Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28300 del 04/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 04/11/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 04/11/2019), n.28300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19953-2018 proposto da:

COMUNE DI CAMPOBASSO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MATTEO CARMINE

IACOVELLI;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 128, presso lo studio dell’avvocato VALERIA BISCARDI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE DI RICCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1595/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR del Molise con sentenza n. 1595/02/2017, depositata il 19.12.2017 rigettava l’appello proposto dal Comune di Campobasso avverso la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso di P.M. su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento Ici sul presupposto che l’immobile era adibito a dimora abituale della madre che aveva acquisito il diritto di abitazione come legato alla morte del marito.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Campobasso ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, dell’art. 540 c.c., comma 2, del D.L. n. 93 del 2008, art. 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, evidenziando che poichè il defunto padre era solo usufruttuario dell’immobile, per aver donato alla figlia la nuda proprietà, non aveva potuto legare il diritto di abitazione alla moglie.

La censura è inammissibile.

La CTR, con ratio decidendi autonoma e idonea a sostenere la decisione, ha rilevato che il Comune di Campobasso, con delib. n. 11 del 2009 aveva espressamente assimilato, alla abitazione principale, quella concessa in uso gratuito a parenti e/o affini entro il I grado a condizione che il soggetto che utilizzava l’immobile vi avesse stabilito la propria dimora abituale e la propria residenza anagrafica.

La CTR ha, inoltre, verificato che la madre della ricorrente, oltre ad avere nell’immobile la residenza anagrafica, la abitava da sempre, essendo oltretutto la sua casa coniugale, con conseguente diritto alla esenzione Ici.

Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. 9752/2017).

2. Con il secondo motivo il Comune deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.c. e ss. per esser stato condannato alle spese anche se parzialmente dalla CTP.

La censura non è fondata.

La CTR ha correttamente applicato il criterio della soccombenza e ha condannato il Comune di Campobasso al pagamento delle spese processuali del secondo grado, compensandole peraltro nella misura della metà.

Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater, dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Campobasso al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 510,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater, dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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