Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28306 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. II, 11/12/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 11/12/2020), n.28306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17082/2016 proposto da:

D.M.C., L.S., rappresentati e difesi

dall’avvocato STEFANO BARATTELLI;

– ricorrenti –

contro

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA

15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO TRAVERSO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA IMMOBILIARE LA CASA, R.F.M.,

LA.RI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 230/2015 della CORTE D’APPELLO SEZIONE

DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Stefano Barattelli, difensore dei ricorrenti, che si

è riportato agli atti depositati;

udito l’Avvocato Nicola Pagnotta, difensore della resistente, che si

è riportato agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta, innanzi al Tribunale di Tempio Pausania da G.G., R.F.M. e l’Agenzia Immobiliare La Casa, con la quale gli stessi chiedevano la provvigione per l’espletamento di mediazione avente ad oggetto la compravendita di un’unità abitativa in Sardegna, perfezionatosi tra La.Ri. – in qualità di venditore – e L.S. e D.M.C. – nella veste di acquirenti.

1.1. A sostegno della domanda, gli attori deducevano di aver messo in relazione le future parti contraenti del negozio di compravendita, accompagnando più volte, nei primi mesi dell’anno 2000, L.S. e D.M.C. a visionare l’appartamento sito in (OMISSIS), di proprietà del La.. All’attività di intermediazione promossa dagli attori non faceva, tuttavia, seguito l’imminente perfezionamento del negozio contrattuale, alla cui stipula le parti contraenti addivenivano autonomamente con atto del 25.7.2000.

1.2. Si costituivano in giudizio i convenuti per resistere alla domanda.

1.3. Il Tribunale di Tempio Pausania, disposta la consulenza tecnica d’ufficio al fine di determinare il valore commerciale dell’immobile oggetto di mediazione, accoglieva la domanda, ritenendo sussistente il nesso causale tra l’attività posta in essere dagli attori e la conclusione del contratto di vendita; condannava i convenuti al pagamento in favore dei mediatori, dell’importo, determinato in via equitativa, pari al 3% del valore del bene – equivalente a complessivi Euro 10.329, 13, oltre interessi.

1.4. Avverso la sentenza di primo grado interponevano appello G.G. e la Casa Agenzia Immobiliare, lamentando che il giudice di prime cure, nella quantificazione dell’importo dovuto a titolo di provvigione, non aveva posto il relativo onere a carico di entrambe le parti, con ciò violando il disposto di cui all’art. 1755 c.c., comma 1, ai sensi del quale “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”.

1.5.La Corte d’Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 230/2015, depositata il 21.05.2015, accoglieva il gravame proposto dalle parti appellanti, riconoscendo il diritto del mediatore al pagamento, da ciascuna delle parti contrattuali, della provvigione determinata nella misura del 3% del prezzo di vendita dell’immobile.

2. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso L.S. e D.M.C. sulla base di sette motivi non specificamente numerati.

2.1. Ha resistito con controricorso la Rag. G.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità del giudizio d’appello per non avere La Casa Agenzia Immobiliare, in persona del legale rappresentante, provveduto al rilascio della procura alle liti al difensore.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Dall’esame del fascicolo d’ufficio, consentito in ragione della natura del vizio dedotto, è emerso che la procura è stata regolarmente rilasciata, in primo grado, dalla Casa Agenzia Immobiliare per ogni stato e grado del giudizio.

1.3. Il conferimento in primo grado di procura speciale alle liti mediante la formula “per il presente giudizio” o “per la presente procedura”, senza specificazioni ulteriori, deve intendersi riferito all’intero giudizio, articolato nei suoi diversi gradi, e consente quindi di ritenere la procura validamente conferita anche per il grado di appello (ex plurimis Cassazione civile sez. VI, 21/06/2018, n. 16372).

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce che il giudice avrebbe disposto CTU estimativa finalizzata alla quantificazione dell’esatto valore del bene oggetto di giudizio – da cui ricavare la misura della provvigione dovuta – in assenza di un’espressa richiesta delle parti atta a denunciare l’intervenuta simulazione dell’importo indicato nel regolamento contrattuale.

3. Con il terzo motivo di ricorso si censura l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel ricondurre la vicenda oggetto di giudizio alla fattispecie negoziale della mediazione, risultando insussistenti i presupposti necessari quali la concorde volontà delle parti – per il riconoscimento del perfezionamento di siffatto negozio giuridico.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione in cui sarebbe incorso il Tribunale nella determinazione del valore del bene oggetto di giudizio, a mezzo CTU, in assenza di domanda di simulazione o di proposizione di querela di falso, al fine di contestare la veridicità di quanto espressamente previsto nell’atto pubblico di compravendita.

4.1. I motivi, che, per la loro connessione, meritano una trattazione congiunta, sono inammissibili in quanto investono questioni che non sono state dedotte nel giudizio d’appello.

4.2. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio (Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010).

4.3. Nel caso di specie, i ricorrenti sono rimasti contumaci nel giudizio d’appello sicchè le questioni prospettate nei motivi di ricorso sono inammissibili per novità della censura.

5. Con il quinto motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione di norma di diritto per illegittima, erronea, unilaterale ed infondata motivazione posta come motivo di gravame, inammissibilità e censura del motivo d’appello”, si deduce che la richiesta in appello della provvigione nella misura del 3% per ciascuna parte era inammissibile perchè in citazione era stato chiesto di liquidare la provvigione “secondo le tariffe professionali, gli usi e secondo la determinazione del giudice” e la liquidazione sarebbe avvenuta in via cumulativa, secondo un giudizio equitativo insindacabile.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Il giudice d’appello ha riformato la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1755 c.c., in forza del quale il mediatore ha diritto alla mediazione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo consenso. Il motivo di ricorso muove dal presupposto che il giudice di primo grado abbia avuto presente la regola iuris e l’abbia correttamente applicata nella misura determinando il compenso in modo cumulativo nella misura del 3%, da dividere tra la parte acquirente e la parte venditrice. Detta affermazione è priva di un puntuale riferimento agli atti processuali, con particolare riguardo alle deduzioni delle parti ed alla sentenza di primo grado, che ha determinato in via equitativa il compenso, nella misura del 3%, in assenza delle tariffe e degli usi, senza far riferimento alla ripartizione tra venditore ed acquirente. Il giudice d’appello ha avuto ben chiaro l’errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla base dell’interpretazione della motivazione della sentenza impugnata e la decisione è immune da violazioni di norme di diritto. Venne quindi corretta la violazione della regola iuris, stabilita dall’art. 1755 c.c., secondo cui il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, mentre il giudice di primo grado aveva disposto la condanna dei convenuti in via solidale. Il principio è stato costantemente ribadito da questa Corte che, con orientamento consolidato, ha affermato che il diritto del mediatore alla provvigione nei confronti di più le parti dell’affare concluso per effetto del suo intervento dà luogo a crediti distinti che possono essere fatti valere in separati giudizi (Cassazione civile sez. II, 04/11/2019, n. 28269; Cass. 1152/1995; Cass. 3894/1979).

6. Con il sesto motivo di ricorso si deduce l’errore di calcolo in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nella determinazione della misura della provvigione dovuta dalle parti, considerato che il 3% del valore dell’immobile – stimato in complessivi 600 milioni di Lire – è pari a 18 milioni di Lire, corrispondenti ad Euro 9.296,22 e non già al maggior importo liquidato in sentenza pari a Euro 10.329,13.

6.1. Il motivo è inammissibile.

6.2. Il giudice d’appello ha riformato la sentenza impugnata nella parte in cui la somma liquidata dal giudice di primo grado non era stata posta a carico di ciascuna delle parti, senza indicare il reale valore dell’affare, al quale deve essere parametrata l’entità della provvigione. Come affermato in più occasioni da questa Corte, la misura della provvigione che spetta al mediatore per l’attività svolta nella conclusione dell’affare deve tener conto del reale valore dell’affare che è cosa diversa dal prezzo che le parti indicano nel contratto, anche se può coincidere con questo (Cassazione Civile, Sez. III, 21.11.2011, n. 24444). Riguardo alla sentenza di primo grado, che ha liquidato l’importo di Euro 10.329,13 a titolo di provvigione, il ricorrente non ha esperito il procedimento di correzione dell’errore materiale innanzi al giudice di primo grado nè ha impugnato la sentenza dolendosi anche dell’errore di calcolo commesso dal primo giudice. Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso con cui si deduce, in sede di legittimità, l’errore materiale che attinge la sentenza di primo grado e non la sentenza d’appello.

7. Con il settimo motivo di ricorso si censura la statuizione del giudice del gravame per aver disposto la condanna al pagamento delle spese processuali, pur non avendo partecipato al giudizio d’appello.

7.1. Il motivo è infondato.

7.2. Sul punto, il granitico orientamento della giurisprudenza di codesta Corte ritiene che “la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria ma è conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso e merita la condanna al rimborso delle spese processuali anche il convenuto contumace” (Cass. civ., 28/03/2011; n. 4485).

8. Il ricorso va pertanto rigettato.

8.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

8.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

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