Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28301 del 18/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28301 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 16112-2011 proposto da:
SICIGNANO MARZIO SCGMRZ24C26I300R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE 23- (CENTRO CAF),
presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FELICE AMATO,
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

%51`à
J1

Data pubblicazione: 18/12/2013

RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

– controricorrente nonché contro

80415740580;

– intimato avverso la sentenza n. 736/2010 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 9/6/2010, depositata il 18/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per il controricorrente l’Avvocato EMANUELA
CAPANNOLO (per delega avv. MAURO RICCI) che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Vallo della Lucania,
Marzio Sicignano, conveniva in giudizio l’I.N.P.S. ed il Ministero
dell’Economia e delle Finanze al fine di ottenere il riconoscimento del
diritto all’indennità di accompagnamento. Il Tribunale accoglieva la
domanda, dichiarando che il ricorrente si trovava nelle condizioni
sanitarie per fruire della richiesta prestazione con decorrenza dal
gennaio 2009; poneva, quindi, a carico dell’I.N.P.S. la metà delle spese
di lite liquidate in euro 600,00 di cui euro 330,00 per spese e diritti,
oltre accessori di legge, compensando tra le parti la residua quota. A
seguito di impugnazione del Sicignano, la Corte di appello di Salerno,
Ric. 2011 n. 16112 sez. ML – ud. 24-10-2013
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

con sentenza n. 441/2010 del 29 ottobre 2010, in parziale
accoglimento dell’appello, condannava l’I.N.P.S. a corrispondere
all’appellante la metà delle spese del giudizio di primo grado liquidate
per intero in complessivi euro 1.921,00 di cui euro 1.168,00 per diritti,
euro 540,00 per onorario ed euro 213,00 per maggiorazione spese

Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre
Marzio Sicignano, affidandosi a tre motivi.
L’I.N.P.S. resiste con controricorso.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., della legge n.794/1942 e succ.
modif., dell’articolo unico della legge 7/11/57 n. 1501, della tariffa
professionale adottata con delibera del consiglio nazionale forense del
20/2/02 ed approvata con D.M. 8/4/2004 n. 127 e tabella B,
paragrafo I (processo di cognizione), colonna 14 (valore minimo),
numeri 23-24-30-32-45 nonché violazione e falsa applicazione di legge
e del principio del rispetto e dell’inderogabilità dei diritti in relazione
all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.”.
Si duole il ricorrente della esclusione dalla nota spese di alcuni
diritti (richiesta copie sentenza, accesso ufficio e ritiro detta copia,
notifica sentenza, accesso ufficio e ritiro atto notificato, esame relata
notifica, ritiro fascicolo) perché, ad avviso del giudice di merito, si
tratterebbe di attività compiuta dopo la sentenza gravata.
Il motivo è manifestamente fondato.
Questa Corte ha, infatti, più volte affermato, con riguardo alla
liquidazione degli onorari di avvocato ed ai diritti di procuratore che,
nella spese di lite relative al giudizio di cognizione devono
comprendersi anche quelle conseguenti alla sentenza conclusiva del
Ric. 2011 n. 16112 sez. ML – ud. 24-10-2013
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generali oltre IVA e CNA come per legge.

giudizio e quindi nella liquidazione delle stesse il giudice deve tener
conto dei diritti relativi al ritiro del fascicolo di parte ed all’esame della
sentenza – cfr. in tal senso Cass. 20/08/1987, n. 6973 , id. 1/09/1987,
n. 7156 -. E’ stato, in particolare ritenuto che: «In considerazione
della natura delle prestazioni, che ineriscono alla conclusione del

30 maggio 1969, Tab. “b”, par. secondo), sotto il titolo di “processo di
cognizione”, le prestazioni procuratorie inerenti all’esame della
sentenza di primo grado (voce 14), alla richiesta di notifica del
dispositivo (voce 21), alla registrazione della sentenza (voce 39),
all’esame della sentenza d’appello (voce 14) ed al ritiro del fascicolo di
parte dalla cancelleria (voce 29) ineriscono tutte al processo di
cognizione e non a quello di esecuzione, ancorché rese
successivamente alla pronuncia>> – così Cass. 16/05/1981, n. 3220 -.
Orbene, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazioni di
tali principi laddove non ha riconosciuto spettanti i diritti sopra
indicati, ammontanti a complessivi euro 119,00, ritenendo che
afferissero ad attività successive all’emissione della sentenza,
trattandosi di diritti relativi ad attività (pacificamente svolte) pur
sempre inerenti al giudizio di cognizione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 4 della legge n. 794/42, in combinato disposto
con l’art. 60 R.D.L. n. 1578/33, nonché dell’art. 91 cod. proc. civ. e del
principio del rispetto e dell’inderogabilità del minimo dell’onorario, in
relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; nonché carente e/o
insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ed errore di giudizio e vizio di
motivazione idonea a giustificare la decisione in relazione all’art. 360,
n. 5, cod. proc. civ.”.
Ric. 2011 n. 16112 sez. ML – ud. 24-10-2013
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giudizio di cognizione, e della collocazione, nel testo normativo (D.M.

Si duole il ricorrente della operata riduzione del minimo
dell’onorario di avvocato, in applicazione dell’art. 4 della legge n.
794/42.
Anche questo motivo è manifestamente fondato.
Ed invero, in ordine alla disposta riduzione degli onorari, occorre

liquidazione degli onorari, stabilisce, al comma 5, che quando la causa
risulta di facile trattazione il giudice può attribuire l’onorario in misura
inferiore al minimo e, in tal caso, la decisione deve essere motivata.
L’esame della norma ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte
l’affermazione del principio secondo cui il giudice ha innanzitutto
l’obbligo di motivare espressamente la sua decisione. Inoltre la
suddetta motivazione deve essere anche adeguata con riferimento alle
circostanze di fatto del processo, non essendo sufficiente una
pedissequa enunciazione del criterio legale (v. Cass. 9/6/2006, n.
13478; id. 4/8/2009, n. 17920, 21/11/2008, n. 27796, 20/1/2010 n.
949), e neanche alla semplice aggiunta di un elemento estrinseco,
meramente indicativo, quale la identità delle questioni (v., in
particolare, Cass., 20/6/2007, n. 14311; id. 21/11/2008, n. 27804)
ovvero – come verificatosi nel caso di specie – la considerazione della
“materia particolarmente semplice e ripetitiva” (v., anche Cass.
10/6/2011 n. 12828; id. 26/7/2010, n. 17508).
Né potrebbe sostenersi che il menzionato obbligo di motivazione
sia venuto meno per effetto della disposizione di cui alla legge 13
giugno 1942, n. 794, art. 4, che, nel prevedere la riduzione dei minimi
tariffari per le controversie di particolare semplicità, dispone che
la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà; tale
disposizione, invero, integra la previsione contenuta nel R.D.L. n. 1578
del 1933, art. 60, comma 5, indicando il limite massimo
Ric. 2011 n. 16112 sez. ML – ud. 24-10-2013
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rilevare che il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, nel disciplinare la

della riduzione degli onorari, e dunque presuppone che questa sia stata
motivata (cfr., con riguardo al collegamento fra le due disposizioni,
Cass. 26/10/1974, n. 3179; id. 21/11/2008 n. 27804).
Per tutto quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento
dei primi due motivi di ricorso (con assorbimento del terzo) con

2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
con riguardo al primo motivo di ricorso siano del tutto condivisibili.
Diversamente opina il collegio con riguardo al secondo motivo di
ricorso.
Pur nella condivisione dell’orientamento citato nella relazione, è da
escludersi, per la specificità della situazione in esame, il denunciato
vizio motivazionale. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento
alla “materia particolarmente semplice e ripetitiva” e sottolineando
nelle premesse in fatto che l’oggetto del contendere era solo
circoscritto alla regolamentazione delle spese processuali (elemento,
questo, intrinseco), ha, nel complesso, spiegato in modo adeguato la
ragione della operata riduzione degli onorari.
Del resto, come il valore della causa nei gradi successivi al primo va
rapportato alla sola somma ancora in contestazione (cfr. ex multis Cass.
8 marzo 2005, n. 4966; Cass. Sez. Un. 11 settembre 2007, n. 19014;
Cass. 12 gennaio 2011, n. 536) così anche l’importanza della lite va
misurata in relazione alle questioni ancora sub iudice.
Non si tratta, allora, nel caso di specie, di una motivazione
apparente e generica, ma di una argomentazione congrua in rapporto
alla natura ed agli aspetti della controversia, per la parte ancora in
contestazione, ed alla elementarità delle questioni giuridiche trattate.
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo, soluzione non
Ric. 2011 n. 16112 sez. ML – ud. 24-10-2013
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ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5″.

contrastata dalle parti – che non hanno depositato memoria – e
condivisa dal Procuratore generale, che ha aderito alla relazione.
3 – Conseguentemente, va accolto il primo motivo di ricorso e la
sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto,
ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la causa può decidersi nel merito,

giudizio di primo grado, in complessivi euro 1.287,00. Va rigettato il
secondo motivo e dichiarato assorbito il terzo.
4 – L’esito complessivo della causa consente di compensare per
metà le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di
legittimità (liquidate come in dispositivo sulla base del criterio del
“diiputaturn”) e di condannare l’I.N.P.S. al pagamento in favore del

ricorrente della residua quota.

P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, ridetermina la somma dovuta
dall’I.N.P.S. a titolo di diritti per il giudizio di primo grado in
complessivi euro 1.287,00; rigetta il secondo motivo; dichiara assorbito
il terzo motivo; compensa per metà le spese del giudizio di appello e
del presente giudizio di legittimità (spese che liquida per intero, quanto
al giudizio di appello, in euro 1.230,00 – di cui euro 200,00 per diritti ed
euro 1.000,00 per onorari – e, quanto al presente giudizio, in euro
100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi) e pone la residua
quota a carico dell’I.N.P.S. ed in favore del ricorrente con attribuzione,
per il giudizio di appello, all’avv.to Giancarlo Di Genio, antistatario e,
per il presente giudizio, agli avvocati Felice Amato e Giancarlo di
Genio, antistatari, nella misura del 50% per ciascuno.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2013.

rideterminandosi la somma dovuta dall’I.N.P.S. a titolo di diritti, per il

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