Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28306 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2891-2007 proposto da:

S.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CATTARO 28, presso lo studio dell’avvocato ANGOTTI PAOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RANIA LEONARDO giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

ANAS S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore Avv. P.G.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato CAROLEO EMMA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 389/2006 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,

depositata il 25/05/2006, R.G.N. 1082/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ANAS propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Spezzano Albanese con la quale era stata accolta la domanda proposta nei suoi confronti, quale ente addetto alla manutenzione stradale, da S.F., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di proprietà dell’istante, in occasione di un sinistro stradale verificatosi lungo la (OMISSIS), quando il S., alla guida dell’auto, aveva urtato violentemente contro un ammasso di fanghiglia, ghiaia e terriccio che invadeva l’intera carreggiata di marcia.

Il Tribunale di Castrovillari ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta da S.F.; ha compensato le spese del grado.

Avverso la sentenza del Tribunale, il S. propone ricorso per cassazione a mezzo di un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Si difende l’ANAS S.p.A. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (25 maggio 2006).

1.- Il primo profilo dell’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di violazione e/o falsa applicazione di legge, è inammissibile per difettosa formulazione del quesito di diritto.

Infatti, il quesito è formulato in termini tali (“se sussiste la responsabilità della P.A. e nella fattispecie dell’Anas per violazione del principio del neminem laedere ex 2043 c.c. qualora, e per difetto di manutenzione di una strada, si presenti una situazione di pericolo per l’utente; e se detta situazione debba qualificarsi come insidia e/o trabocchetto allorquando l’obiettiva visibilità sia scarsa, per le avverse condizioni atmosferiche, nonchè per l’ora notturna; e l’evento non sia prevedibile con la normale diligenza, per la sua singolarità, non preventivamente percepibile”) da riprodurre sostanzialmente una massima ripetuta con riguardo a differenti precedenti giurisprudenziali, in cui si sia fatta applicazione dell’art. 2043 cod. civ. in caso di incidente occorso all’utente della strada pubblica; dal quesito non si evincono le ragioni per le quali la norma avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, in particolare con riguardo alla natura della strada ed alla situazione dei luoghi in cui si verificò il sinistro oggetto di causa.

Conclusivamente, il quesito di diritto non consente a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dal ricorrente con riferimento alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita alcuna valida sintesi logico- giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020 del 30 ottobre 2008).

2.- Quanto al vizio di motivazione, denunciato con la relativa indicazione nel titolo dell’unico motivo, non si rinviene il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del motivo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09). Va perciò reputata inammissibile anche la censura relativa all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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