Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28305 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2462-2007 proposto da:

PROVINCIA DI CUNEO (OMISSIS), in persona del Presidente pro

tenore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6,

presso lo studio dell’avvocato CARAVITA DI TORITTO BENIAMINO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, presentato e difeso

dall’avvocato SAVIO CARLO con studio in 12037 SALLUZZO (CN), C.SO

ITALIA 56 giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 507/2006 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il

05/10/2006, R.G.N. 1768/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato SARA FIORUCCI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Provincia di Cuneo propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Cuneo con la quale era stata accolta la domanda proposta nei suoi confronti, quale ente proprietario, da G.M., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di proprietà dell’istante, in occasione di un sinistro stradale verificatosi lungo la Strada Provinciale (OMISSIS), quando era stata investita da massi e pietrame, franati, improvvisamente ed imprevedibilmente, sulla strada.

Il Tribunale di Cuneo ha rigettato l’appello, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Avverso la sentenza del Tribunale, la Provincia di Cuneo propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi. Si difende G.M. con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008 n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (6 ottobre 2006).

1.- Il primo motivo del ricorso, con il quale si denuncia il vizio di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, è inammissibile per difettosa formulazione del quesito di diritto.

Infatti, il quesito è formulato in termini tali (“Dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione se, in caso di danni derivanti da strade pubbliche (quale la caduta di alcune pietre), oggetto di uso generale, continuo e diretto da parte degli utenti, sia applicabile nei confronti della P.A. la norma di cui all’art. 2051 c.c. o invece quella di natura generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c.”) da porre soltanto l’alternativa tra le norme di legge richiamate ed i relativi presupposti applicativi senza prospettare la soluzione ritenuta preferibile, in astratto ed in concreto; ancora, anche a voler considerare preferita l’applicazione dell’art. 2043 cod. civ., non ne sono riassunte le ragioni con riferimento al caso di specie, in particolare con riguardo alla natura della strada ed alla situazione dei luoghi in cui si verificò il sinistro oggetto di causa. Conclusivamente, il quesito di diritto non consente a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dalla ricorrente con riferimento alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita alcuna valida sintesi logico-giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020 del 30 ottobre 2008).

2.- Quanto al vizio di motivazione, denunciato, con riferimento alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, col secondo e col terzo motivo di ricorso, non si rinviene il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del motivo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09). Vanno perciò reputate inammissibili anche le censure mosse per insufficiente ed omessa motivazione.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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