Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28303 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2297-2007 proposto da:

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato BASILI

IVO, rappresentato e difeso dall’avvocato INCANDELA PIETRO giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

COLOMBO S.P.A. IN L.C.A. (OMISSIS), in persona del Commissario

Liquidatore pro tempore Avv. C.S., elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio

dell’avvocato LONGO LUCIO FILIPPO, che la rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

L.M., SOCIETA’ ASSICURATRICE INDUSTRIALE S.A.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 388/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/03/2006, R.G.N. 1199/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

LA CORTE

letto il ricorso proposto dal P. per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo, pubblicata il 30 marzo 2006;

rilevato che il ricorso stesso è privo dei quesiti imposti a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006 con riferimento ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (ai sensi dell’art. 27, comma 2 del citato Decreto), e che dunque esso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte Colombo spa in L.C.A. difesasi a mezzo di controricorso.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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