Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28302 del 22/12/2011

Cassazione civile sez. III, 22/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 22/12/2011), n.28302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2284-2007 proposto da:

M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO SANTE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DEIANA GIORGIO giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo studio

dell’avvocato MELONI GIANLUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato

SPINAS EMANUELE giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 233/2006 del TRIBUNALE di LANUSEI, depositata

il 29/08/2006, R.G.N. 127/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.L. propose appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Jerzu con la quale era stata rigettata la domanda da lui proposta nei confronti di S.G. per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni prodotti per aver provveduto con negligenza ed imperizia alla riparazione dell’autovettura Renault di proprietà dell’istante. Il Tribunale di Lanusei ha rigettato il gravame, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado.

Avverso la sentenza del Tribunale il M. propone ricorso per cassazione a mezzo di un unico articolato motivo. Si difende Giovanni S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Il ricorso per cassazione in esame è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (29 agosto 2006).

1.- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia il vizio di “omessa insufficiente contraddittoria motivazione unitamente a un travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

L’illustrazione del motivo si articola in due punti, rispettivamente sub 1) e sub 2). Il punto sub 1 si chiude con i seguenti quesiti:

a) “può essere ritenuta tardiva la produzione di un atto che non è mai stato nella disponibilità della parte in causa che intende servirsene e del quale la stessa ha solo una copia?”;

b) “può il giudice in presenza di apposita istanza ed in presenza solo di una mera copia dell’atto che può decidere la causa, non disporre per l’esibizione dell’originale del documento in questione?”.

Il punto sub 2 si chiude con il seguente quesito: “può essere ritenuta rilevante o meno ai fini della decisione della causa la dichiarazione stragiudiziale di una parte fatta ad un terzo ma dal cui contenuto emerge il riconoscimento dei fatti posti a fondamento delle pretese azionate in causa dalla controparte del dichiarante?”.

2.- Poichè è stato denunciato soltanto il vizio di motivazione, sarebbe stato necessario il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09): i “quesiti” sopra riportati sono evidentemente inidonei allo scopo.

Per di più essi rendono palese che sebbene si sia impugnata la sentenza soltanto per vizio di motivazione, si è finito per sostenerne l’erroneità (anche) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto: queste, tuttavia, non risultano indicate ex art. 366 c.p.c., n. 4; ancora, i quesiti sopra riportati non consentirebbero comunque a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dal ricorrente con riferimento alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita alcuna valida sintesi logico-giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020 del 30 ottobre 2008).

Il ricorso è inammissibile.

3.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del resistente, nella somma di Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2011

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