Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28300 del 18/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 28300 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 8242/11 proposto da:
Equitalia

Cerit

S.p.A.,

in

persona

del

suo

rappresentante delegato, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Panama n. 68, presso lo Studio degli Avv.ti
Bruno Cucchi e Giovanni Puoti, che anche disgiuntamente
la rappresentano e difendono, giusta delega in calce al
ricorso;

– ricorrente contro
Cima Giovanni;

– intimato contro
Agenzia delle Entrate;

Data pubblicazione: 18/12/2013

- intimata

avverso la sentenza n. 89/08/10 della Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 22
ottobre 2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. Giuseppe Lo Monaco, per delega, per la
ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 89/08/10, depositata il 22
ottobre 2010, la Commissione Tributaria Regionale della
Toscana, rigettato l’appello del concessionario
Equitalia Cerit S.p.A., confermava la decisione n.
63/01/08 della Commissione Tributaria Provinciale di
Massa Carrara che aveva accolto il ricorso proposto dal
contribuente Cima Giovanni avverso l’iscrizione
ipotecaria su immobile di proprietà.
La

CTR

statuiva

l’illegittimità

dell’iscrizione

ipotecaria, anche se “impugnabile solo per vizi
propri”, in ragione della “conclamata mancanza di
prova” dell’esistenza del debito tributario ed “a
prescindere dalla natura cautelare o esecutiva” della
misura.

2

udienza del 7 novembre 2013, dal Consigliere Dott.

Contro la sentenza della CTR, il concessionario
proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico
mezzo.
Il contribuente e l’Agenzia delle Entrate non si
costituivano.
Diritto

Il concessionario censurava la sentenza a’ sensi

dell’art. 360, comma l, n. 3, c.p.c., denunciando in
rubrica il vizio di “Violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 77 d.p.r. 602/73”. Ad illustrazione del
motivo,

il concessionario deduceva dapprima che

l’iscrizione dell’ipoteca legale oggetto di giudizio
non costituiva un atto di esecuzione e bensì una
garanzia

ex lege

erariale

ed

in

obbligatoria a tutela del credito
secondo

luogo che

“la prova

dell’esistenza e della conseguente legittimità della
pretesa impositiva ricade sull’Ente Impositore”.
Il motivo è inammissibile perché non coglie la
decidendi

ratio

dell’impugnata sentenza, che non essendo

stata gravata passa quindi in giudicato con la
conseguente

perdita

sopravvenuta

dell’interesse

processuale a coltivare il ricorso (Cass. sez. Il n.
10864 del 2012; Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011); in
effetti, la CTR ha fondato l’accoglimento della domanda
del contribuente ritenendo che in mancanza di prova
dell’esistenza di un credito tributario l’iscrizione
ipotecaria fosse illegittima “a prescindere dalla
natura cautelare o esecutiva” della misura e senza mai

1.

statuire che l’onere di provare il credito tributario
dovesse esser posto in capo al concessionario.
2. In mancanza di avversaria costituzione, non deve
farsi luogo ad alcun regolamento delle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

giorno 7 novembre 2013

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del

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