Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28300 del 11/12/2020

Cassazione civile sez. III, 11/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/12/2020), n.28300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15545/2017 proposto da:

C.M.T., C.P., P.A., elettivamente

domiciliati in Roma, al viale Liegi n. 58, presso lo studio

dell’avvocato Greco Fabrizio, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Gallizzi Paolo Bruno;

– ricorrenti –

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante in

carica, elettivamente domiciliato in Roma, al Largo di Torre

Argentina n. 11, presso lo studio dell’avvocato Martella Dario, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bassu Filippo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 636/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

Sez. Distaccata di SASSARI, depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. Cristiano Valle, osserva quanto

segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) Con atto di precetto del 27/09/2013 venne intimato, a C.P. e C.M.T. e a P.A., da Banca di Credito Sardo s.p.a. (in seguito ed attualmente Banca Intesa San Paolo S.p.a.) il pagamento di oltre un milione e quattrocentomila Euro, in forza di decreti ingiuntivi passati in giudicato e ottenuti nei loro confronti in quanto fideiussori della (OMISSIS) S.p.a..

I.1) C.M.T. e P. e P.A. proposero opposizione a precetto.

I.2) L’opposizione venne accolta dal Tribunale di Sassari, con sentenza n. 1173 del 2015.

I.3) Su appello, della Banca Intesa San Paolo S.p.a., la sentenza venne riformata dalla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 636 del 16/12/2016.

I.4) Avverso la detta sentenza della Corte territoriale ricorrono per cassazione, con atto affidato a due motivi, C.M.T. e P. e P.A..

I.5) Banca Intesa San Paolo S.p.a. resiste con controricorso.

I.6) Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni.

I.7) La sola parte ricorrente ha, ritualmente, depositato memoria per l’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) I due motivi di ricorso così censurano la sentenza di appello.

II.1) Il primo mezzo muove censure di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento agli artt. 1294,1310,1311 c.c., art. 2934 c.c., comma 1, art. 2945 c.c., comma 2, art. 2946 c.c., art. 2947 c.c., comma 3 e art. 2953 c.c., in relazione al rigetto dell’eccepita prescrizione del diritto di credito azionato con i Decreto Ingiuntivo n. 661 del 1992 e Decreto Ingiuntivo n. 662 del 1992, emessi dal Tribunale di Cagliari in data 24/03/1992, notificati in data 1617/04/1992 e della denuncia della loro inefficacia, unitamente all’atto di precetto opposto notificato in data 9-21/10/2013.

Il mezzo è incentrato sull’errata applicazione, da parte della Corte territoriale, delle richiamate norme del codice civile in tema di solidarietà tra condebitori ed atti interruttivi della prescrizione.

II.2) Il secondo mezzo afferma vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguardante la valutazione e determinazione delle somme intimate nell’atto di precetto opposto, notificato in data 9-21/10/2013, per essere errati i conteggi e gli importi ivi contenuti.

II.1.1) Il primo motivo è infondato.

II.1.2) E’ opportuno premettere che il punto focale del motivo consiste nel ribadire l’esattezza della ricostruzione, in fatto e diritto, della vicenda di cui alla sentenza di primo grado, laddove essa afferma che i decreti ingiuntivi erano stati emanati dal Tribunale di Cagliari nell’anno 1992 e, quindi, il credito da essi portato si era estinto per prescrizione decennale, non potendo il creditore (istituto bancario) valersi dell’originaria istanza di ammissione al passivo fallimentare, risalente all’agosto del 1988, della (OMISSIS) S.p.a. (dichiarata fallita nel giugno dell’anno 1988, con chiusura della procedura nel 2004), della quale i C. – P. erano fideiussori in relazione a dei contratti di finanziamento, azionati in sede di ammissione al passivo, ai fini interruttivi della prescrizione.

II.1.3) La sentenza d’appello ha, viceversa, ritenuto che l’effetto interruttivo della prescrizione, determinato dall’istanza di ammissione al passivo fallimentare, proposta dall’istituto di credito sulla base degli originari contratti di finanziamento, ai quali accedevano le fideiussioni prestate dai C. – P., si estendesse anche ai titoli giudiziali successivamente ottenuti dalla banca, in applicazione, comunque, del vincolo di solidarietà e il nuovo termine decennale decorresse dalla chiusura della procedura fallimentare, intervenuta nell’anno 2004.

II.1.4) Il Collegio ritiene che il motivo sia infondato, sebbene per ragioni in parte diverse da quelle prospettate nella sentenza impugnata.

II.1.5) L’affermazione della Corte territoriale, sebbene suffragata da un richiamo a giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9638 del e Cass. n. 16408 del 17/07/2014 Rv. 632537-01: “La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell’art. 1310 c.c., comma 1 (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva accolto l’opposizione a precetto proposta da uno dei coobbligati solidali del fallito, sul presupposto dell’intervenuta prescrizione decennale, nei suoi riguardi, del credito oggetto di un provvedimento monitorio dal medesimo condebitore, mentre, per contro, la presentazione dell’istanza di insinuazione del credito nel passivo fallimentare aveva dispiegato efficacia interruttiva anche nei confronti di tale soggetto”), peraltro di recente ribadita (Cass. n. 09638 del 19/04/2018 Rv. 648427 – 01): “La presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 2, l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell’art. 1310 c.c., comma 1. Nè rileva, ai fini dell’efficacia di tale atto interruttivo, la circostanza che nei confronti del condebitore solidale del fallito il creditore abbia ottenuto un provvedimento che riconosce l’esistenza del credito con efficacia di giudicato (nella specie, decreto ingiuntivo non opposto)”), non è del tutto persuasiva, perchè sia l’una che l’altra delle pronunce di questa Corte, ora richiamate, non si attagliare direttamente od immediatamente alla fattispecie in scrutinio, trattandosi di fattispecie nelle quali, come può rilevarsi dalla motivazione, ove compulsata per esteso, il decreto ingiuntivo era stato ottenuto anche nei confronti del soggetto garantito.

II.1.6) Il primo motivo è, nondimeno, infondato in quanto esso non considera adeguatamente che il credito del quale i fideiussori sono chiamati a rispondere risale ad epoca anteriore alla stessa emanazione dei decreti ingiuntivi, ossia all’epoca di stipulazione dei contratti di finanziamento posti in essere dai C. – P. in favore della (OMISSIS) S.p.a..

Rispetto ai detti contratti di fideiussione la prescrizione risulta essere stata ripetutamente interrotta sia con l’istanza di ammissione al passivo fallimentare della (OMISSIS) S.p.a., risalente, come detto all’agosto del 1988 e successivamente con l’instaurazione dei procedimenti monitori, nell’anno 1992, e solo con la chiusura della procedura fallimentare venne a decorrere un ultimo termine decennale, con la conseguenza che il diritto si credito della banca nei confronti dei C. – P. non era estinto per prescrizione al momento della notifica, nell’anno 2013, del precetto.

I fideiussori C. – P. non sono, infatti, tenuti sulla sola base dei decreti ingiuntivi, in quanto l’origine del credito, per il quale i monitori nn. 661 e 662 del 1992 del Tribunale di Cagliari vennero emanati, risiedeva nei contratti di fideiussione stipulati dai suddetti in favore della (OMISSIS) S.p.a., con la conseguenza che il passaggio in giudicato dei due decreti monitori, per mancata opposizione, ha riguardato anche i presupposti, di fatto e di diritto, sulla cui base erano stati chiesti e ottenuti i provvedimenti d’ingiunzione (da ultimo, ma quale espressione di un orientamento risalente, ed oramai costante, si vedano: Cass. n. 19113 del 18/07/2018 Rv. 650241-01. “Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione”, in precedenza Cass. n. 11641 del 21/11/1197 e ancora prima Cass. n. 02561 del 20/10/1966,) e, pertanto, con riferimento al caso di specie, il vincolo contrattuale dei C. – P. derivante dai contratti di fideiussione in favore della (OMISSIS) S.p.a..

II.1.7) Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

III.1) Il secondo motivo, relativo agli importi portati dall’atto di precetto è assorbito, stante il rigetto del primo attinente all’esistenza dei titoli e non risultando adeguatamente rappresentate le discrasie tra gli importi per i quali erano state emanate le condanne monitorie e quelli di cui ai precetti opposti.

IV) Le spese di lite di questo giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell’attività difensiva, sono liquidate come in dispositivo.

V) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 6.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2020

 

 

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