Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28302 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28302 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 28673-2011 proposto da:
MUNGO RAFFAELA MNGRFL51H61I929U, TICOZZELLI
EMANUELA TCZMNL58R53A745B, RIGATO LILIANA
RGTLLN57E48A612Z,
SPTVCN53C06G211Y,
STRMGH44D70M100K,
SVRSVR50B28B520H,

SPITALE
STARRANTINO
SAVARINO
TERRANOVA

VINCENZO
MARGHERITA
SAVERIO
MARIA

TRRMCR54R59F943F, TRUPIA ANGELA TRPNGL50C53B804C,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS, rappresentati e difesi
dall’avvocato GIUSEPPE BULGARINI D’ELCI giuste deleghe da
pag. 2 a pag. 9 del ricorso;

– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 18/12/2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
0185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

nonchè contro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA,
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ANTONIO
STOPPANI”, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI
OLGIATE MOLGORA, ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “P.A. FIOCCHI”,
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRIVIO, ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE “DON PIERO POINTINGER” DI
ROVAGNATE, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI
ROBBIATE, LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. B. GRASSI”,
SCUOLA MEDIA STATALE “G. CARDUCCI” DI OLGINATE;

intimati

avverso la sentenza n. 335/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 24/02/2011, depositata il 17/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
“Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Lecco, Raffaella
Mungo, Ornella Murino, Liliana Rigato, Saverio Savarino, Vincenzo
Spitale, Margherita Starrantino, Maria Terranova, Emanuela Ticozzelli,
Ric. 2011 n. 28673 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

– controricorrente –

Angela Trupio, dipendenti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca (MIUR), prima inquadrati nella qualifica di
Responsabile amministrativo e quindi, ai sensi del c.c.n.l. del
26/5/1999 del comparto scuola, nel profilo di Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi (D.G.S.A.) con decorrenza dall’1/9/2000,

profilo era avvenuto con l’applicazione del criterio della c.d.
“temporizzazione”, ossia mediante il riconoscimento, sulla base
dell’art. 8 del c.c.n.l. del 15/3/2001, di una anzianità di servizio
convenzionale priva di effettiva corrispondenza con il percorso
professionale svolto nei servizi di ruolo e di pre-ruolo. Deducevano
l’illegittimità del criterio adottato dall’amministrazione e chiedevano
che fosse riconosciuta l’intera anzianità maturata invocando, in
particolare, l’applicazione delle più favorevoli norme dell’art. 142,
punto 8, del c.c.n.l. 24/7/2003 e dell’art. 66, comma 6, dell’analogo
contratto del 4/8/1995. Si costituivano il MIUR e gli istituti scolastici
convenuti contestando ogni avversa deduzione. Il Tribunale rigettava
le domande e la decisione veniva confermata dalla Corte di appello di
Milano, con sentenza del 17/5/2011. Riteneva la Corte territoriale
Riteneva la Corte di merito che la norma dell’art. 8 del c.c.n.l.
15/3/2001, inerente appunto il passaggio dei responsabili
amministrativi ATA alla figura di DSGA, costituisse la lex ipecialis che
regolava in via esclusiva la fattispecie, escludendo qualsiasi altra norma
concorrente.
Propongono ricorso per cassazione i dipendenti con cinque motivi
e denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 142 del c.c.n.l.
comparto scuola del 24/7/2003 e dell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. del
4/8/1995 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 8,
9, 10 e 13, del d.P.R. 23/8/88 n. 399 ed ancora violazione e falsa
Ric. 2011 n. 28673 sez. ML – ud. 24-10-2013
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esponevano che il passaggio nelle posizioni stipendiali del nuovo

applicazione dell’art. 8 del c.c.n.l. 15/3/2001 e dell’art. 87 del c.c.n.l.
del 24/7/2003 oltre violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del
2001, art. 45, comma 2, e carenza di motivazione. Sostengono che al
personale del compatto scuola, già inquadrato nella figura apicale di
responsabile amministrativo, transitato, con effetto dal 1 settembre

sorta di progressione di carriera verticale nell’ambito della medesima
figura professionale, debba essere riconosciuta per intero, ai fini
economici e giuridici, l’anzianità di servizio maturata in ruolo e fuori
ruolo, giusta il rinvio alla disciplina sulla ricostruzione di carriera del
personale della scuola di cui al d.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13
espressamente operato dalle norme dei contratti collettivi del 1995 e
2003 indicate; mentre erroneamente la Corte territoriale avrebbe
ritenuto applicabile l’art. 8 del C.C.N.L. del 15 marzo 2001 che, con
norma speciale derogatoria della regola generale, prevede il criterio
della temporizzazione con riguardo all’attribuzione di una figura
professionale del tutto nuova e completamente mutata rispetto alla
precedente e quindi non riferibile al caso in esame.
Il Ministero si difende con controricorso nei confronti di tutti i
ricorrenti.
Va ritenuta l’inammissibilità delle censure aventi ad oggetto vizi di
motivazione, non configurabili in relazione a norme di diritto (arg. ex
art. 384 cod. proc. civ., u.c.) e di clausole di contratti collettivi nazionali
di lavoro del settore pubblico, equiparate alle norme di diritto dal d.lgs.
n. 165 del 2001, art. 63, comma 5 con la conseguente irrilevanza della
motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di
legittimità di interpretare direttamente le norme di diritto, anche se
contenute nell’indicato testo contrattuale (cfr. al riguardo, da ultimo,
Cass. n. 24431/10, cit.).
Ric. 2011 n. 28673 sez. ML – ud. 24-10-2013
-4-

2000 nel nuovo profilo professionale di D.G.S.A., e quindi con una

Per il resto l’impugnazione appare manifestamente infondata in
relazione alle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questa
Corte dopo un approfondito esame di tutti gli aspetti rilevanti delle
questioni ora riproposte (v., tra le altre, Cass. 1/3/10 n. 4885, Cass.
2/12/10 n. 24431, Cass. 9/12/10 nn. 24912-24913-24914, Cass.

26/5/1999 – comparto Scuola personale non dirigente, parte
normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, è
stato istituito, con decorrenza 1/9/2000, “il profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado …”.
Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto c.c.n.l.
26/5/1999 richiede il diploma di laurea; tuttavia, “in sede di prima
applicazione”, anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale
per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato
dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale
già inquadrato quale responsabile amministrativo, in servizio nell’anno
scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito corso di
formazione.
Il trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di
DSGA “in sede di prima applicazione” è fissato dall’art. 8 del c.c.n.l.
15/3/2001, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del
comparto Scuola, dall’1/9/2000, nella misura dello stipendio iniziale
del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione
stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e
conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile
amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra
la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale
assegno ad personam nonché del rateo di anzianità in corso di
Ric. 2011 n. 28673 sez. ML – ud. 24-10-2013
-5-

24/2/11 n. 4805 e numerose successive conformi). Con il c.c.n.l.

maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. E’,
altresì, stabilito che la retribuzione così determinata “viene utilizzata,
con il criterio della temporizzazione, al fine di collocare ciascun
dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di
direttore amministrativo delle accademie e conservatori”. Viene,

nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in
anzianità spendibile per l’inquadramento, prescindendo perciò da
quella effettiva. La disciplina è, quindi, nel senso che l’esistente profilo
di direttore amministrativo di accademie e conservatori viene assunto a
parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.
In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del c.c.n.l. 24/7/2003,
comparto scuola, quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio
economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dall’1/1/2003, ai
DSGA destinatati dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8,
comma 1, del c.c.n.l. 15/3/2001 è attribuito un incremento retributivo
pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del
direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la
corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla
data dell’1/9/2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, “si
realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale
appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del
direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.
La tesi dei dipendenti richiama l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del
c.c.n.l. 24/7/2003, comparto scuola per il quadriennio normativo
2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, il quale stabilisce
che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66,
comma 4, del c.c.n.l. 4/8/1995, disposizione per la quale “restano
confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di
Ric. 2011 n. 28673 sez. ML – ud. 24-10-2013
-6-

dunque, adottato il criterio della cd. “temporizzazione”, che consiste

ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla
conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv.
dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni, nonché le
relative disposizioni di applicazione, così come definite dal d.P.R. 23

Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte
negoziale in linea con il principio generale di cui al d.lgs. n. 165 del
2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio
prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non
insegnante. In particolare, dispone il d.P.R. n. 399 del 1988, art. 4,
comma 13 (Inquadramento economico – Passaggi di qualifica
funzionale): “ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità
giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed
amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo,
comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella
misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con
modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive
modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed
economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
Sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, questa Corte ha
ritenuto che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati
“in sede di prima applicazione” e in deroga al requisito del titolo di
studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D)
mediante procedura concorsuale, un trattamento economico
differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato
dall’applicazione del regime generale; che rimangono invece applicabili
ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle
regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva). La finalità è
Ric. 2011 n. 28673 sez. ML – ud. 24-10-2013
-7-

agosto 1988, n. 399, art. 4″.

quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’Amministrazione
correlato ad una “promozione” pressoché automatica (mero giudizio
di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi
professionali).
Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del d.P.R. n. 199 del

riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di
previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui
all’art. 8 c.c.n.l. 15/3/2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di
inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente,
nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale
nelle aree, alla previsione normativa relativa alla “carriera”).
Non può affermarsi che la disciplina dell’art. 8 c.c.n.l. 15/3/2001
sia stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante
affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del
servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli
effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f,
punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).
Questa norma fa riferimento ai DSGA che hanno avuto accesso
alla posizione D1-D2 mediante lo strumento selettivo ordinario e non
in sede di primo inquadramento, atteso che il già richiamato art. 87 del
contratto del 2003 si occupa specificamente della vicenda della
creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento
retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del
15/3/2001, e come tale esplicitamente richiamato, nel quale la
“temporizzazione” risulta funzionale proprio all’aggancio alla
retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei
conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione. Invero,
l’incremento retributivo attribuito dall’art. 87 deve essere considerato
Ric. 2011 n. 28673 sez. ML – ud. 24-10-2013
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1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità

nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del
c.c.n.l. del 15/3/2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente
come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano
dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con
l’applicazione delle regole generali.

superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1/9/2000, doveva
essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in
caso di passaggio di categoria – con la considerazione quindi della
complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa) norma speciale
dell’art. 8 del c.c.n.l. del 15/3/2001, che non avrebbe potuto incidere
retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.
Al riguardo deve rilevarsi che il c.c.n.l. per il quadriennio
normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo
previsto l’operatività con decorrenza dall’1/9/2000 del nuovo profilo
professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha
omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico,
come si evince dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti
stipendiali in vigore rispettivamente dall’1/11/1998 e dall’1/6/1999, e
la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta
ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei
conservatori e delle accademie ma non prendono in considerazione il
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non
può presumersi regolato ai fini economici come l’altro – pur affine profilo, poiché i due profili sono considerati distintamente nella tabella
A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati
diversamente, in D/1 il profilo esistente e in D/2 quello di nuova
istituzione.

Ric. 2011 n. 28673 sez. ML – ud. 24-10-2013
-9-

Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al

Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione
nel fatto che il c.c.n.l. 26/5/1999 regolava il solo biennio economico
1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe
cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai
fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto

stato colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall’art. 8 del
c.c.n.l. del 15/3/2001, il quale – è opportuno sottolineare espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo
trattamento economico del personale fruente in sede di prima
applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di
direttore dei servizi generali ed amministrativi.
L’art. 8 del c.c.n.l. del 15/3/2001 non si pone, inoltre, in contrasto
con principi e norme inderogabili.
I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne
caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia

erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura
giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono
sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità
delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne
l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Né
possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal d.lgs. n. 165
del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente
le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in
relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (si veda Cass.
19/12/08 n. 29829; id. 10/03/09 n. 5726; 18/06/08 n. 16504 e
19/06/08 n. 16676; Cass., s.u., 7/07/10 n. 16038).
Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano prive di
fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di giustificazioni
Ric. 2011 n. 28673 sez. ML – ud. 24-10-2013
-10-

il 15/3/2001. Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che e

per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta
ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA
dall’1/9/00; alla disparità di trattamento con le altre categorie di
dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo
professionale di DSGA nel periodo successivo alla “prima

di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima
applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità
effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione
tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).
Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di
questa Corte, va dunque ritenuto che il trattamento economico
spettante dalli/9/2000 al personale ATA inquadrato in prima
applicazione nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e
amministrativi”, ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. del comparto scuola 26
maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del c.c.n.l.
15/3/2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello
stesso comparto.
Si propone, pertanto, il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi
dell’art. 375 cod. proc. civ. n. 5″.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia e contengano già una esauriente
replica ai rilievi riproposti dai ricorrenti in sede di memoria, dovendosi
ulteriormente sottolineare che non possono gli istanti, in forza del
principio della parità di trattamento, invocare la più favorevole regola
generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio
maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perché
non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il
Ric. 2011 n. 28673 sez. ML – ud. 24-10-2013
-11-

applicazione” di cui all’art. 34 del c.c.n.l. del 26/5/1999; al trattamento

contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia
per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla
fase del primo inquadramento nel profilo.
3 – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.

dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in
favore del Miur, delle spese del presente giudizio di legittimità, che
liquida in etkos”.1~~10.xsiv, euro 3.000,00 per compensi
professionali, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2013.

4 – Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da

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