Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28304 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 04/11/2019), n.28304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19052-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RESIDENCE LA BERNA di P.A. & C. SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore, P.A., in qualità

di socia della “Residence la Berna di P.A. & c.

snc, P.C., in qualità di socio della “Residence la

Berna di P.A. & c.snc, elettivamente domiciliati

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIOVANNI FORLINI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 5313/25/ 2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 5313/26/17 depositata in data 14.12.2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia rigettava l’appello avverso la sentenza n. 1036/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Brescia (in seguito, la CTP), che aveva parzialmente accolto i ricorsi riuniti proposti contro avvisi di accertamento per II.DD. e IVA 2008 emessi nei confronti della società Residence La Berna di P.A. & C Snc e dei soci P.C. e P.A.;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi, ed i contribuenti si sono difesi con controricorso e ricorso incidentale condizionato, per un motivo;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare, dev’essere affrontata e disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per acquiescenza parziale alla sentenza ex art. 329 c.p.c., in quanto anche la ratio deciden-di espressa dalla CTR circa la ripresa in merito al canone di affitto di azienda è stata complessivamente impugnata in ricorso, attraverso il primo motivo;

– Con il secondo motivo di ricorso, – da affrontarsi prioritariamente su di un piano logico in quanto avanzato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza per apparente motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61, dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., per aver la CTR apoditticamente affermato la congruità dei costi di manutenzione edile contestati dall’Amministrazione;

– Il motivo è parzialmente fondato, dovendo essere distinta la denunciata omessa o apparente motivazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dall’omessa pronuncia rilevante ai fini dell’art. 112 c.p.c., in quanto sussiste la prima allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017, Rv. 643793-01). Va al proposito ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232); rammenta inoltre che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053);

-Nel caso di specie, la motivazione sulla ripresa per esecuzioni di lavori di manutenzione è racchiusa nelle seguenti parole: “I costi edili di manutenzione sono congrui e riconoscibili in quanto inerenti all’attività aziendale turistica svolta, così come quelli relativi alle spese di pubblicità e telefonia”. Orbene, va premesso che in tema di determinazione di reddito di impresa l’onere per il contribuente di dimostrare l’inerenza dei costi sostenuti sussiste anche per i beni normalmente necessari e strumentali anche se semplificato (Cass. n. 33504 del 27/12/2018) e che anche in tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, è richiesta la prova dell’inerenza del medesimo. L’argomentazione della CTR si traduce nella denunciata violazione di legge, risultando la motivazione meramente formale, tautologica e in realtà omessa, in quanto avulsa da qualsiasi richiamo al compendio probatorio e ai fatti di causa;

– L’accoglimento del secondo motivo determina la nullità della sentenza, con assorbimento: del primo motivo di ricorso principale – con cui si denunciava la violazione di plurime previsioni di legge circa il rilievo concernente l’inerenza del canone di affitto; dell’eccezione preliminare di parte controricorrente, formalmente indirizzata al ricorso, ma specificamente relativa alla censura di violazione e falsa applicazione di cui al primo motivo, per violazione dell’onere di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4; infine, dell’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, con cui si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 in relazione al primo motivo di ricorso;

-La sentenza impugnata va dunque riformata e, a seguito della cassazione, segue rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il secondo motivo ricorso principale, assorbito il primo e il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 4 novembre 2019

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