Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2830 del 06/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 2830 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 7115-2009 proposto da:
BRAZZALE NIVES BRZNVS41H44L746M, domiciliata in ROMA,
PIAllA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA

DI

CASSAZIONE,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato GIUSEPPE CIMINO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3998

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

Data pubblicazione: 06/02/2018

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, GIUSEPPINA
GIANNICO, giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1285/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SERGIO PREDEN per delega verbale
Avvocato GIUSEPPINA GIANNICO.

di TORINO, depositata il 19/12/2008 r.g.n. 182/2007;

RG n 7115/2009

Fatti di causa
1. Con sentenza depositata il 19/12/2008 la Corte d’appello di Torino , in riforma
della sentenza del Tribunale di Verbania, in applicazione dell’art. 1, comma 777, I.
n. 296/2006 di interpretazione autentica del DPR n 488/1968 art 5 , comma 2, ha
rigettato la domanda di Nives Brazzale , volta alla riliquidazione della pensione

lavoro effettuati in Svizzera, in luogo di quelle virtuali ,ricalcolate dall’INPS in
rapporto alla diversa incidenza degli oneri contributivi.
La Corte ha , altresì, rilevato che la Corte Costituzionale , con sentenza n
172/2008, aveva dichiarato non fondata la questione di costituzionalità della
norma suddetta in riferimento agli artt 3, primo comma, 35 , quarto comma e 38
Cost.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso in cassazione la Brazzale con un motivo .
Si è costituito l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso.
Fissata la causa per la decisione ,con ordinanza del 17/12/2014, questa Corte ,
ritenuta rilevante e non manifestamente infondata ,in riferimento all’art 117
Cost.,comma 1, in relazione all’art. 6, par. 1 e all’art. 1 Protocollo n. 1 allegato
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ( CEDU), come interpretata dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo, e in particolare dalla sentenza Stefanetti ed
altri c. Italia del 15.4.2014 , ha sollevato questione di legittimità costituzionale
della L. n. 296/2006 , art 1 , comma 777, primo periodo (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007).
Con sentenza n 166/2017 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale sollevata .
3. La causa viene nuovamente fissata per la decisione all’udienza odierna . L’Inps ha
depositato memoria ex art 378 cpc.
Ragioni della decisione
4. Oggetto del contendere è la legittimità o meno delle modalità di liquidazione della
pensione spettante ai cittadini italiani che hanno prestato attività lavorativa in
Svizzera. La ricorrente, infatti, si duole del fatto che l’INPS le abbia liquidato la
pensione assumendo come base di calcolo ,non già la retribuzione effettivamente
percepita in tale Paese , – come a suo avviso avrebbe dovuto fare in virtù del
disposto dell’art. 1, I. n. 283/1973, che, nel ratificare la Convenzione stipulata tra
l’Italia e la Svizzera in materia di sicurezza sociale del 4.7.1969 aveva fissato il
1

goduta sulla scorta delle retribuzioni effettivamente percepite durante i periodi di

RG n 7115/2009

principio secondo cui il calcolo della pensione sarebbe stato effettuato come se
l’assicurato avesse lavorato in Italia – , bensì una retribuzione teorica, ottenuta
rapportando la retribuzione effettiva al maggior importo dei contributi previdenziali
che sarebbero stati dovuti ,qualora essa avesse effettivamente lavorato in Italia,
secondo modalità poi consacrate dall’art. 1, comma 777, I. n. 296/2006, che, nel
dettare l’interpretazione autentica dell’art. 5, comma 2°, d.P.R. n. 488/1968, ha

l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti
previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali
di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto
nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per
cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e
superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono», facendo salvi «i
trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore
della presente legge».
5. Tanto premesso, la ricorrente denuncia con un unico motivo la violazione dell’ad 5
DPR 488/1968 e successive modifiche rilevando che i giudici , soggetti solo alla
legge, non avrebbero dovuto applicare una norma di interpretazione autentica che
in realtà costituiva, invece ,un’innovazione con efficacia retroattiva .
6. Il ricorso è infondato .
7. Appare opportuno brevemente ripercorrere le tappe fondamentali della questione
oggi sottoposta all’esame di questo Collegio .
La legge di interpretazione autentica del 27/12/2006 n 296 (legge finanziaria
2006), stabilisce al comma 777 che “Il DPR n 488/1968 i_ art 5, comma 2, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento
presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti
previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzione ed accordi
internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di
lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi
trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità,
vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti
salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in
vigore della presente legge”.
La norma è stata dichiarata conforme a Costituzione in riferimento agli artt. 3 c.
1, 35 c. 4 e 38 c. 2, Cost. con sentenza della Corte Costituzionale n 172/2008 in
2

previsto che esso s’interpreti nel senso che «in caso di trasferimento presso

RG n 7115/2009

quanto:- le previsioni dell’art. 5, c. 2, del d.P.R. n. 488 del 1968 e delle successive
disposizioni in materia si collocano nell’ambito di un sistema previdenziale tendente
alla corrispondenza fra risorse disponibili e prestazioni erogate (art. 81 Cost.) e
implicano che il rapporto tra retribuzione pensionabile e massa dei contributi
disponibili sia quello espresso dalle aliquote contributive previste in Italia; – la
norma l’art. 1, c. 777, della I. 296, disponendo che la retribuzione percepita

stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro
Paese nel medesimo periodo, ha reso esplicito un precetto già contenuto nelle
disposizioni oggetto di interpretazione autentica, e quindi non è irragionevole.
Essa, inoltre, assegna alla disposizione interpretata un significato rientrante nelle
possibili letture del testo originario e non determina lesione dell’affidamento del
cittadino nella certezza dell’ordinamento. – Non c’è violazione del principio di
eguaglianza, perché la salvezza delle posizioni dei lavoratori cui già sia liquidato il
trattamento pensionistico secondo un criterio più favorevole, risponde all’esigenza
di rispettare il principio dell’affidamento ed i diritti ormai acquisiti di detti
lavoratori. Non è leso neppure l’art. 35, c. 4, Cost., perché la disposizione
censurata non attribuisce al lavoro prestato all’estero un trattamento deteriore
rispetto a quello svolto in Italia, ma anzi assicura la razionalità complessiva del
sistema previdenziale.- Infine, non esiste contrasto con l’art. 38, c. 2, Cost. perché
la norma censurata non determina riduzione ex post del trattamento previdenziale
spettante ai lavoratori.
8. Con ordinanza del 15/11/2001 questa Corte ha sollevato nuovamente la questione
di legittimità costituzionale

dell’art. 1, c. 777, della I. 296/06:”in riferimento

all’art117 Cost. ,comma 1, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione
come interpretato dalla Corte europea dei

europea dei diritti dell’uomo (CEDU),

diritti dell’uomo, e in particolare dalla sentenza del 31 maggio 2011, resa nel caso
Maggio e altri c. Italia” .
9. La Corte Costituzionale , con sentenza n 264 /2012 , ha dichiarato infondata
anche tale questione in quanto:”il vincolo per la Corte, nel caso di specie, è
costituito dalla applicazione che la Corte EDU ha operato, nella sentenza Maggio,
dell’art. 6, par. 1, della Convenzione EDU, stabilendo che benché non sia precluso
al corpo legislativo di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti
derivanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e la nozione di
equo processo contenuti nel richiamato art. 6 precludono, tranne che per impellenti
3

all’estero, da porre a base del calcolo della prestazione, sia riproporzionata per

RG n 7115/2009

motivi

di

interesse

generale,

l’interferenza

del

corpo

legislativo

nell’amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la determinazione
giudiziaria di una controversia. La Corte europea ha ritenuto di

non essere

persuasa del fatto che il motivo di interesse generale fosse sufficientemente
impellente da superare i pericoli inerenti all’utilizzo della legislazione retroattiva, e
perciò ha concluso che, nel caso ad essa sottoposto, lo Stato aveva violato i diritti

decisivo per garantire che l’esito del procedimento in cui esso era parte gli fosse
favorevole …. La richiamata disposizione convenzionale, come applicata dalla Corte
europea, integra, quindi, pienamente il parametro dell’art 117 Cost. , comma 1,
rispetto al quale il Collegio rimettente ripropone il dubbio di illegittimità
costituzionale della L n 296/2006 , art 1, comma 777.. Tuttavia, nell’attività di
bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti cui, come dianzi
chiarito, anche in questo caso è chiamata questa Corte, rispetto alla tutela
dell’interesse sotteso al parametro come sopra integrato prevale quella degli
interessi antagonisti, di pari rango costituzionale, complessivamente coinvolti nella
disciplina recata dalla disposizione censurata. In relazione alla quale sussistono,
quindi quei preminenti interessi generali che giustificano il ricorso alla legislazione
retroattiva. Ed infatti, gli effetti di detta disposizione ricadono nell’ambito di un
sistema previdenziale tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le
prestazioni erogate, anche in ossequio al vincolo imposto dall’art 81 Cosat., comma
4, ed assicura la razionalità complessiva del sistema stesso (sent. n.172 del 2008),
impedendo alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni
contribuenti ed a vantaggio di altri, e così garantendo il rispetto dei principi di
uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una
posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali. È ispirata,
invero, ai principi di uguaglianza e di proporzionalità una legge che tenga conto
della circostanza che i contributi versati in Svizzera siano quattro volte inferiori a
quelli versati in Italia e operi, quindi, una riparametrazione diretta a rendere i
contributi proporzionati alle prestazioni, a livellare i trattamenti, per evitare
sperequazioni e a rendere sostenibile l’equilibrio del sistema previdenziale a
garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni” (cfr. punti 5.2, 5.3. 5.4
della motivazione).
10.Con ordinanza n 4881/2015 questa Corte ha sollevato nuovamente questione di
costituzionalità dell’art. 1, c. 777, della I. 296/06, “in relazione all’art. 6, par. 1 e
4

dei ricorrenti ai sensi della citata disposizione convenzionale, intervenendo in modo

RG n 7115/2009

all’art. 1 Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (
CEDU), sottoscritta dall’Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con L n.
848/1955 (ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del
Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952),
come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e in particolare dalla
sentenza Stefanetti ed altri c. Italia del 15.4.2014”.

questione sollevata da Cass. 4881/15 ha osservato, infatti, il giudice delle leggi che
la citata sentenza della Corte EDU non evidenzia «un profilo di incompatibilità, con
l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che sia riferito, o comunque riferibile,
alla disposizione nazionale in esame, in termini che ne comportino, per
interposizione, il contrasto – nella sua interezza – con l’art. 117, primo comma,
Cost.», quanto piuttosto «l’esistenza di una più circoscritta area di situazioni in
riferimento alle quali la riparametrazione delle retribuzioni percepite in Svizzera, in
applicazione della censurata norma nazionale retroattiva, può entrare in collisione
con gli evocati parametri convenzionali e, corrispondentemente, con i precetti di
cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione», e – dato atto che tale area non è stata
delineata in termini generali nella sentenza della Corte EDU, il cui giudizio tiene
invece conto, «quali “elementi pertinenti”, dei lunghi periodi da quei soggetti
trascorsi in Svizzera, della entità dei contributi ivi versati, della loro categoria
lavorativa di appartenenza e della qualità dei rispettivi stili di vita» – ha concluso
nel senso che «l’indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non
superabile limite di riducibilità delle “pensioni svizzere” […] come pure
l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo
essenziale del diritto leso, […] presuppongono, evidentemente, la scelta tra una
pluralità di soluzioni rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore» (così
Corte cost. n. 166/2017).
Alla luce delle considerazioni che precedono , la decisione della Corte d’appello, qui
impugnata, deve essere confermata avendo applicato correttamente la norma di
interpretazione autentica , oggetto delle pronunce sopra richiamate .
In considerazione della novità e straordinaria complessità della questione trattata,
per il cui esito ultimo è stato necessario attendere il citato pronunciamento del
giudice delle leggi, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di
legittimità.
5

Con sentenza n 166/2017 La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la

RG

n

7115/2009
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.10.2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA