Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28304 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28304 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 29472-2011 proposto da:
DIANO DIANA DNIDNI85R59D1221, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 84, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO VALSECCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIOVANNI FARA giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controrícorrente avverso la sentenza n. 536/2010 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 4/11/2010, depositata 11 30/11/2010;

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;1-3-

Data pubblicazione: 18/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:

2010, la Corte di appello di Brescia, pronunciando sull’appello
proposto dal Ministero della Salute, nei confronti di Diana Diano,
avverso la sentenza n. 405/09 del Tribunale di Bergamo, rigettava la
domanda avanzata in primo grado, escludendo il diritto dell’interessata
alla rivalutazione della componente dell’indennizzo di cui alla legge n.
210/1992 denominata indennità integrativa speciale. A sostegno del
decisum, i giudici di appello richiamavano l’espressa previsione di cui
all’art. 11, comma 13, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 nelle more
intervenuto.
Avverso tale pronuncia Diana Diano propone ricorso e censura la
sentenza impugnata lamentando violazione e falsa applicazione dell’art.
3 della Costituzione – illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi 13
e 14, del D.L. n. 78 del 31/5/2010, conv. nella legge n. 122 del
29/7/2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2010 per
contrasto con la predetta norma (illegittimità dichiarata con sentenza n.
293 del 9 novembre 2011 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2,
comma 2, della legge n. 210/1992 (in relazione all’art. 360, n. 3, cod.
proc. civ.. Deduce che il ragionamento seguito dalla Corte territoriale è
destinato ad essere neutralizzato dalla pronuncia della Corte
Costituzionale che ha ritenuto la norma di interpretazione autentica
dell’art. 2, comma 2, della legge n. 210/1992 incostituzionale per
contrarietà all’art. 3 della Cost. e che, come illustrato nella citata
sentenza del giudice delle leggi, non rivalutare secondo il t.i.p. anche la
Ric. 2011 n. 29472 sez. ML – ud. 24-10-2013
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“Con sentenza n. 536 del 2010 depositata in data 30 novembre

somma corrispondente alla indennità integrativa speciale è un fatto
illegittimo in sé esponendo alla progressiva erosione causata dalla
svalutazione proprio la componente più sostanziosa dell’assegno
bimestrale.
Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass.
29080 del 25 novembre 2011, id. n. 29914 del 29 dicembre 2011, n.
4467 del 21 marzo 2012, n. 4705 del 23 marzo 2012 n.12590 del 19
luglio 2012).
Invero era stato affermato (Cass. n. 21703 del 13 ottobre 2009,
disattendendo il precedente orientamento di cui a Cass. n. 15894 del 28
luglio 2005) che “In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica
all’indennità integrativa speciale, prevista dalla legge 25 luglio 1992, n.
210, art. 2, comma 2, sia perché il legislatore ne ha espressamente
stabilito il riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente
disciplinato dall’art. 2 cit., comma 1 (così come modificato dalla legge
25 luglio 1997, n. 238), sia perché l’indennità integrativa speciale ha
proprio la funzione di attenuare od impedire gli effetti della
svalutazione monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa
normativamente la rivalutabilità”.
L’infondatezza della pretesa era stata poi confermata dalla
successiva sentenza n. 22112 del 19 ottobre 2009, che si era data carico
di risolvere il contrasto.
Inoltre con il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 convertito
nella legge n. 122 del 2010, si è disposto che “la legge 25 febbraio
1992, n. 210, art. 2, comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel

Ric. 2011 n. 29472 sez. ML – od. 24-10-2013
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Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato

senso che la somma corrispondente all’importo della indennità
integrativa speciale non è rivalutato secondo il tasso di inflazione”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293 del 2011, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
art. 11, commi 13 e 14, ritenendo tale disciplina non conforme al

La Corte Costituzionale ha affermato, con detta sentenza: <>.
A seguito, dunque, della sentenza n. 293/2011 della Corte
Costituzionale è da escludere che possa essere negata la rivalutabilità secondo il tasso annuale di inflazione programmata di cui all’art. 2
primo comma della legge n. 210/1992 – della componente
dell’indennizzo costituita dall’indennità integrativa speciale di cui al
secondo comma dell’art. 2 citato, essendo – questa – l’interpretazione
“costituzionalmente orientata” della disciplina dell’istituto, inteso della
sua globalità, così come affermato da Cass. n. 15894 del 28/07/2005.
Per tutto quanto sopra considerato, superfluo essendo l’esame
delle altre questioni poste dal ricorrente, si propone, in accoglimento
del proposto ricorso, la cassazione dell’impugnata sentenza e, non
Ric. 2011 n. 29472 sez. ML – ud. 24-10-2013
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integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, non può essere

essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della
causa nel merito a norma dell’art. 384, commi 1 e 2, cod. proc. civ.,
con il rigetto dell’appello proposto dal Ministero della Salute, con
ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ..
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore

giurisprudenza di legittimità in materia. Ricorre con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo, soluzione non contrastata dalle parti – che non
hanno depositato memoria – e condivisa dal Procuratore generale, che
ha aderito alla relazione.
3 – Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384,
comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito nei termini
di cui alla sentenza di primo grado.
4 – Il sopravvenire della sentenza di incostituzionalità costituisce
giusto motivo per compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P. Q. M.
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,
decide nel merito nei termini di cui alla sentenza di primo grado.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 11 24 ottobre 2013.

siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata

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