Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28301 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 04/11/2019), n.28301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19962-2018 proposto da:

CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VINCENZO PECE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

Con sentenza n. 21/27/2018 depositata il 15.1.2018 la CTR della Puglia rigettava l’appello proposto dalla Congregazione delle Suore Domenicane del SS Sacramento nei confronti del Comune di Ascoli Satriano avverso la sentenza della CTP di Foggia che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avvisi di accertamento ai fini ICI per il 2009, 2010 e 2011 relativamente ad immobili di proprietà dell’Istituto religioso sul presupposto che il diritto all’esenzione non sussisteva atteso che non vi era prova della natura non commerciale delle attività svolta.

Avverso la sentenza della CTR l’istituto della suore di Maria Consolatrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Il Comune di Ascoli Satriano non ha spiegato difese.

1.Con il primo motivo di ricorso la Congregazione delle Suore Domenicane del SS Sacramento deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la CTR erroneamente ritenuto che spettava all’ente locale dimostrare i fatti sfavorevoli al contribuente.

Le censura non è fondata.

Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui l’esenzione dall’imposta Ici prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia).

La Corte ha, inoltre, chiarito (Cass. 13970/16) che il requisito oggettivo di esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) va accertato in concreto “con criteri di rigorosità”, e nella necessaria verifica – in ipotesi di struttura in tutto o in parte ricettiva – delle caratteristiche dell’utenza ospitata; dei periodi di apertura della struttura e, non ultimo, dell’importo delle rette in relazione ai prezzi correnti di mercato. Anche ad evitare che il riconoscimento dell’esenzione, in un contesto di sostanziale imprenditorialità e lucratività dell’attività, si risolva nell’alterazione del regime di libera concorrenza o nell’indebita attribuzione di un aiuto di Stato (Cass. 2017/18091; Cass. 2017/13574). L’effettivo concorso, nella concretezza della fattispecie, di entrambi questi requisiti deve essere provato trattandosi di dimostrare i presupposti della deroga alla regola generale dell’imposizione Ici dei fabbricati posseduti – ad onere della parte che invochi l’esenzione.

Nella specie la CTR ha evidenziato che l’Ente non aveva fornito alcun chiarimento oggettivo che potesse far emergere la natura non commerciale dell’attività. L’ente non aveva, infatti nemmeno esplicitato quale fosse l’importo delle rette sia per i minori che per gli anziani, nè il bilancio annuale.

Con riferimento alla parte dell’immobile adibita ad abitazione delle suore lo stesso ricorrente non solo ammette che la relativa eccezione non era stata formulata ritualmente, ma non riferisce se e in quale atto processuale sarebbe stato dedotto il diritto all’esenzione ICI con riferimento a tale parte dell’immobile abitato dalle religiose, con conseguente inammissibilità della odierna censura.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione falsa applicazione dell’art. 2933 c.c. e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè la CTR non avrebbe rilevato d’ufficio la prescrizione per l’anno di imposta 2009.

La censura è inammissibile.

Lo stesso ricorrente riferisce che l’eccezione di prescrizione del tributo non è stata ritualmente formulata e invoca un non meglio precisato abuso del diritto che, a suo dire, avrebbe consentito il rilievo d’ufficio della prescrizione.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva di parte intimata.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 4 novembre 2019

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