Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2830 del 07/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2830 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 17114-2012 proposto da:
FILATURA DI GOZZANO S.P.A. – 00719580151 – (già BEMBERG SPA),
in liquidazione e in amministrazione straordinaria, in
persona del Commissario straordinario prof. avv. FRANCESCO
FIMMANO’, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA
BALDUINA 120/5, presso lo studio dell’avvocato AULETTA
FERRUCCIO, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– ricorrente –

cle4

contro

.2,554

ENEL ENERGIA S.P.A. (06655971007), in persona del suo
procuratore, avv. FRANCESCA MARIANI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio
dell’avvocato CARDARELLI MASSIMILIANO, che la rappresenta e

1

Data pubblicazione: 07/02/2014

difende unitamente agli avvocati FIORINI LUIGI e FRANCO
MARCELLO, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

SNAM RETE GAS S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 389/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito l’Avvocato FERRUCCIO AULETTA;
udito l’Avvocato IDA CARDARELLI per delega;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. AURELIO GOLIA, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
l. – Il Tribunale di Novara, con sentenza del 26 gennaio
2011, nell’ambito del giudizio intentato da Snam Rete Gas
S.p.A. nei confronti della Filatura di Gozzano – F.d.G. S.p.A., in liquidazione e amministrazione straordinaria, e
dell’Enel Energia S.p.A., rigettava – per quanto ancora
interessa in questa sede – sia la domanda riconvenzionale di
danni proposta dall’Enel contro la Snam Gas (per aver
continuato a trasportare gas in favore delle F.d.G.), sia
quella, sempre riconvenzionale, proposta dalla F.d.G. contro
Enel e Snam Gas (per la restituzione del pagamento indebito
della somma di euro 7.204.252,00, in luogo del debitore
Bembergcell S.p.A.).
2. – La decisione era oggetto di gravame principale da
parte della F.d.G. e di impugnazione incidentale da parte di
Enel Energia S.p.A..
2.1. – Quanto all’appello principale, segnatamente nei
confronti dell’Enel Energia S.p.A., la F.d.G. assumeva che,
nel contratto di somministrazione di gas intercorrente con
l’Enel, era ad essa subentrata la Bembergcell S.p.A., senza
2

TORINO, depositata il l ° marzo 2012, R.G.N. 493/2011;

che il terzo contraente fosse receduto nei termini di legge
dalla conoscenza legale della cessione, data dall’iscrizione
del relativo atto nel registro delle imprese. Sicché, la
F.d.G. era creditrice dell’Enel per le fatture ad esso
indebitamente pagate per la fornitura di gas nel periodo da
febbraio 2005 a luglio 2006, avendo il Tribunale omesso di
considerare il disposto degli artt. 2559 e 2560 cod. civ.,

straordinario all’ammissione al passivo del credito vantato
dall’Enel e non avendo quest’ultimo mai dichiarato di non
aver incassato le somme corrisposte da F.d.G. con bonifico
bancario.
2.2. – Quanto all’appello incidentale, l’Enel Energia
S.p.A. sosteneva che il contratto di somministrazione di gas
non era venuto meno per un suo recesso ingiustificato,
essendo la durata contrattuale prestabilita ed avendo esso
comunicato soltanto l’indisponibilità alla stipula tacita di
un ulteriore periodo contrattuale.
L’appellante incidentale censurava, poi, il rigetto
della domanda risarcitoria proposta contro Snam gas, la cui
condotta colposa era quella della “mancata discatura” e di
“un’errata gestione di un’azione giudiziale”, non avendo
coinvolto nell’iniziale procedimento cautelare esso Enel ed
il Comune di Gozzano.
3. – Entrambe le impugnazioni venivano rigettate dalla
Corte di appello di Torino con sentenza resa pubblica il 1 °
marzo 2012.
3.1. – In relazione all’appello principale della F.d.G.,
la Corte territoriale osservava che tra l’appellante e la
Bembergcell S.p.A. risultava stipulato un contratto in data
1 ° febbraio 2005, nel cui articolo 4.2. si prevedeva che
“l’affittuaria è tenuta a corrispondere, mediante accollo
dell’obbligazione di pagamento da effettuarsi direttamente
nei confronti del creditore, quanto dovuto di tempo in tempo
a fronte dell’utilizzo di energia elettrica somministrata”.
3

essendo, altresì, irrilevante l’assenso del Commissario

Sicché, soggiungeva il giudice del gravame, “non è quindi in
questione la somministrazione del gas”. Inoltre, la stessa
Corte d’appello rilevava che l’art. 6.2. del medesimo
contratto stabiliva che “i crediti ed i debiti che sorgeranno
a decorrere dalla data di efficacia del contratto e sino alla
scadenza di cui all’articolo 3.1. (31 gennaio 2009) saranno
rispettivamente a vantaggio e a carico di Bembergcell”; ed

“rimarranno in capo alla società tutti i rapporti debitori e
creditori sorti anteriormente alla durata del contratto e non
specificamente trasferiti, come nel caso di specie”.
3.1.2. – La Corte distrettuale osservava, poi, che non
risultava comunicato al creditore l’affitto d’azienda ai
sensi dell’art. 2558 cod. civ., “non potendosi richiamare
solo il regime della pubblicità legale”; in ogni caso, si
evinceva dal contratto di affitto di azienda che lo stesso
era “registrato solo presso l’Agenzia delle Entrate, mentre
nulla si sa sulla sua iscrizione nel registro delle imprese”,
essendo onere del debitore “dimostrare che il creditore fosse
venuto a conoscenza del fatto o che fosse stato in grado di
conoscerlo”.
3.1.3. – Quanto, poi, alla valenza liberatoria del
bonifico bancario, il giudice del gravame reputava
contraddittoria la difesa della F.d.G., giacché l’Enel non
aveva mai contestato “di non aver incassato le somme, perché,
infatti, con l’insinuazione al passivo, l’Enel non ha
richiesto nuovamente il pagamento delle fatture già pagate”.
In particolare, risultava dai dispositivi di sentenze della
stessa Corte di appello di Torino, emessi nelle date 4 e 24
novembre 2011, “allegati alla comparsa conclusionale
dell’Enel”, che “sia il Tribunale che la Corte di Appello
hanno ritenuto non pagate le forniture”, ciò costituendo
“serio indizio in ordine alla sussistenza del credito”,
unitamente agli altri elementi della “imputabilità dei
pagamenti effettuati con i bonifici ad altre forniture”,
4

ancora che, al punto 2, il medesimo art. 6 prevedeva che

della “mancata

comunicazione

dell’affitto di azienda” e

dell’esistenza di un contratto “tra la FDG e la Bembergcell
che attiene alla gestione comune di servizi e che la seconda
deve alla procedura circa 8 milioni di euro”.
3.2. – Quanto all’appello incidentale dell’Enel, la
Corte territoriale riteneva fondata la censura investente il
recesso dal contratto di somministrazione di gas, il quale

2004, con tacito

rinnovo

per periodi di medesima durata

“qualora non venga disdettato da una delle parti, con effetto
in corrispondenza della sua naturale scadenza, mediante
comunicazione scritta da inviarsi con preavviso di almeno tre
mesi”. Ciò – affermava, dunque, il giudice di appello – si
era verificato nella specie, avendo l’Enel comunicato il 29
giugno 2006 la propria disdetta con effetto dal l ° ottobre
2006.
Peraltro, in ragione della mancata impugnazione di altra
rationes decidendi

posta a fondamento della sentenza di primo

grado, il giudice del gravame reputava “che ai soli fini
della soccombenza virtuale l’appello risulta inammissibile”.
La Corte distrettuale rigettava, invece, il motivo di
gravame in ordine alla pretesa risarcitoria nei confronti di
Snam Gas, che riteneva in parte

infondata

e in parte

inammissibile.
Infine, il giudice di appello osservava che dalla
parziale fondatezza dell’impugnazione non potevano discendere
conseguenze in ordine alla regolamentazione delle spese di
primo grado, attesa la soccombenza dello stesso Enel, nei
confronti della Snam Gas, sulla domanda risarcitoria.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la
Filatura di Gozzano – F.d.G. – S.p.A., in liquidazione e in
amministrazione straordinaria, affidando le sorti
dell’impugnazione a tre motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, l’Enel
Energia S.p.A.

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prevedeva una durata di 12 mesi a decorrere dal l ° ottobre

Non ha svolto attività difensiva Snam rete Gas S.p.A.
CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – Con il primo mezzo è denunciata “nullità della
sentenza (in relazione al principio dell’art. 115, 1 0 comma,
c.p.c.) e/o omessa o insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio e/o violazione e/o
falsa applicazione degli artt. 2556, 2558 e 2193 cod. civ.”.

dell’obbligazione in capo a Bembergcell, avrebbe violato (con
conseguente nullità della sentenza a norma del n. 4 del primo
comma dell’art. 360 cod. proc. civ.) il principio di “non
contestazione”, di cui all’attuale art. 115 cod. proc. civ.
(ma già immanente al sistema processuale), in relazione
all’art. 2558 cod. civ., nella parte in cui ha ritenuto che
del contratto di affitto di azienda stipulato il l ° febbraio
da F.d.G. e Bembergcell S.p.A. non vi fosse prova in ordine
alla legale “notizia del trasferimento”, adducendo che “nulla
si sa sulla sua iscrizione nel registro delle imprese”. La
ricorrente sostiene, infatti, che non solo l’iscrizione
anzidetta è da presumersi in quanto obbligo di legge, ai
sensi dell’art. 2556 cod. civ., in capo al notaio rogante, ma
che in ordine alla circostanza che essa sia effettivamente
avvenuta, oggetto “di allegazioni univoche”, non vi è stata
mai contestazione da parte dell’Enel.
Sicché, ove il giudice di appello avesse posto a
fondamento della decisione l’iscrizione del contratto di

La Corte territoriale, negando la titolarità

affitto nel registro delle imprese, avrebbe dovuto concludere
per l’opponibilità dell’affitto stesso all’Enel, venuto a
conoscenza del trasferimento

ex lege,

con la conseguenza,

dunque, della piena operatività, ai sensi dell’art. 2558 cod.
civ., del trasferimento dei rapporti contrattuali in corso
tra cedente e cessionario senza necessità del consenso del
contraente ceduto, posto altresì che, nella specie, non si
era verificata l’ipotesi di una pattuizione espressa al fine i
di “escludere che il cessionario subentri al cedente nei
6

contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda”, né si era
“avverata alcuna delle eccezioni alla regola generale in
materia di successione nei contratti per via del
trasferimento d’azienda” (carattere personale di essi o
sussistenza di giusta causa di recesso del terzo contraente).
2.

– Con il secondo mezzo è dedotta “nullità del

procedimento e della sentenza (anche in relazione agli artt.

relazione ai principi di cui agli artt. 101, 2 ° comma, e 112
c.p.c.) e/o omessa o insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio”.
La Corte territoriale avrebbe errato “nell’aver negato
il pagamento del debito da parte di F.d.G.”, adducendo
elementi di prova indiziaria non significativi, né
utilizzabili.
Sostiene, infatti, la ricorrente che la diversa
imputazione di pagamento del debito, una volta riconosciuta
l’esistenza del pagamento stesso, avrebbe dovuto essere
provata dall’Enel e, in ogni caso, non potevano avere
ingresso con la comparsa conclusionale “atti” (i dispositivi
delle sentenze del Tribunale e della Corte di appello di
Torino) “il cui contenuto è, per un verso, assolutamente
insufficiente al bisogno specificativo … prima ancora che
probatorio” e, soprattutto, “nei confronti dei quali non si è
ammessi ad esercizi difensivi di sorta” e, come tali,
inutilizzabili.
3. – Con il terzo mezzo è prospettata “nullità della
sentenza (in relazione al principio dell’art. 112 e/o
all’art. 345 c.p.c.) e/o omessa o insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In
subordine: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 50
d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, nonché dell’art.

1-bis d.l. 28

agosto 2008, n. 134, convertito in l. 27 ottobre 2008, n.
166”.

7

350, 352, 356 c.p.c.), e/o nullità della sentenza (in

La Corte territoriale, pur dando atto «che in primo
grado la domanda riconvenzionale proposta da Enel Energia
s.p.a. era diretta unicamente “nei confronti di Snam Rete Gas
S.p.A.” (pog. 8), tuttavia … ha inteso l'”appello incidentale”
infine proposto da Enel come diretto “nei confronti di
entrambe le controparti” (pg. 9)»; sicché, «F.d.G. appare
adesso destinataria dell’efficacia della sentenza anche nella

dell’Enel Energia S.p.A. (§ 2.1.; pgg. 20 s.)».
Peraltro, lo stesso giudice del gravame «parla al
riguardo di “accoglimento parziale” (pgg. 23, 24 s.), salvo
poi “rigetta(re) l’appello incidentale” senz’altro».
Avrebbe, dunque, errato la Corte distrettuale nel
ritenere la domanda subordinata dell’Enel “sia stata
manifestata anche verso F.d.G., benché quest’ultima non fosse
stata destinataria della domanda (unica) di primo grado, né
della domanda (principale) di appello”. Donde la denunciata
nullità in parte

qua della sentenza, per aver pronunciato su

domanda non proposta contro la F.d.G. (con violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ.) e, in ogni caso, “inibita
dall’art. 345 c.p.c.” in appello perché comunque “estranea
alle conclusioni precisate in primo grado”.
La ricorrente argomenta, poi, diffusamente sulla
erroneità anche nel merito della sentenza impugnata, dovendo
trovare nella specie applicazione il principio
giurisprudenziale per cui «fino a quando la facoltà di
scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere
esecuzione (d.lgs. n. 270 del 1999, art. 50, comma 2), questo
resta insensibile ad ogni evento modificante per dare tempo
al commissario di formulare la sua scelta».
4. – I primi due motivi – che possono essere
congiuntamente esaminati – sono inammissibili, giacché con
essi non viene affatto censurata l’ulteriore ed alternativa
ratio

decidendi

espressa nella sentenza impugnata e che

attiene alla esistenza di pattuizione escludente
8

parte in cui questa pronuncia sopra l’appello incidentale

l’operatività dell’art. 2558 cod. civ. nel caso oggetto di
cognizione della Corte territoriale.
Come, infatti, evidenziato in precedenza (.5 3.1. del
“Ritenuto in fatto”), il giudice del gravame ha ritenuto che
tra la F.d.G. e la Bembergcell S.p.A. era stato stipulato un
contratto di affitto di azienda in data l ° febbraio 2005, in
forza del quale gli obblighi di pagamento che si assumeva, in

debitore originario, come ricordato dalla stessa sentenza
impugnata nel riportare la decisione di primo grado: cfr. p.
11), l’affittuaria Bembergcell nei confronti del creditore
(Enel) riguardavano 1′ “utilizzo di energia elettrica
somministrata” (art. 4.2); dunque, essi – come ancora
osservato dal giudice di appello – non concernevano a “la
somministrazione del gas”. Tale approdo ermeneutico ha
trovato ulteriore conferma nell’esegesi – effettuata dalla
Corte territoriale – dell’art. 6 dello stesso contratto di
affitto, in cui, al punto l, si stabiliva che i rapporti di
credito e debito sorti con detto contratto, e sino alla sua
scadenza, avrebbero fatto capo alla Bembergcell, mentre, al
punto 2, si prevedeva che sarebbero rimasti “in capo alla
società tutti i rapporti debitori e creditori sorti
anteriormente alla durata del contratto e non specificamente
trasferiti”, precisandosi trattarsi del “caso di specie”.
La Corte di appello di Torino ha, dunque, affermato che
le obbligazioni concernenti la somministrazione del gas da
parte di Enel a F.d.G. erano escluse dal contratto di affitto
tra quest’ultima società e la Bembergcell S.p.A. e, dunque,
esse, per espressa pattuizione, non erano incluse tra i
rapporti trasferiti ai sensi dell’art. 2558 cod. civ.
Tale

ratio decidendi –

che non solo è ulteriore a

quella che fa leva sulla inopponibilità dell’affitto
d’azienda al terzo contraente, ma anche ad essa alternativa non è stata affatto censurata dalla ricorrente, le cui
doglianze si appuntano, infatti, solo sul profilo della
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virtù di accollo (senza, peraltro, espressa liberazione del

conoscibilità, ai sensi dell’art. 2559 cod. civ., del
contratto di affitto di azienda da parte del terzo
contraente. Invero, la ricorrente non si cura affatto di
denunciare un vizio di violazione delle norme
sull’ermeneutica contrattuale ovvero di insufficienza o
illogicità intrinseca della motivazione in ordine alla
comprensione del programma negoziale da parte del giudice del

principio di specificità,

ex art. 366, primo comma, n. 6,

cod. proc. civ., di cui è precipitato la cd. autosufficienza
del ricorso per cassazione – non viene neppure riportato il
testo del contratto di affitto da cui potersi evincere il
complessivo programma contrattuale e, semmai, una diversa
portata e significato di quanto opinato dalla Corte
territoriale.
Né, peraltro, può dirsi che una rituale censura della
ignorata

ratio decidendi,

che risulti dotata dei necessari

caratteri di specificità e pertinenza rispetto al

decisum,

possa riconoscersi nel mero accenno al fatto che non sia
presente alcuna deroga pattizia all’operatività dell’art.
2558 cod. civ. [cfr. p. 12 del ricorso: «L’art. 2558 cit.
consente alle parti, per pattuizione espressa, di escludere
che il cessionario subentri al cedente nei contratti
stipulati per l’esercizio dell’azienda (“Se non è pattuito
diversamente il che non è avvenuto»], posto che – al di
là della circostanza stessa che l’affermazione rimane
sostanzialmente decontestualizzata rispetto alla sostanza e
direzionalità del motivo – quanto dedotto si pone in aperta
contraddizione con l’esistenza stessa di un accertamento sul
punto da parte del giudice del merito, che, in ogni caso,
rimane, nella sua portata, assolutamente privo di critica
quanto ai contenuti ed al suo esito.
Una volta esclusa, nella specie, dalla Corte di appello
l’operatività dell’art. 2558 cod. civ., l’ulteriore censura
sulla motivazione attinente al pagamento o meno della
10

merito. Del resto, nel ricorso – contravvenendosi al

fornitura del gas da parte di F.d.G. diventa anch’essa
ultronea (come quella in ordine alla conoscibilità
dell’affitto di azienda da parte del terzo contraente) in
assenza, come evidenziato, dell’impugnazione sulla ratio
decidendi

che impinge sul presupposto stesso di

configurabilità dell’asserito indebito oggettivo, non potendo
essa scalfire la resistenza del giudicato ormai così

fondata sul presunto indebito, che, come tale, non potrebbe
neppure ipotizzarsi, essendo rimasto accertato che debitrice
dell’obbligazione di pagamento è la stessa F.d.G..
Trova, dunque, applicazione il principio, consolidato,
(tra le tante, Cass., 3 novembre 2011, n. 22753), per cui,
“ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni,
distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e
logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata,
l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per
difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la
quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non
impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso
l’annullamento della sentenza”.
5. – Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.
Al di là della effettiva portata della decisione assunta
dalla Corte di appello – se essa cioè investa realmente anche
la F.d.G., per essere la domanda dell’Enel appellante
incidentale rivolta anche ad essa – è comunque assorbente
rilevare che la medesima F.d.G., ove pure si reputasse
investita dalla pronuncia, viene ad assumere la veste di
parte totalmente vittoriosa in riferimento all’anzidetto
appello incidentale dell’Enel, il quale – come è chiaramente
statuito in dispositivo (senza che il supposto contrasto con
la motivazione sia stato oggetto di specifica e pertinente
denuncia in tal senso) – è stato rigettato, con la
conseguenza che non sussiste l’interesse della ricorrente

11

formatosi, il quale travolge anche la domanda restitutoria

(né, del resto, essa ne ha palesato uno specifico e concreto)
ad impugnare la predetta statuizione di rigetto.
Trova, quindi, applicazione il principio secondo cui
l’interesse all’impugnazione, manifestazione del generale
principio dell’interesse ad agire – sancito, quanto alla
proposizione della domanda ed alla relativa contraddizione
alla stessa, dall’art. 100 cod. proc. civ. – va apprezzato in

dall’accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza,
anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale
l’impugnazione è inammissibile (tra le altre, Cass., 10
novembre 2008, n. 26921).
6.

– Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato

inammissibile e la parte ricorrente, in quanto soccombente,
va condannata al pagamento, in favore dell’Enel Energia
S.p.A., delle spese del presente giudizio di legittimità,
come liquidate in dispositivo.
7.

– Nessuna è pronuncia è da assumere in relazione

all’intimata Snam Rete Gas S.p.A., giacché, seppure vi sia un
difetto di valida notificazione del ricorso nei suoi
confronti (non risultando alcun esito della stessa
dall’avviso di ricevimento in atti), la declaratoria di
inammissibilità dell’impugnazione consente di ritenere
superflua una rinnovazione della relativa notificazione. Ciò
in applicazione del principio – ormai consolidato (di
recente, Cass., 17 giugno 2013, n. 15106) – di “economia
processuale”, quale precipitato di quello della ragionevole
durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., così da
doversi evitare un allungamento dei tempi di definizione del
giudizio di cassazione, oltre che un aggravio di spese, in
assenza di alcun beneficio per la garanzia dell’effettività
dei diritti processuali delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
12

relazione all’utilità concreta derivabile alla parte

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte
ricorrente al pa gamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, che li quida, in favore dell’Enel Ener gia S.p.A.,
in complessivi euro 30.200,00, di cui euro 200,00, per
esborsi, oltre accessori di le gge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consi glio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in

data 9 dicembre 2013.

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