLIELMI GIUSEPPE giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 606/2006 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/09/2006, R.G.N. 615/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato DONATO DE MITRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il M. citò in giudizio il R. e l’Assitalia per essere risarcito dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale.

Il Tribunale di Lecce respinse la domanda, accertando l’esclusiva responsabilità del M. stesso nella produzione dell’evento.

La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Lecce.

Il ricorso per cassazione del M. è svolto in un solo motivo.

Risponde con controricorso l’INA Assitalia spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato. E’ inammissibile laddove, in maniera preponderante, prospetta una serie di questioni di fatto tendenti a conseguire dalla Corte di legittimità una diversa valutazione degli elementi probatori emersi e, dunque, un nuovo accertamento del merito della controversia, corredando, peraltro, il motivo con quesiti affatto inidonei a configurare il modello delineato dalla giurisprudenza di legittimità. E’ infondato laddove, invece, censura la violazione di legge ed il vizio della motivazione, posto che la sentenza (cfr.

pagg. 4 e 5) ricostruisce con dovizia di particolari la dinamica del sinistro, spiegando, con motivazione congrua e logica, che tutti gli elementi emersi dall’istruttoria portano a ritenere che il motociclista M., nell’affrontare una curva, invase la carreggiata percorsa dall’automobilista R., al quale ultimo non è addebitabile alcuna responsabilità colposa nella produzione dell’evento.

Il ricorso deve essere, dunque, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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