Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2830 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. III, 05/02/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 05/02/2021), n.2830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 34459/2018 R.G. proposto da:

ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Grifoni, PEC

alessandrogrifoni.pec.ordineavvocartisiena.it, domiciliata, ai sensi

dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

B.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela Bacchetta,

daniela.bacchetta.avvocatiperugiapec.it, domiciliato, ai sensi

dell’art. 366 c.p.c., comma 2, presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2464/2017 della Corte d’appello di Firenze

depositata l’8 novembre 2017.

Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

B.C. conveniva innanzi al Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, l’ANAS s.p.a. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per un sinistro occorsogli in data (OMISSIS). Esponeva che, mentre stava percorrendo la (OMISSIS) a bordo di una motocicletta, a causa di un avvallamento del fondo stradale non segnalato, nè visibile, perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra, riportando danni patrimoniali e non patrimoniali.

L’ANAS s.p.a. si costituiva per resistere alla domanda.

Il Tribunale addebitava la responsabilità del sinistro interamente all’Ente titolare del tratto stradale, condannandolo al pagamento dell’importo di Euro 25.396,15, oltre le spese legali.

L’ANAS s.p.a. impugnava la decisione, ma la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame, con ulteriore condanna dell’appellante alle spese del grado.

Avverso tale sentenza l’ANAS s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, illustrati da successive memorie. Il B. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

2. Il ricorso è inammissibile sotto plurimi motivi.

3. Anzitutto viene in rilievo un difetto di validità della procura alle liti rilasciata dal direttore generale dell’ANAS s.p.a. R.C. in favore dell’avv. Alessandro Grifoni.

Infatti, R. (il cui nome, peraltro, risulta indicato solo nel mandato alle liti, ma non nell’intestazione del ricorso) dichiara di essere titolare di poteri di rappresentanza della società ricorrente in forza di una procura notarile, ma la stessa non è stata allegata agli atti e ciò determina l’inammissibilità del ricorso, in quanto tale omissione impedisce di verificare la effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi dell’asserito procuratore (v. ex plurimis Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 – 01).

4. Sebbene il superiore rilievo sia assorbente, non è superfluo soffermarsi sugli ulteriori profili di inammissibilità del ricorso.

Con il primo motivo l’ANAS s.p.a. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. La Corte d’appello, a parere della ricorrente, avrebbe motivato solo per relationem – cioè rinviando alle ragioni della decisione di primo grado – in ordine all’assenza di prova liberatoria del caso fortuito che avrebbe dovuto fornire l’Ente proprietario della strada.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 244 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., consistita nell’aver fatto uso di dichiarazioni testimoniali inammissibili o, comunque, non idonee a valere come fonte di prova.

Con il terzo motivo l’ANAS s.p.a. si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ovvero dell’art. 116 c.p.c., in tema di ricorso alle presunzioni semplici.

5. I tre motivi, sebbene declinati con diversità di accenti, convergono sulla ricostruzione in fatto della dinamica del sinistro ritenuta dalla Corte d’appello. Essi, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente e sono, nel loro complesso, inammissibili.

Benchè la Corte territoriale abbia, in premessa, espresso un generico giudizio di adesione alle conclusioni cui era pervenuto il Tribunale e alle ragioni di quella decisione, non risponde a vero quanto sostiene la ricorrente, ossia che il giudice d’appello non si sia fatto carico di formulare un proprio ed autonomo giudizio, esaminando nel merito le prove fornite.

In particolare, la Corte d’appello ha conferito rilievo decisivo alla deposizione testimoniale di T.A., dipendente dell’ANAS s.p.a., in ordine alla vigilanza esercitata dall’Ente sul tratto di strada in questione; nonchè a quella del Carabiniere C.V. in ordine alla mancanza di idonei segnali di pericolo. Oltre alle deposizioni testimoniali, ha anche valutato le risultanze del verbale redatto dalle forze dell’ordine intervenute al momento del sinistro, da cui risulta la “presenza dell’avvallamento sulla corsia di marca della moto, in prossimità del quale vi erano segni di scarrocciamento, costituito da una grossa buca terminante con un accumulo d’asfalto”.

Si tratta, pertanto, di un accertamento in fatto relativo alla condizione del fondo stradale, alla prevedibilità dell’insidia e all’inadempimento dell’onere di vigilanza e manutenzione della strada da parte dell’ANAS s.p.a. che non può essere posto in discussione in questa sede.

In particolare, non è vero che la Corte d’appello si sia limitata a motivare per relationem. Risulta quindi manifestamente infondata la dedotta violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Violazione che, peraltro, ricorre solamente quando l’anomalia motivazionale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

E’ parimenti inammissibile la cesura relativa all’uso delle prove raccolte. A prescindere dall’incerta indicazione, anche solo in astratto, delle ragioni della pretesa inammissibilità dei capitoli di prova formulati dal B., è assorbente la circostanza che la Corte d’appello ha conferito valenza decisiva alle deposizioni dei citati testi T. e C., rispetto ai quali il secondo motivo è del tutto privo di specificità. La censura, infatti, si risolve in una generica contestazione dell’ammissibilità della formulazione del capitolato di prova, senza tuttavia illustrare – in concreto – a quali testimoni si riferiscano i capitoli asseritamente inammissibili e, tantomeno, in che misura l’ipotetica inammissibilità dei singoli capitoli possa aver inciso sulla ricostruzione in fatto della dinamica del sinistro che la corte di merito ha ritenuto rispondente al vero.

Inammissibile, infine, è pure il terzo motivo, che in concreto censura l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, come se fosse basato unicamente su presunzioni semplici, senza tenere in alcun conto l’autonomo e specifico accertamento compiuto dalla Corte d’appello.

6. Con il quarto motivo l’ANAS s.p.a. deduce la violazione dell’art. 2051 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare “uno dei presupposti indefettibili per il ricorrere di tale forma di responsabilità, cioè la sussistenza di una, concreta, caratterizzazione anche tipologica della strada, tale da far insorgere un’aspettativa qualificata nell’utenza”.

Anche questa censura è inammissibile. Anzitutto, essa è carente di specificità – art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – poichè si limita a far richiamo ad alcuni principi di diritto formulati da questa Corte, senza tuttavia declinare in concreto in che termini l’applicazione di tali principi dovrebbe attagliarsi al caso di specie. In secondo luogo, la società ricorrente non si confronta in modo puntuale con le ragioni della decisione impugnata che – come abbiamo già detto – ha invece espressamente accertato, in relazione alle prove raccolte (dapprima succintamente illustrate: deposizioni dei testi T. e C. e verbale redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro), che risultava “provato il nesso di causalità necessario a fondare la responsabilità dell’Ente appellante”.

7. Il quinto motivo è relativo alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di merito. La decisione viene impugnata sia per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sia perchè la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame del relativo motivo di gravame.

In relazione al primo profilo, è sufficiente osservare che l’ANAS s.p.a. è risultata integralmente soccombente nel giudizio di primo grado. Il Tribunale ha fatto, pertanto, corretta applicazione della regola della soccombenza e tale decisione non presenta alcun profilo di illegittimità che possa essere censurato in questa sede.

In ordine al secondo aspetto, va posto in evidenza che l’appello proposto dall’ANAS s.p.a. è stato interamente rigettato nel merito, tant’è che l’Ente è stato condannato al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado. Tale statuizione implica il rigetto implicito del motivo d’appello relativo alle spese di primo grado, essendo evidente – ancorchè non espressamente esplicitato – che la Corte territoriale, nel condannare l’appellante alle spese del giudizio d’appello, ha ritenuto che, a maggior ragione, fosse corretta l’analoga condanna riportata innanzi al Tribunale. Non ricorre, quindi, l’ipotesi dell’omesso esame di un motivo di appello, nè del difetto di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (minuspetizione), trattandosi piuttosto del rigetto implicito del motivo medesimo, assorbito dalla generale affermazione di integrale rigetto dell’impugnazione e piena conferma della decisione di primo grado.

8. A corredo di tutti i motivi, anche di quello relativo alle spese processuali, la società ricorrente formula una generica censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

La censura è inammissibile, anzitutto, perchè il Tribunale e la Corte d’appello hanno deciso la causa conformemente (c.d. “doppia conforme”) e ciò è impeditivo, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., della proposizione del motivo di ricorso per cassazione previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Inoltre, il “fatto” richiamato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 è un “fatto storico” oggetto del giudizio, sia esso principale o secondario, il quale abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, nel senso che, ove esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia (Sez. 6 – 5, ordinanza n. 23238 del 04/10/2017 Rv. 646308). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente avrebbe dovuto indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831).

La formulazione delle doglianze in esame non risponde a tali requisiti di ammissibilità.

9. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo;

Sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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