Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28303 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 04/11/2019), n.28303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19026-2018 proposto da:

D.R.C., in qualità di Legale Rappresentante della

Società Infometal Global srl, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO ROMANELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 100/2/18 depositata in data 22 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 583/6/14 della Commissione tributaria provinciale di Firenze che a sua volta aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da Infometal Global Srl, in persona del legale rappresentante D.R.C., contro avvisi di accertamenti per II.DD. e IVA 2004-2005;

– La CTR non confermava la decisione di primo grado, ritenendo in via preliminare che il raddoppio dei termini operasse in tutte le fattispecie in cui vi è obbligo di denuncia penale e, nel merito, ritenendo fondate le riprese per operazioni inesistenti;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi, che illustra con memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la contribuente ricorrente lamenta, la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni normative, con riferimento al termine di decadenza dell’accertamento tributario, per non aver la CTR accertato la decadenza dell’esercizio del potere impositivo, in quanto emesso oltre il termine ordinario di accertamento e in presenza di un reato prescritto;

– Il motivo è infondato. Va infatti ribadito che: “In tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l’IRPEF e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 per l’IVA, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, Panche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell’ambito applicativo del precedente regime transitorio – non oggetto di abrogazione – di cui al D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, comma 3, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica nè agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 nè agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell’atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015.” (Cass. 16 dicembre 2016 n. 26037);

“In tema di accertamento tributario, ai fini del raddoppio dei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, nella versione applicabile “ratione temporis”, rileva unicamente la sussistenza dell’obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall’esito del relativo procedimento e nonostante l’eventuale prescrizione del reato, poichè ciò che interessa è solo l’astratta configurabilità di un’ipotesi di reato, atteso il regime di “doppio binario” tra giudizio penale e procedimento tributario.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9322 del 11/04/2017, Rv. 643795 – 01);

– Orbene, non è possibile accogliere le argomentazioni svolte in ricorso, in quanto la decisione della CTR, che considera operante il raddoppio dei termini legata all’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla sua presentazione oltre il termine ordinario di accertamento e anche dalla prescrizione del reato, è pienamente conforme ai principi di diritto sopra riportati;

– Con il secondo motivo di ricorso – senza indicazione espressa dal paradigma invocato, comunque individuabile dalla lettura del mezzo di impugnazione nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5- la contribuente lamenta l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con particolare riferimento al rilascio delle fatture, al pagamento delle stesse e al trasporto dei prodotti indicati nella documentazione richiamata”;

– L’Agenzia delle Entrate ha eccepito l’inammissibilità del motivo, in quanto in violazione della preclusione della c.d. doppia conforme, e in quanto tendente a sindacare la motivazione al di fuori dei limiti dell’art. 360, comma 1 n. 5 riformato, giunge sostanzialmente ad una indebita rivalutazione del merito;

– La censura è inammissibile, per le ragioni che seguono. Premesso che l’esito del giudizio di primo grado e del grado di appello sono stati difformi, e questo esclude si possa parlare di c.d. doppia conforme, va ribadito che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è’mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.” (Cass. 28 novembre 2014 n. 25332);

– Lo sviluppo della censura collide con i principi di diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale in quanto non contesta come violazione di legge l’applicazione del canone di riparto dell’onere della prova da parte della CTR (chi deve provare e che cosa) elaborato in materia di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Al contrario, la ricorrente si limita a lamentare l’erronea valutazione delle risultanze del quadro probatorio e, in particolare, la rilevanza a suo dire decisiva delle fatture e dei pagamenti documentati. Così facendo però la contribuente chiede una indebita rivalutazione del quadro probatorio, preclusa di per sè al giudice di legittimità, senza evidenziare l’esistenza di fatti decisivi, ritualmente introdotti nel processo, non valutati e contrari all’elaborazione del giudice di appello;

– In conclusione, il ricorso va rigettato, e dal rigetto discende il regolamento delle spese di lite, secondo soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,0 oltre spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24.12.2012 n. 228, art. 1 comma 17 (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 4 novembre 2019

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