Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28304 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2340-2007 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIETRO BORSIERI 20, presso lo studio dell’avvocato PISELLI

MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANI

NICOLA giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS), in persona di un

procuratore/legale rappresentante pro tempore Dott.ssa L.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70,

presso lo studio dell’avvocato LOTTI MASSIMO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SARACINI CARLO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MERCANTILE LEASING, O.G., I.N.A.I.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 443/2006 del TRIBUNALE di SIENA, depositata

l’08/11/2006, R.G.N. 1413/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato NICOLA GIULIANI; udito l’Avvocato MASSIMO LOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A. propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Siena con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti di O.G., Mercantile Leasing S.p.A. e Fondiaria S.A.I. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni residui, ammontanti ad Euro 7.119,34, riportati nel sinistro stradale causato dall’ O. alla guida di un veicolo di proprietà della società, assicurata per la RCA con la Fondiaria SAI, avendo già ottenuto da quest’ultima il pagamento della somma di Euro 8.000,00. L’appellante non contestò la liquidazione del danno operata dal giudice di pace nell’importo complessivo di Euro 7.980,00, ma contestò che non fosse completamente satisfattivo il pagamento della somma di Euro 8.000,00, poichè destinata a coprire anche le spese stragiudiziali. La società assicuratrice propose, a sua volta, per quel che ancora rileva in questa sede, appello incidentale, contestando la liquidazione della somma di Euro 300,00 fatta dal primo giudice per spese non documentabili.

Il Tribunale di Siena ha rigettato l’appello principale ed accolto parzialmente l’appello incidentale, rideterminando il danno nell’importo di Euro 7.680,07, ma rigettando la domanda di restituzione proposta nei confronti del G., con imputazione a spese stragiudiziali della differenza tra quest’ultima somma e quella percepita pari, come detto, complessivamente ad Euro 8.000,00. Ha quindi interamente compensato tra le parti le spese del grado.

Avverso la sentenza del Tribunale il G. propone ricorso per cassazione a mezzo di un unico articolato motivo. Si difende Fondiaria SAI S.p.A. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Il ricorso per cassazione in esame è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (8 novembre 2006).

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia il vizio di “insufficiente e contraddittoria motivazione circa la liquidazione delle competenze e spese in sede stragiudiziale spettanti al legale del ricorrente fatto questo controverso e decisivo per il giudizio, in quanto incidente sull’effettivo e complessivo ristoro del danno spettante al ricorrente”.

L’illustrazione del motivo viene svolta dalla pagina 4 alla pagina 7 del ricorso.

2.- Poichè è stato denunciato soltanto il vizio di motivazione, sarebbe stato necessario il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del motivo ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09): non si rinviene nè nel corpo dell’illustrazione del motivo nè all’inizio od in calce alla stessa una parte che contenga le indicazioni di cui all’ultimo inciso dell’art. 366 bis cod. proc. civ., secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa corte appena richiamata.

Il ricorso è inammissibile.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore della resistente Fondiaria SAI S.p.A., nella somma di Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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