Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28306 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 04/11/2019), n.28306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24787-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANGELO FIACCAVENTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2333/13/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

21/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa accoglieva il ricorso di S.P., titolare della Ferramenta e colori Denaro Argentina, avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, proposta in data 22 dicembre 2008, L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, relativa al 90% dei tributi versati relativamente agli anni d’imposta 1990, 1991, 1992.

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo rientranti nei benefici fiscali in base a una interpretazione costituzionalmente orientata, anche i contribuenti che avevano già versato l’imposta, preso atto della tempestività dell’istanza.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi; S.P. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (che esclude dal beneficio coloro che svolgono attività d’impresa), della VI Dir. n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia CE con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C132/06, dell’ordinanza della sesta sezione della Corte di Giustizia CE con sentenza del 15 luglio 2015 in causa C82/14, nonchè della Decisione della Commissione Europea del 2015 5549 Final del 14 agosto 2015, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè il contribuente, in quanto titolare di un reddito da lavoro autonomo, non ha diritto a tale beneficio;

2. La censura è fondata nei termini che seguono.

2.1. Si deve anzitutto premettere che nel caso di specie lo svolgimento da parte del contribuente di un “attività di impresa”, nel senso di cui infra, deve desumersi dal fatto che egli è titolare di una attività commerciale e che tra le imposte oggetto di lite vi è anche l’ILOR, trattandosi di tributo dovuto appunto soltanto da chi detta attività esercita. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre la Commissione d’appello, quali giudici del merito, ad accertare la sussistenza di attività di impresa svolta dal contribuente.

2.2. Ciò premesso va richiamato il principio statuito da questa Corte secondo cui il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della Commissione UE con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi (nella specie tale attività la si deduce dalla circostanza che l’oggetto della controversia è relativo all’ILOR), essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi (Cass. 13 dicembre 2017, n. 29905); ritenuto inoltre che, in tema di aiuto di Stato erogato a un’impresa per calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento “de minimis” applicabile o, in difetto, se ricorrono le condizioni che rendono l’aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107 T.F.U.E., par. 2, lett. b), (e cioè che si tratti di aiuto destinato a compensare i danni causati da calamità naturali).

2.3. Da ciò deriva che il contribuente che vuole fruire del beneficio deve fornire la prova, per il rispetto del limite del “de minimis”, che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni (decorrente dal momento dell’ottenimento del primo aiuto e comprendente qualsiasi aiuto pubblico, accordato sotto qualsiasi forma) non supera la soglia prevista nel regolamento, ovvero, per l’applicazione dell’ipotesi prevista dall’art. 107 T.F.U.E., par. 2, lett. b), di avere la sede operativa nell’area colpita dalla calamità al momento dell’evento ed anche l’assenza di una sovracompensazione dei danni subiti, scorporando dal pregiudizio accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o derivanti da altre forme di aiuto: Cass. 2 maggio 2018, n. 10450; Cass. 4972/19).

3. Col secondo motivo si deduce violazione di legge, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modif. dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies.

3.1.Questo motivo è infondato in quanto, come evidenziato da Cass. 14 marzo 2018, n. 6213 (nello stesso senso Cass. 6 marzo 2018, n. 7498), in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo).

4. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo del ricorso, con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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